Stesso autovelox, stesso vigile, due verbali. Di due Comuni diversi. Distrazione o falso in atto pubblico?

Che cosa ha firmato il tenente Domenico Brunacci il 2 agosto scorso? Stando alle carte riportate da SicurAUTO.it (http://www.sicurauto.it/blog/news/autovelox-multata-per-la-stessa-infrazione-da-due-comuni-diversi-e-la-fara-franca.html), ha siglato due verbali identici, per lo stesso eccesso di velocità commesso con un'Alfa 147 Jtd 16 valvole intestata a un cittadino leccese. L'infrazione è palesemente la stessa: su entrambi i verbali, risulta commessa alle 12,09 del 22 luglio al km 410+500 della SS 106 Jonica, nelle campagne di Rocca Imperiale (Cosenza). E in effetti Brunacci comanda la Polizia municipale di quel suggestivo borgo, che risulta mittente del primo verbale. Ma il secondo verbale è intestato "Comune di Amendolara", cioè il paese successivo (se si viaggia verso sud come stava facendo la 147). Un doppio assurdo, visto che:

1. lo stesso verbale indica che il luogo dell'infrazione sta in territorio di Rocca Imperiale;

2. Brunacci non ha competenza su Amendolara (e, se anche l'avesse per particolari accordi di sinergia presi dai Comuni, occorrerebbe spiegarlo).

Sembra evidente che il povero Brunacci abbia firmato verbali senza nemmeno guardarne l'intestazione. Voglio credere che li abbia firmati davvero lui e non l'incaricato della ditta privata che evidentemente lavora sia per Amendolara sia per Rocca Imperiale (sarebbe un falso in atto pubblico, reato grave). Voglio credere che Brunacci sia stato ingannato dalla veste grafica identica dei due documenti (altro indizio della provenienza dalla stessa ditta). Voglio credere che l'attenzione di Brunacci in quel momento fosse puntata sul fotogramma dell'infrazione che – voglio sempre credere – la ditta gli ha regolarmente mandato sulla scrivania assieme al verbale da firmare: per legge (ripresa per l'ennesima volta l'anno scorso dalla direttiva Maroni, guardate il punto 5.2 Scarica Direttiva allegato). Voglio pure credere che effettivamente su quella foto comparisse quella 147, regolarmente inquadrata e senza alcun altro veicolo vicino: altrimenti Brunacci quella foto avrebbe dovuto annullarla (salvo dimostrare che il suo agente abbia regolato l'istante di scatto della foto in modo da ritrarre il veicolo del trasgressore mentre era esattamente all'altezza di un segno convenuto da lui posto sulla carreggiata).

Fin qui quello che voglio credere io. Mi rendo conto che la distrazione mostrata da Brunacci possa invece far presupporre che nemmeno la foto sia stata visionata con la dovuta attenzione. Così come mi rendo conto che storicamente soprattutto nei piccoli comandi di Polizia municipale (soprattutto se nel loro territorio c'è una bella strada veloce e di grande comunicazione, come proprio la 106 in quel tratto) i privati vanno oltre le competenze previste dalla legge perché ci sono troppo pochi vigili. E allora sarebbe bene che sia la magistratura a dare una controllata per tranquillizzarci tutti.

  • Maurizio Caprino |

    L’ormai costante giurisprudenza della Cassazione, però, afferma il contrario.

  • Arch. Armando Luigi Palma |

    Se la legge fosse applicata, certi episodi, che non è fuori luogo dire finalizzati all’estorsione con abuso di potere, non potrebbero accadere. Il combinato disposto dell’art. 2 c.7 e dell’art. 12 c.1 l. e) del Nuovo Codice della Strada esclude che la Polizia Municipale dei Comuni con meno di diecimila abitanti (qual’è il caso di Amendolara e Rocca Imperiale in prov. di Cosenza) possa svolgere attività di controllo su una strada statale, regionale o provinciale. Sicchè gli autovelox istallati sulla S.S. 106 dai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni da questa strada attraversati ma che hanno meno di diecimila abitanti, sono abusivi, integrandosi il reato di abuso di potere in capo ai responsabili dei procedimenti sanzionatori. Si riporta per memoria l’art. 2 c.7 del CdS: “…Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D,E,F (strade urbane di scorrimento, di quartiere, locali ndr) sono sempre comunali quando siano situate all’interno di centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”. Perciò, le strade statali, regionali e provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti, non appartengono al territorio di competenza delle Polizia locali ma sono di competenza in via principale della Polizia stradale, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, dei corpi e dei servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza. (art. 12 c.1 lettera e) CdS).

  • ENRICO (1°) |

    Sono d’accordo con Lei..”povero Brunacci”! Un mio “amico”, qualche mese fa, mi ha detto che a suo avviso chi firma non solo deve sapere cosa firma e deve assumersi tutte le responsabilità connesse e conseguenti, ma deve anche intervenire con tutta l’autorità di cui è dotato per impedire che vengano consentite attività che a suo avviso sono dubbie, ovvero che potrebbero risultare illegittime. Direi che tutto ciò non fa una piega, dal punto di vista teorico, ma da quello pratico bisogna fare i conti con “pressioni” che arrivano dall’alto e non parlo di quelle che possono essere riconducibili a collusioni di vario genere, da più parti spesso ipotizzate ma mai provate perchè ben lontane dalla realtà dei fatti, bensì di quelle pressioni, o per meglio dire imposizioni, che giungono dai propri “datori di lavoro”. Si, a mio avviso il Sindaco e gli amministratori comunali sono, per molti dipendenti pubblici, dei veri e propri datori di lavoro o per meglio dire dei veri e propri capi. Come sottrarsi alla loro volontà, anche quando questa può risultare quantomeno censurabile, senza correre il rischio di vedersi prima o poi “liquidare”, in un modo o nell’altro?! Riguardo i dispositivi fissi per il controllo della velocità, sono recentemente scese in campo anche le Province, non solo dotandosi direttamente di strumenti, cosa più che lecita, ma andando persino a modificare i propri orientamenti “politici” in proposito, ovvero i limiti di velocità imposti con le relative ordinanze, tutto ciò solo per agevolare l’installazione ovvero per mantenere funzionanti postazioni fisse che altrimenti avrebbero dovuto essere disattivate, in quanto posizionate a meno di un km. dal segnale che impone il limite, come imposto dalla recente Legge 120/2010. Non l’avranno mica fatto perchè le stessa norma prevede che in futuro il 50% dei proventi contravvenzionali rilevati dai Comuni sulle strade provinciali debba essere versato proprio alla Provincia?! Povero Brunacci, o forse è meglio dire poveri noi tutti…

  • Giorgio Marcon |

    Hai ragione Maurizio,
    C’è pure un però: se il rilievo è stato effettuato dalla ditta privata ed ha inviato la stessa multa ma a due comuni diversi, il falso ci sta a pennello, ci stà pure anche al comandante come responsabile che non ha controllato gli atti.
    Pare strano sfugga una così eclatante situazione anomale l’errore, o lui o chi per lui, un abuso di certo l’ha fatto.

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