I problemi non finiscono mai. Il decreto Bianchi è diventato legge da due settimane e si scoprono altri aspetti che ne rendono difficile l’applicazione. Anche stavolta le difficoltà vengono dalla stretta decisa sull’alcol e in particolare per il divieto di somministrazione nei locali di intrattenimento dopo le 2 di notte. Innanzitutto perché la norma non specifica quando termina il divieto: se alle sette del mattino entra nel bar un infermiere o un poliziotto che ha appena finito il turno di notte e abita lì sopra e un ragazzo appena uscito dalla discoteca che deve percorrere ancora 50 chilometri per rientrare, che si fa? Si serve il primo e si manda via l’altro, come suggerirebbe il buonsenso?
Secondo problema, il coordinamento dei nuovi divieti di somministrazione con varie leggi regionali. Ci spiega tutto Paolo Giachetti, della Polizia municipale di Sesto Fiorentino.
Il legislatore, nell’introdurre nella legge di modifica e conversione del D.L. 03/08/07, il divieto di somministrazione, non ha sicuramente pensato alle norme in materia di polizia amministrativa nonché alla possibilità che in alcuni casi intervengano Leggi Regionali specifiche.
La circolare del Ministero degli Interni ha saltato a piè pari questo argomento, di fatto non legato alla circolazione stradale, riportando la modifica ma non inserendo nessun commento al riguardo.
Oggetto di contenzioso è legato ai diversi aspetti della somministrazione nonché alle parole utilizzate che possono creare interpretazioni diverse; la norma vuole informare tutti i cittadini dei rischi dell’alcool e quindi, ogni limitazione, porta a rendere meno efficace il provvedimento.
Il primo problema è relativo all’individuazione dei locali dove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche;non è chiaro se il provvedimento sia mirato alle sole discoteche, a tutti i pubblici esercizi, e se comprende anche i circoli privati.
Il titolo III del T.U.L.P.S. , artt. 68 e 69 parla di “Spettacoli e trattenimenti pubblici” e non intrattenimenti e ciò porta ad una prima interpretazione.
Se l’obbligo introdotto riguardasse solo i locali per i quali è prevista la licenza del T.U.L.P.S. rimarrebbero fuori tutti i pubblici esercizi i somministrazione di cui alla L. 287/91 (ovvero gli esercizi di somministrazione previsti dalle Leggi Regionali in materia).
Ulteriore interpretazione è proprio relativa alla forma di “intrattenimento” e se questa è la principale attività del locale (quando si paga il biglietto per assistere ad uno spettacolo o al ballo e il prezzo della somministrazione è legato a tale evento); rimane comunque da chiarire se i circoli privati, che svolgono un’ attività simile, possono continuare a somministrare anche oltre le 02,00 in quanto questa è destinata a soci e non al pubblico.
Alcune fonti ritengono che i circoli, proprio in virtù che somministrano in forza ad un titolo autorizzativo ( D.P.R. 4.4.2001, n. 235), che questi rientrano negli obblighi e nel divieto introdotto dalla L. 03/10/07 n. 160.
Analizziamo infine il divieto di somministrazione, differenziato dalla vendita; le prime polemiche vengono dai gestori delle discoteche che protestavano sul divieto quando, all’uscita del locale, il cliente ha la possibilità di acquistare una birra a qualsiasi chiosco ambulante o bar o esercizi autorizzati dalle norme di cui al Decreto Bersani (salvo che non fornisca intrattenimento), ipotizzando di poter vendere la bevanda, ad esempio in bottiglia, senza somministrarla nel bicchiere.
E comunque opportuno ricordare che la vendita è autorizzata in virtù del fatto che “possono vendere per asporto ciò che il titolo abilitativo consente quale somministrazione”, e nell’ipotesi più restrittiva si può dire che, vietata la somministrazione, di conseguenza non è possibile effettuare la vendita.