Suv immatricolati uso ufficio per non pagare le tasse. Ora la Finanza “chiede i danni” alla Motorizzazione

Spesso ci facciamo l’idea che denunciare i disonesti sia inutile: le indagini languono, i processi sono lunghi, le pene miti e incerte. Era andata così anche nel caso dei furboni che riuscivano a far immatricolare suv, monovolume, fuoristrada e station wagon come autoveicoli speciali a uso ufficio, pienamente deducibili e detraibili fiscalmente. Erano persone di tutta Italia e confluivano a Bologna, dove un’azienda offriva il pacchetto di “trasformazione” e la locale Motorizzazione ci metteva il timbro.

Visto che la trasformazione consisteva semplicemente nell’installare un tavolino asportabile e prevedere una presa elettrica per un’improbabile computer e/o stampante, la Procura di Bologna partì in quarta con un maxisequestro, che poi fu prontamente bocciato dal Tribunale del riesame. Le indagini andarono avanti, ma arrivò la prescrizione.

La solita giustizia all’italiana, dunque. Però ora, a dieci anni di distanza dai fatti, la Guardia di finanza di Bologna ha giocato l’ultima carta possibile: la segnalazione alla Corte dei conti, per far condannare i responsabili dell’ufficio provinciale della Motorizzazione dell’epoca a risarcire allo Stato le tasse che i furboni non hanno pagato a causa della loro interpretazione “larga” delle norme sull’uso ufficio.

Riusciremo a recuperare questi soldi? Lo sapremo alla prossima puntata. Presumibilmente tra qualche anno.

  • Fabrizio |

    @proppete: un po’ di tempo fa sono capitato al self service a fare rifornimento e mentre inserivo il bancomat si è accostata un’Audi R8 con targa bulgara, il cui conducente, con perfetto accento modenese, mi ha domandato: “Lo prende il bancomat?”.
    Ora dico io: cosa ci vuole a fermare queste persone al primo controllo e fargli un bello “screening” da capo a piedi su chi sono, che lavoro fanno, cosa dichiarano e dove pagano le tasse?

  • Domenico |

    ……………………………………
    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    DECRETO DIRIGENZIALE
    10 dicembre 2002
    (G.U. n. 300 del 23.12.2002)
    Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale ufficio.
    IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
    PER I TRASPORTI TERRESTRI
    E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
    Visto il Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (1);
    Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (2);
    Visto l’articolo 54, comma 1, lettera g) (3) e l’articolo 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada (4) che definiscono rispettivamente le categorie degli autoveicoli e dei rimorchi ad uso speciale, nonché l’articolo 203, comma 2, lettera ee) (5) e l’articolo 204, comma 2, lettera o) del regolamento di esecuzione dello stesso codice (6);
    Considerata l’esigenza di disciplinare l’ammissione alla circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso ufficio, in armonia con le nuove disposizioni recate in materia dalle pertinenti direttive comunitarie ed in particolare dalla direttiva quadro 2001/116/CE;
    Decreta
    Art. 1
    Classificazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso ufficio
    Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso ufficio rientrano nelle categorie dei veicoli definite all’articolo 54, comma 1, lettera g) (3) ed all’articolo 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada (4), quali veicoli per uso speciale caratterizzati da particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo.
    Art. 2
    Rispondenza a norme generali
    Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso ufficio, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N ed O, di cui all’articolo 47 del nuovo codice della strada (7).
    Art. 3
    Caratteristiche costruttive specifiche
    Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso ufficio debbono inoltre rispondere alle caratteristiche previste nell’allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.
    Roma, 10 dicembre 2002
    Il Capo del Dipartimento: FUMERO
    __________
    (1)
    Vedasi “la motorizzazione 1993” pag. 93424 o “codice della strada” pag. E.006 o “la patente di guida” pag. 90.03.00.
    (2)
    Vedasi “la motorizzazione 1996” pag. 96584 o “codice della strada” pag. E.051 o “la patente di guida” pag. 90.19.00.
    (3)
    Vedasi “codice della strada” pag. 054.00.00.
    (4)
    Vedasi “codice della strada” pag. 056.00.00.
    (5)
    Vedasi “codice della strada” pag. 054.03.00 o “l’accordo ATP” pag. 15.01.00.
    (6)
    Vedasi “codice della strada” pag. 056.01.00 o “l’accordo ATP” pag. 15.02.00.
    (7)
    Vedasi “codice della strada” pag. 047.00.00.
    Allegato al decreto dirigenziale 10.12.2002
    ALLEGATO TECNICO
    1.
    Caratteristiche generali
    1.1.
    Gli autoveicoli debbono essere dotati di non più di due posti, escluso il conducente, posizionati su un’unica fila di sedili, non essendo ammesso il trasporto di persone nell’ambiente destinato ad ufficio.
    1.2.
    I veicoli debbono inoltre essere dotati:

    di almeno una porta posizionata sulla fiancata destra o sulla parte posteriore (con l’esclusione delle porte di accesso alla cabina, per autoveicoli), nonché di almeno una finestra apribile posizionata su una fiancata o sulla parte posteriore del veicolo stesso.
    Il vano porta deve avere una larghezza minima di 500 mm; il vano finestra deve avere una superficie non inferiore a 0,40 m2;

    di attrezzature ed arredi permanentemente installati nell’ambiente destinato ad ufficio, funzionali con la destinazione del veicolo.
    1.3.
    L’altezza interna dell’ambiente destinata ad ufficio deve essere non inferiore a 1800 mm.
    2.
    Accessori
    2.1.
    L’impianto elettrico, asservito alle apparecchiature posizionate nell’ambiente destinato ad ufficio, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall’allestitore ai sensi del decreto legislativo 626/94.
    2.2.
    I materiali di rivestimento presenti nell’ambiente destinati ad ufficio debbono essere ignifughi o autoestinguenti e devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall’allestitore.
    2.3.
    I veicoli debbono essere muniti di estintore.
    ……………………………………
    SECONDO VOI QUANTI E QUALI VEICOLI POSSONO ESSERE COSì TRASFORMATI?

  • proppete |

    Nel Nordest improbabili società di “servizi” offrono a chiunque, auto “aziendali” con targa romena, bulgara, slovacca.. Tutto compreso di bollo, assicurazione, revisione.
    Le prendono spec. gli immigrati residenti qui da anni, che con poco mantengono auto di lusso.
    Poi però lo stato non incassa più IPT bolli e tasse, e le aumenta ai polli con targa italiana. Dubbi anche sulle assicurazioni bulgare..
    La Finanza non le vede? Se ne occuperà tra 10-20 anni?

  • Fabrizio |

    Beh, se io fossi la Finanza direi: ok, questa partita è persa perché c’è stata la prescrizione diminuita (introdotta chissà da chi…). Però da ora in avanti ti vengo a controllare anche i peli del c… E vedrai che ti becco, stai tranquillo!!!

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