Il Tutor, il Celeritas e le carte bollate: storie di brevetti controversi

Dietro la facciata del grande successo del Tutor, ci sono contrasti tra aziende per sfruttarlo economicamente o mettere in commercio sistemi analoghi basati sul rilevamento della velocità media. Probabilmente, tutto nasce proprio dall'efficacia di questi sistemi, che ne fa prevedere un'adozione sempre più massiccia in futuro e quindi un mercato sempre più interessante. Così il 20 dicembre c'è stata la prima udienza dell'appello della causa fatta dalla Craft (piccola azienda dei dintorni di Firenze) contro Autostrade per l'Italia, che avrebbe progettato il Tutor copiando proprio un suo brevetto. Si dice poi che lo stesso gestore autostradale abbia da lamentarsi con fornitori di parti del Tutor perché ne vorrebbe l'esclusiva. E all'orizzonte potrebbe esserci un altro contenzioso sul Celeritas, l'unico sistema alternativo al Tutor finora omologato in Italia.

Questioni delicate e scivolose, perché le norme non possono imbrigliare la scaltrezza di aziende che operano da tempo in settori dove l'innovazione è tutto e quindi è difficile distinguere un plagio da un progetto che ha qualche elemento di vera novità: per passare dal torto alla ragione, basta cambiare sapientemente qualche dettaglio.

Per questo, incerta appare anche la vicenda che finora appare come la meno nebulosa, quella della causa intentata dalla Craft ad Aspi. La piccola azienda fiorentina punta il tutto per tutto, schierando anche grandi avvocati. Ha perso in primo grado nel 2009, ma non demorde e sostiene che le innovazioni apportate da Aspi siano solo una "contraffazione per evoluzione" (espressione elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per individuare i casi in cui chi copia lo fa talmente bene da camuffare il plagio sotto un'apparente novità che è solo un mero miglioramento o cambiamento funzionale di ciò che è già sotto brevetto). La novità sta nel fatto che la Craft prevedeva di poter riconoscere i veicoli (cosa necessaria per poter calcolare la velocità media di ognuno) tramite telecamere, mentre Aspi ha aggiunto spire annegate nell'asfalto (che consentono – anche se con qualche limite – di distinguere i mezzi pesanti, applicando quindi i limiti di velocità più bassi in vigore per essi).

La Craft fa valere anche il fatto che Aspi aveva presentato una richiesta di brevetto per il Tutor, poi ritirata. Durante la causa di primo grado, Aspi ha spiegato quel ritiro col fatto che c'erano altri brevetti analoghi (quindi non solo quello Craft), alcuni dei quali sembrano però riguardare sistemi obiettivamente diversi. In ogni caso, la giurisprudenza in casi del genere è davvero molto incerta. Staremo a vedere.

Intanto, dobbiamo ricordarci che il Celeritas non ha spire a terra: riconosce i veicoli solo con telecamere. Proprio come nel brevetto originale Craft. Che stia per arrivare un ricorso anche contro l'aziendina di Viterbo che l'ha omologato o il grande gruppo Finmeccanica che l'ha preso sotto al propria ala?

  • Assotutor per l'automobilista |

    Egr. Dott. Caprino,
    a proprosito del Tutor vorrei precisare che il colosso Autostrade spesso compie azioni in base alla propria supponenza “noi siamo Autostrade”. Nel dicembre 2010 è accaduto un fatto grave per una società di quella portata: si sono annullati l’omologa in casa (perlomeno questa è la mia chiave di lettura da profano). Seguiteci sul sito e su facebook. Stiamo predisponendo una class action che non dovrebbe passare inosservata. Cordialità,
    [risponde Maurizio Caprino] Se il problema è inteso come la voltura dell’approvazione ad Autostrade Tech, francamente mi sembra che dal punto di vista sostanziale l’operazione non lascia troppi dubbi: i soggetti che hanno in carico il processo sono gli stessi.

  • Romolo Donnini |

    Egr. Dott. Caprino,
    finalmente è successo.
    Hanno cambiato tipo di sensore, vedi decreti di estensione di omologazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 4411-4413 del 5-9-2011. http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=293
    La richiesta di omologazione dimostra l’equivalenza tra i due sensori ( spire induttive/ radar). Se non fossero equivalenti, se non fossero intercambiabili, Autostrade non avrebbe interesse ad usarli e non ne avrebbe chiesto l’omologazione. Questo dimostra , se ancora ce ne fosse stato bisogno, come sia possibile cambiare questo componente secondario del sistema, senza tuttavia cambiare l’idea inventiva del mio brevetto. Infatti è stato adottato uno dei vari sensori ( in questo caso il radar), presenti sul mercato e a conoscenza dei tecnici del ramo, oltre a quelli di tutto il mondo conosciuto, ( vedi p.e. norme UNI 70031 del 1999 , ecc.), che possono svolgere le stesse funzioni. I sensori sono equivalenti e quindi il mio brevetto è stato copiato.

  • Giorgio Marcon |

    Conosco bene i documenti, dai quali si evince a mio parere una contraffazione.
    Ritengo opportuno, resistere in giudizio fino alla fine. E’ giusto dare a Cesare quello che è di Cesare.
    Lo sappiamo che i colossi, hanno fior fiore di legali e tecnici per affrontare grosse cause, ma a mio parere, anche Romolo ha un ottimo legale, ha sottolineato molto bene le evidenti escamotage attuate, ora la magistratura deve fare il suo lavoro rispetto a leggi cogenti dello stato.

  • romolo |

    Buongiorno Dott. Caprino,
    riguardo a quanto pubblicato nel suo post, essendo parte interessata Vorrei sottoporle alcuni commenti:
    riguardo alla sua affermazione , “per passare dal torto alla ragione, basta cambiare sapientemente qualche dettaglio.” Questo altro non è altro che la strategia messa in atto soprattutto da grossi colossi industriali ed economici nel tentativo di sminuire la tutela predisposta dalla legge, la quale, giustamente, prevede che non sia sufficiente questo “dettaglio” per escludere un qualche tipo di contraffazione, integrale, per equivalenti o parziale. Le citerò a tal proposito una sentenza della cassazione che si riferisce proprio a questo, ma eventualmente potrò citarLe tanti altri documenti :
    La Cassazione, in una sentenza in materia di contraffazione per equivalenti, ha affermato che “Per valutare, dunque, se la realizzazione accusata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, si da costituirne una contraffazione, occorre chiedersi se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere d’originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente: e tale è quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema. In questo caso soltanto, infatti, può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta” (Cass. 257/2004).
    Nel caso di specie, la soluzione adottata da Autostrade, le spire induttive, è tanto banale da essere riportata in vari documenti; allego gli estratti di alcuni di questi tanto per fare degli esempi ;
    dalla Norma Quadro UNI CEI 70031 del luglio 1999 risulta che la tecnologia per il monitoraggio del traffico e della viabilità “attualmente…è in grado di rilevare tutte le principali grandezze di traffico normalmente utili (numero, velocità, lunghezze dei veicoli, ecc.) mediante, per esempio, … – spire induttive; telecamere; identificazione in radiofrequenza…” . La Norma Quadro UNI CEI 70031 prosegue osservando che “Le stazioni di rilevamento dati per il monitoraggio del traffico sono classificabili in base a due criteri: secondo la tecnologia utilizzata dai sensori e secondo le funzioni da espletare (applicazione). Le tecnologie utilizzate dai sensori delle stazioni di rilevamento possono collocarsi in due famiglie, dal punto di vista tecnologico: stazioni utilizzanti sensori di tipo intrusivo (sotto la pavimentazione stradale) e stazioni basate sull’uso di sensori non intrusivi. I sensori di tipo intrusivo comprendono le spire elettromagnetiche, i sensori piezoelettrici e i sensori capacitivi; quelli non intrusivi sono costituiti sostanzialmente dalle tecnologie video con elaborazione delle immagini o sensori richiamati nell’appendice A (radar, laser, fasci a raggi infrarossi)” .
    Quindi Autostrade non ha fatto altro che usare uno dei sensori presenti sul mercato e ovviamente noti ai tecnici del ramo e non. A tal fine è inoltre sufficiente leggere la domanda di brevetto Autostrade MI2003A001612 depositata il 5 agosto 2003 dove, a pag. 6, righe 23-25, si legge: “Il sensore è ad esempio costituito da una coppia di spire installate nel manto asfaltato delle corsie da monitorare”. La stessa Autostrade, dunque, ammette espressamente che i sensori siano intercambiabili senza mutamenti funzionali (ad esempio significa che le spire induttive sono solo uno dei possibili sensori utilizzabili). Si aggiunga che a pag. 13 della domanda di brevetto Autostrade è scritto: “Il sistema così concepito è suscettibile di numerose modifiche e varianti, tutte rientranti nell’ambito del concetto inventivo; inoltre tutti i dettagli potranno essere sostituiti da altri elementi tecnicamente equivalenti”. Dunque l’operazione compiuta da Autostrade è chiara: si è limitata a sostituire il sensore del sistema Craft, costituito da un prodotto presente sul mercato, con un sensore diverso, anch’esso presente sul mercato, compiendo un’operazione che qualsiasi tecnico medio del settore è in grado di compiere.
    Onde le spire induttive costituiscono contraffazione per equivalenti del corrispondente elemento Craft.
    Ed ancora, si veda il documento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Sistemi di Monitoraggio del Traffico. Linee Guida per la Progettazione” . In questo documento è chiaramente spiegato perché spire induttive e spire virtuali sono equivalenti. In esso, infatti, si dice che nei sistemi di trattamento automatico di zone limitate delle immagini di traffico : “Le aree trattate sono costituite o da un insieme di linee (per esempio le linee dell’immagine che sono parallele all’asse di ciascuna corsia stradale inquadrata) oppure da finestre rettangolari definite, le quali possono essere considerate delle spire induttive virtuali disposte non sulla pavimentazione stradale ma sulla sua immagine visualizzata.
    Per quanto riguarda il tipo di contraffazione, noi abbiamo chiesto che ci venisse riconosciuta, apportando la documentazione necessaria che per il momento non inserirò in questa risposta, contraffazione integrale, o per equivalenti, o in ultima analisi una contraffazione parziale .
    Contraffazione parziale. Nella denegata ipotesi in cui si ritenga che non vi sia contraffazione letterale o per equivalenti, rimane pur sempre la contraffazione parziale del brevetto dell’attrice (in questo contesto si utilizza il termine parziale per brevità espositiva, essendo chiaro che si parla di un sistema, quello Autostrade, che svolge la medesima funzione del brevetto Craft riproducendone tutti gli elementi protetti ed aggiungendo un elemento ulteriore, che non muta né modifica l’idea di soluzione al problema tecnico ma che copre un aspetto ulteriore, per quanto secondario e, come abbiamo dimostrato, irrilevante).
    Anche qualora si ritenga che le spire induttive siano un miglioramento o un perfezionamento del brevetto Craft, viene infatti insegnato che “La contraffazione non è esclusa dal fatto che la soluzione adottata dal terzo apporti ad una precedente invenzione delle modifiche che ne costituiscano un miglioramento, o un adattamento o un perfezionamento, Si parla, in questi casi, di contraffazione evolutiva. La contraffazione non è esclusa dalla possibilità di ravvisare nel perfezionamento o, in genere, nella modifica, un’invenzione brevettabile (e, cioè, la soluzione originale di un ulteriore problema tecnico). Infatti quando alla base della seconda invenzione esiste pur sempre la precedente, la seconda deve essere considerata invenzione dipendente, ai sensi dell’art. 2587 c.c., e la sua attuazione costituisce contraffazione del primo brevetto” (VANZETTI-DI CATALDO, op. cit., pag. 410).
    Sulle invenzioni dipendenti la giurisprudenza è chiara: “…la dipendenza può definirsi come aggiunta o sostituzione rispetto alla precedente invenzione di elementi (strutturali e/o funzionali), che sfruttano il progresso della tecnica dal momento della prima invenzione a quello della seconda, caratterizzate da inventività (rispetto allo stato della tecnica stessa al momento della invenzione dipendente), ma anche da consequenzialità rispetto alla invenzione da cui dipendono, nel senso che costituiscono uno sviluppo ulteriore del precedente insegnamento, o una combinazione di esso con un insegnamento nuovo” (Trib. Roma, 9 settembre 2004, cit., pag. 477).
    .
    “Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l’attività di contraffazione non implica necessariamente la riproduzione e lo sfruttamento del ritrovato nella sua integrale identità, essendo sufficiente che l’autore dell’illecito si avvalga indebitamente degli elementi essenziali del ritrovato stesso. È stato, infatti, precisato che per aversi contraffazione non sono necessarie una precisa riproduzione ed applicazione dell’idea inventiva in tutti i suoi elementi anche se accessori e secondari, ma basta che siano attuati gli elementi essenziali e caratteristici dell’idea, senza dei quali non si otterrebbe quel nuovo risultato industriale in cui si concreta l’invenzione, ancorché siano apportate varianti (Cass. 20 ottobre 1960, n. 2848; Cass. 24 ottobre 1958, n. 3443)” (Corte d’Appello di Roma, 22 settembre 1988, in GADI, 1988, 2333).
    Le allego anche un estratto di un documento presentato nel 2004 dal Direttore dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a quella data, dal titolo “ Politiche e strumenti per la promozione della cultura e dell’utilizzo della proprietà industriale tra le PMI “ dove a pag 89 , punto B del capitolo riguardante “Gli strumenti a difesa dei diritti di proprietà industriale“,si dice :
    B. Venendo poi alla materia delle invenzioni industriali, occorre precisare che ogni uso dell’invenzione brevettata da altri, purché non autorizzato dal titolare del brevetto, ne costituisce
    contraffazione: si ha pertanto contraffazione in tutte le ipotesi in cui l’invenzione altrui
    viene integralmente imitata; si ha pure contraffazione allorquando l’imitazione del trovato
    brevettato da altri non sia integrale, ma tocchi comunque l’ambito coperto dalla privativa.
    La contraffazione non è esclusa neppure dal fatto che la soluzione adottata dal terzo apporti
    alla precedente invenzione talune modifiche, atte financo a rappresentarne un miglioramento
    o un perfezionamento: si parla infatti, in tali casi, di contraffazione evolutiva. Va ricordato
    in proposito che, poiché alla base della seconda invenzione esiste pur sempre un precedente
    trovato brevettato da altri, la seconda – sulla scorta delle previsioni di cui all’art. 2587
    c.c. – deve essere considerata come invenzione dipendente, con la conseguenza che il titolare
    del secondo brevetto può anche ottenere una licenza obbligatoria in ordine al primo.
    Nell’ipotesi di imitazione non integrale dell’invenzione altrui si può comunque parlare di
    infringement brevettuale allorquando siano presenti nel secondo trovato gli elementi essenziali
    del primo, non valendo la presenza di eventuali differenze (anche se concernenti elementi
    non essenziali) ad escludere la violazione del brevetto. Tuttavia, anche quando gli elementi
    essenziali della seconda invenzione non siano identici, si può parlare di contraffazione
    per equivalenti se l’idea inventiva fondamentale posta a base del primo trovato sia presente
    anche nella realizzazione inventiva successiva: sovente, il caso di contraffazione per equivalenti
    è rinvenibile nel settore dei composti chimici od in quello delle sostanze utilizzate in ambiti
    chimico-farmaceutici.
    Inoltre in riferimento all’affermazione di Autostrade riguardo al ritiro del loro brevetto avvenuto il 25 luglio 2006 che sarebbe dovuto al fatto che c’erano altri brevetti analoghi, questa dovrebbe anche spiegare perché in varie occasioni sia i suoi dirigenti, che dirigenti della polizia stradale hanno continuato ad asserire anche dopo tale data che il Tutor è stato da loro brevettato. Se non ci fosse stato il brevetto Craft avrebbero potuto brevettarlo tranquillamente, poiché come è stato ritenuto valido il brevetto Craft, lo sarebbe stato anche il loro. L’ultima affermazione al riguardo del Tutor brevettato, in ordine di tempo, che ho sentito casualmente è del 27-09-2010 alle ore 19,45 circa su isoradio fatta da un alto dirigente della Polizia Stradale.
    Ed ancora : riguardo al fatto che la Craft ha perso in primo grado, vorrei dirLe che al momento la situazione, pur non essendo completamente favorevole a Craft, ha registrato semmai un pareggio, in quanto il brevetto Craft è stato riconosciuto valido e questa è la cosa principale di non poco conto e che prima o poi le mie ragioni saranno ascoltate.
    “ I Giudici non sono solo a Berlino”.

  • Emax |

    A me risulta che il celeritas sia attivo anche sulla tangenziale di Brescia ss 11 , fra l’altro solo in direzione sud, all’altezza dello svincolo di Roncadelle.
    Ho anche una foto dell’installazione, collocata comodamente sotto ad un cavalcavia: http://emax.poigps.com/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=130

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