Contrordine: i display antivelocità che ti dicono a quanto vai e (sperabilmente) t'inducono a rallentare dovrebbero diventare leciti sulle strade italiane. Lo prevede l'ultima versione del Ddl 1720 sulla sicurezza stradale, passato al Senato e ora tornato alla Camera. Mi direte che i display ci sono già e non solo all'estero. Solo che in Italia sono ritenuti fuorilegge dal ministero delle Infrastrutture: in varie note di risposta a Comuni che avevano posto domande, i tecnici ministeriali hanno risposto che i display possono addirittura far finire sotto processo i vigili, per omissione di atti d'ufficio. Infatti, se si accerta un'infrazione, il nostro ordinamento impone che sia punita. E poco importa se i display sono diffusi anche all'estero.
Ma il ministero si tiene cauto e dissuade i Comuni. Le nuove norme dovrebbero ribaltare la situazione. Resterà il dubbio su quanto durerà l'efficacia dei display: è fisiologico che dopo un certo periodo la gente si abitui alla novità e non le dia più alcun peso. Quando di parla di sicurezza stradale capita spesso.
In ogni caso, il ministero sta resistendo fino all'ultimo. Leggete l'ultimo parere che ha rilasciato rispondendo a un Comune (e grazie a Paolo Giachetti per la segnalazione).
Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/4/2010 prot.34483 Con riferimento al quesito qui inoltrato con la nota in riscontro, si premette che i dispositivi in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (Dls n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992).
Conseguentemente, non risulta per essi concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale. Ciò premesso, il loro impiego per fini non sanzionatori non risulta coerente con la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade". Giova considerare, al riguardo, che l'eventuale rilevazione di violazioni del limite di velocità, senza la conseguente applicazione delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 142 cc. 8, 9 e 9-bis del Codice, potrebbe configurare l'omissione di atti d'ufficio, mentre l'acquisizione di dispositivi non previsti dalle vigenti norme, e non finalizzati all'accertamento delle violazioni, potrebbe concretizzarsi nell'ipotesi di danno erariale. Qualora i manufatti in argomento vengano utilizzati come meri contenitori di misuratori di velocità debitamente approvati, si rappresenta che, se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati dagli organi di polizia stradale, in quanto allo stato attuale della normativa il rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità non è consentito in ambito urbano. Infine, da quanto è dato di capire dalla documentazione fotografica prodotta, il posizionamento sulla banchina potrebbe costituire un ostacolo per i veicoli in caso di svio. Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. |