La strana storia delle tarature degli autovelox: la Cassazione non la vuole, ma le polizie la fanno

Di per sé, non è una sentenza sconvolgente, anzi: quella depositata l'altro ieri con cui la Cassazione ha stabilito che la taratura dei rilevatori di velocità non è obbligatoria (la n. 11273/10, della seconda sezione civile) è solo la conferma di un indirizzo che pare ormai consolidato. Però fa riflettere e molto pure. Sì, perché i fatti cui si riferisce sono avvenuti nel 2005 e nel frattempo tutti gli organi di polizia si sono "convertiti" alla taratura. Addirittura la Stradale, che non aveva soldi per effettuarla, adesso li ha trovati. Segno che nessuno si fida della Cassazione e teme che la giurisprudenza possa cambiare, scatenando il caos e ulteriore contenzioso. Sapete com'è l'Italia…

Proprio nel 2005, in assenza di leggi nazionali o direttive europee specifiche, i ministeri delle Infrastrutture e dell'Interno concertarono un'interpretazione per uscire dall'assedio di un contenzioso che rischiava di travolgere loro e i Comuni dotati di misuratori di velocità. Con un paio di circolari, confermarono che non esiste alcun obbligo legale di taratura, ma stabilirono la prassi secondo cui gli apparecchi vanno tarati solo quando si vuole utilizzarli in modalità automatica (cioè senza il presidio di agenti). Un'interpretazione che dava un colpo al cerchio e uno alla botte e che dal punto di vista tecnico era molto discutibile: se uno strumento si sballa, non è certo la presenza di un agente a cambiare le cose

Infatti, l'operatore può accorgersi se l'apparecchio è montato male, è stato spostato, si è deformato o ha comunque una spia di malfunzionamento accesa, ma in tutte queste ipotesi la rilevazione della velocità o è impossibile per il guasto o viene inibita in automatico dai sistemi di autodiagnosi di cui il misuratore è dotato. Inoltre, ci possono essere casi (rarissimi: io non ne ho mai visti) in cui tutto sembra funzionare alla perfezione, ma lo strumento ha una piccolissima deformazione. Qui l'agente non può accorgersene, perché non riesce certo a valutare che – per esempio – quell'auto misurata in autostrada a 179 all'ora (cosa che comporta tra l'altro la sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti) in realtà faceva i 177 (fattispecie in cui non c'è sospensione e si perdono solo cinque punti).

E allora perché i ministeri se ne uscirono con quella circolare? Semplice: non c'erano abbastanza laboratori accreditati a fare tutte le tarature, che sono le uniche operazioni con le quali possono essere scoperti i minimi scarti di misura dovuti a quelle piccolissime deformazioni o ad altre cause impercettibili. Oggi i laboratori ci sono e non a caso il ministero delle Infrastrutture, nelle omologazioni effettuate negli ultimi anni, ha pressoché sempre prescritto (direttamente nei decreti o indirettamente facendola aggiungere ai manuali d'uso, che sono vincolanti per l'utilizzatore) la taratura obbligatoria.

Ribadisco che non c'è alcun obbligo generalizzato di taratura e che nella stragrande maggioranza dei casi uno strumento starato non effettua rilevazioni già di per sé. Inoltre, quei pochi casi che ho visto in cui sono state attribuite velocità errate sono stati dovuti ad altri fattori, come la presenza contemporanea di due veicoli (situazione in cui gli agenti hanno l'ordine di scartare il fotogramma, ma qualcosa può sempre sfuggire per errore umano o per mancato esame delle immagini). E, d'altra parte, chi fa ricorso per la mancata taratura dello strumento non dice mai che in realtà andava più piano di quanto misurato, perché non è vero. Ma un caso potrebbe capitare. Così oggi ministero e polizie si sono cautelati prescrivendo ed effettuando le tarature.

  • giancar |

    mi scuso per l’OT ma questa notizia recentissima pubblicata da pochissimi media, merita di essere commentata.
    Finalmente la Corte dei Conti si è accorta di una verità che era sotto gli occhi di tutti.
    “Il dato più’ importante, eclatante e preoccupante che emerge è l’irrisoria percentuale di riscossione” delle entrate derivanti da multe ammende e sanzioni “che evidenzia impietosamente una capacità’ di riscossione largamente insufficiente, anche a fronte di un imponente apparato organizzativo-logistico”. Lo sottolinea la Corte dei Conti nella relazione su “Accertamento e riscossione delle entrate extratributarie derivanti dal controllo e dalla repressione delle irregolarità’ e degli illeciti: multe ammende,sanzioni” anno 2008. “La bassa capacità’ di realizzazione – spiega la Corte dei Conti – riguarda soprattutto, ma non in maniera esclusiva, le entrate derivanti da riscossione coattiva, con conseguenti rilevanti rinunce all’acquisizione di entrate previste nel bilancio statale, e gli accertamenti tramite ruoli, la cui resa in termini di gettito risulta di importo molto inferiore rispetto al carico affidato…”
    Ora che il bilancio dello stato soffre si aprono gli occhi.
    I comuni, quelli che “fanno cassa” per intenderci, se ne erano accorti già da un pezzo.
    In molte città si riusciva a riscuotere appena il 10 – 20 % di tutte le somme accertate.
    Speriamo ora che la Corte dei Conti faccia un indagine seria sulle cause di questa evasione e che si colpisca duramente chi mette in piedi stratagemmi e alchimie per rendere inefficace l’effetto deterrente della sanzione procurando nel contempo un danno immane alla finanza pubblica, alla certezza del diritto e della sanzione e alla collettività (quella onesta non quella rappresentata dai furbi più o meno organizzati).
    [Risponde Maurizio Caprino] Non nego che il problema esista, ma attenzione: da quel che ho capito io leggendo la notizia sul Sole-24 Ore di ieri, quei dati si riferiscono solo a sanzioni irrogate da organi statali e tra esse quelle stradali sono comunque le più pagate (circa la metà). L’evasione è più grave in tutti gli altri settori.

  • Raoul Cairoli |

    Bene, ecco un altro argomento interessante sul quale fare alcune precisazioni e portare alcune “indiscrezioni”. Mi permetto innanzitutto di rilevare che ha omesso di precisare che le menzionate circolari sono state emanate dopo la conferma, anche per l’impiego in modalità automatica, dell’omologazione n. 2483/93 dell’Autovelox 104/C-2 avvenuta in data 16/05/2005 mediante decreto ministeriale n. 1123. Si noti che, all’art. 4 del decreto n. 1123/2005, era stato previsto che “gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo Autovelox 104/C-2 sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno”. NON ERA STATA QUINDI PREVISTA DAL COMPETENTE MINISTERO ALCUNA DISTINZIONE RIGUARDO LA MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’APPARECCHITURA (FISSA/AUTOMATICA O MOBILE/PRESIADIATA) E TALE OBBLIGO ERA PERTANTO DA RITENERSI PERENTORIO PER AMBO LE MODALITA’ CITATE. Faccio inoltre presente che in quelle circolari addirittura si è arrivati ad affermare che la taratura andava effettuata solo sulle apparecchiature commercializzate dopo la data di rilascio del suddetto decreto (16/05/2005). Lasciando perdere il significato certamente vago del termine “commercializzato”, evidenzio che sarebbe in pratica come dire che solo le auto nuove devono essere sottoposte a revisione mentre quelle vecchie no! In seguito, qualcuno si accorse che tale obbligo avrebbe comportato l’impossibilità di utilizzare le suddette apparecchiature per lungo tempo, in quanto non erano state preventivate le somme necessarie a sostenere gli oneri derivanti dalle suddette operazioni di taratura e quindi, dopo aver posto in essere un tentativo informale certamente censurabile sotto il profilo della correttezza e trasparenza per risolvere il problema, a cui ho assistito personalmente alla presenza di altre due persone, si è proceduto con l’emanazione delle suddette circolari che hanno permesso l’utilizzo delle citate apparecchiature senza che fosse necessario alcuna formalità circa la taratura. Evidenzio inoltre che sarebbe fondamentale comprendere preliminarmente cosa si intende per taratura, dato che a mio avviso la certificazione di conformità rilasciata dalla Casa Costruttrice attesta semplicemente che l’apparecchiatura è conforme al prototipo depositato presso il Ministero competente e non la sua precisione, che può essere attestata SOLAMENTE da un Centro S.I.T. debitamente autorizzato e ciò non solo al fine di garantire la terzietà necessaria, ma per una questione di procedura specifica seguita, consistente in prove di rilevamento su strada, effettuate in parallelo con un sistema di misura di riferimento.
    Non voglio discutere la pronuncia della Suprema Corte, che peraltro ancora non conosco nel dettaglio, mi limito semplicemente ad osservare che è illogico, come Lei ha chiaramente evidenziato, che vengano comminate sanzioni amministrative di importo rilevante che prevedono anche sanzioni accessorie, senza avere la certezza che il dato rilevato sia assolutamente corretto/preciso.

  • giancar |

    perchè le varie forze di polizia hanno iniziato a far tarare, dai centri SIT, il velox ?
    Io credo perchè, anche se la taratura è molto costosa, è comunque meno gravosa di dover fare 100-200 appelli in tribunale alle sentenze di alcuni (non tutti per fortuna) giudici di pace sparsi in varie parti d’italia.
    Il ministero aveva fatto benissimo, io credo, ad emettere quella circolare. Una volta montato correttemente lo strumento funziona bene, anche per anni, finchè l’autodiagnosi lo manda in anomalia.
    A quel punto non funziona più, nemmeno se lo metti sotto tortura.
    Inoltre, la revisione annuale, che fa la casa costruttrice, è molto più precisa e completa della semplice taratura SIT. Questa infatti è una semplice verifica di buon funzionamento dell’apparecchio, la revisione invece oltre a fare una verifica altrettanto precisa va anche a sostituire i vari componenti che possono essersi usurati nel tempo.
    Oggi, dove i vari comandi di polizia locale, si sono piegati alla volonta di certi giudici di pace, chi fa ricorso non chiede più la taratura SIT bensì la verifica annuale.
    Risultato, un mucchio di soldi buttati per niente.

  • vincenzo serpentino |

    “… nessuno si fida della Cassazione e teme che la giurisprudenza possa cambiare, scatenando il caos e ulteriore contenzioso …”
    Mi permetto di non essere d’accordo con tale linea di pensiero.
    A fronte di un (inteso come 1) ricorso in Cassazione (che dovrebbe, come giustamente Lei rileva, appianare la questione e dipanare ogni dubbio) vi sono tantissime sentenze di GdP non impugnate in cassazione (dal ministero) poiché ciò comporterebbe costi spropositati ed antieconomici.
    Ritengo lecito che si sia reputato più conveniente (e magari rientra tra gli oneri dei fornitori delle apparecchiature) prevedere una “taratura” che, sebbene inutile sul piano funzionale, almeno smonta una fissazione formale di ricorrenti smaliziati e giudici di pace spesso troppo impegnati per approfondire la vicenda.
    [risponde Maurizio Caprino] Vero, verissimo. E dà l’idea di quanto imperfetto sia il sistema giudiziario. Ma, se vogliamo dirla tutta, vedo pure un altro motivo: visto che nel frattempo i laboratori accreditati sono stati creati, si è creato un altro business, per cui magari chi inizialmente era contrario alla taratura adesso è favorevole.

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