Decreto Bianchi / Hanno dimenticato di scrivere quando finisce il divieto di vendere alcolici e di coordinarsi con le Regioni

I problemi non finiscono mai. Il decreto Bianchi è diventato legge da due settimane e si scoprono altri aspetti che ne rendono difficile l’applicazione. Anche stavolta le difficoltà vengono dalla stretta decisa sull’alcol e in particolare per il divieto di somministrazione nei locali di intrattenimento dopo le 2 di notte. Innanzitutto perché la norma non specifica quando termina il divieto: se alle sette del mattino entra nel bar un infermiere o un poliziotto che ha appena finito il turno di notte e abita lì sopra e un ragazzo appena uscito dalla discoteca che deve percorrere ancora 50 chilometri per rientrare, che si fa? Si serve il primo e si manda via l’altro, come suggerirebbe il buonsenso?
Secondo problema, il coordinamento dei nuovi divieti di somministrazione con varie leggi regionali. Ci spiega tutto Paolo Giachetti, della Polizia municipale di Sesto Fiorentino.

Il legislatore, nell’introdurre nella legge di modifica e conversione del D.L. 03/08/07, il divieto di somministrazione, non ha sicuramente pensato alle norme in materia di polizia amministrativa nonché alla possibilità che in alcuni casi intervengano Leggi Regionali specifiche.

 

La circolare del Ministero degli Interni ha saltato a piè pari questo argomento, di fatto non legato alla circolazione stradale, riportando la modifica ma non inserendo nessun commento al riguardo.

 

Oggetto di contenzioso è legato ai diversi aspetti della somministrazione nonché alle parole utilizzate che possono creare interpretazioni diverse; la norma vuole informare tutti i cittadini dei rischi dell’alcool e quindi, ogni limitazione, porta a rendere meno efficace il provvedimento.

 

Il primo problema è relativo all’individuazione dei locali dove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche;non è chiaro se il provvedimento sia mirato alle sole discoteche, a tutti i pubblici esercizi, e se comprende anche i circoli privati.

 

Il titolo III del T.U.L.P.S. , artt. 68 e 69 parla di “Spettacoli e trattenimenti pubblici” e non intrattenimenti e ciò porta ad una prima interpretazione.

Se l’obbligo introdotto riguardasse solo i locali per i quali è prevista la licenza del T.U.L.P.S. rimarrebbero fuori tutti i pubblici esercizi i somministrazione di cui alla L. 287/91 (ovvero gli esercizi di somministrazione previsti dalle Leggi Regionali in materia).

Ulteriore interpretazione è proprio relativa alla forma di “intrattenimento” e se questa è la principale attività del locale (quando si paga il biglietto per assistere ad uno spettacolo o al ballo e il prezzo della somministrazione è legato a tale evento); rimane comunque da chiarire se i circoli privati, che svolgono un’ attività simile, possono continuare a somministrare anche oltre le 02,00 in quanto questa è destinata a soci e non al pubblico.

Alcune fonti ritengono che i circoli, proprio in virtù che somministrano in forza ad un titolo autorizzativo ( D.P.R. 4.4.2001, n. 235), che questi rientrano negli obblighi e nel divieto introdotto dalla L. 03/10/07 n. 160.

 

Analizziamo infine il divieto di somministrazione, differenziato dalla vendita; le prime polemiche vengono dai gestori delle discoteche che protestavano sul divieto quando, all’uscita del locale, il cliente ha la possibilità di acquistare una birra a qualsiasi chiosco ambulante o bar o esercizi autorizzati dalle norme di cui al Decreto Bersani (salvo che non fornisca intrattenimento), ipotizzando di poter vendere la bevanda, ad esempio in bottiglia, senza somministrarla nel bicchiere.

E comunque opportuno ricordare che la vendita è autorizzata in virtù del fatto che “possono vendere per asporto ciò che il titolo abilitativo consente quale somministrazione”, e nell’ipotesi più restrittiva si può dire che, vietata la somministrazione, di conseguenza non è possibile effettuare la vendita.

  • alberto gardina |

    Ma quello che descrivi non è l’unico svarione
    Poi gli svarioni costano: ma chi paga?

    Le cronache del 26 novembre raccontano delle ennesimo vittima della strada: sembrerebbe una delle tante vittime dell’ imprudenza in un fine come un altro
    Sabato scorso Torano Castello (Cosenza ) : i carabinieri fermano un auto
    Al volante un uomo, le cronache ci dicono era senza patente
    Gli agenti controllano: verificano e denunciano il conducente
    Poi, immagino si chiedono che fare del veicolo
    Il decreto legge Bianchi, entrato in vigore lo scorso 3 agosto, dicono abbia reso più severe le sanzioni
    Dicono…
    Ma prima in questi casi si sapeva cosa fare: si fermava il veicolo e lo si faceva ricoverare in a depositeria.
    Ora questa parte della norma è stata cancellata o meglio resa non applicabile su strada
    Nessuna norma impone più di fermare immediatamente il veicolo condotto da chi guida ubricaco, sotto effetto di droghe o senza patente
    Il sequestro penale del veicolo non è infatti un misura facilmente adottabile, dato che deve essere eseguito da un ufficiale
    Poi costa troppo tenere veicoli in depositeria: così ci spiegano
    L’ auto riparte affidata a persona a bordo della stessa ma con patente
    Come prevedibile, dopo pochi metri, la persona sprovvista di patente torna alla sua guida.
    Ma all’improvviso si imbatte nella stessa pattuglia dei carabinieri che poco prima lo aveva fermato e sanzionato in quanto sprovvisto di patente; cerca di evitarli e facendolo esce di strada e muore
    Nel nostro paese si gioca spesso con le norme
    E’ un gioco praticato dal legislatore ed interpreti
    Si prende una norma e la si viviseziona ma raramente la si scrive in modo chiaro e comprensibile a tutti
    Eppure sembra che il Parlamento sia zeppo d avvocati e magistrati
    Ma le norme sembrano scritte da principianti del diritto
    Il decreto Bianchi entrato in vigore o lo scorso agosto se da un lato ha inasprito ( così dicono ma non ne sarei troppo convinto) le sanzioni a carico di chi guida sotto effetto di alcol e droghe, dall’altro ha lasciato dei buchi normativi enormi
    Uno di questi riguarda le misure da adottare da parte degli organi di polizia stradale nei confronti di del veicolo condotto da persone ebbre, sotto effetto di droghe, o senza patente .
    Nessuna norma impone il fermo, a differenza di prima
    Nessuna il sequestro
    Tutto è lasciato ala discrezionalità
    Cos’ il Ministero dell’interno ha cercato di mettere pezze indicando nella misura del sequestro preventivo lo strumento da adottare,., salvo poi fare parziale retromarcia: così è iniziato il gioco degli interpreti
    Il legislatore avrebbe dovuto scrivere un norma semplice, come avviene in tutti i paese civili del mondo.”il veicolo della persona in stato di ebbrezza o senza patente o sotto effetto di droghe comunque deve essere sottratto dalla disponibilità del conducente” e fermato almeno per dieci giorni
    Invece non è così
    Vale per la guida in stato di ebbrezza come per quella senza patente
    Cos’ si continuerà a giocare a sbizzarrirsi su commi e commini
    E le persona continueranno a morire assurdamente
    Chi pagherà per la loro morte

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