Parli del redditometro e ti viene in mente un Grande fratello severo, che magari presume il tuo reddito in modo arbitrario ma lo fa comunque nell'ambito dell'incertezza fisiologicamente legata alle presunzioni. E invece per l'auto in leasing non è così: c'è un errore giuridico clamoroso ed evitabilissimo.
La circolare 24/E con cui il 31 luglio l'agenzia delle Entrate ha reso possibile l'applicazione del nuovo redditometro lanciato a fine 2012 (dopo anni di rinvii) afferma che per le auto in leasing il bollo è a carico del locatore (società di leasing). A qualcuno è sfuggito che dal 2009 non è più così: l'articolo 7, comma 2 della legge 99/2009, per come è stato interpretato dal dipartimento delle Finanze e anche dalla Cassazione, stabilisce che la responsabilità è solo dell'utilizzatore del veicolo (cioè del locatario, in cliente della società di leasing. D'altra parte, era notissimo che da anni il settore del leasing premeva per essere esonerato da responsabilità sui bolli non pagati dai clienti.
E invece chi alle Entrate si è occupato della circolare sul redditometro, evidentemente, non sapeva nullo di tutto ciò. Così, nello spiegare come vanno analizzate le spese di mantenimento di un veicolo ai fini del redditometro, per i mezzi in leasing ha commesso l'errore di escludervi il bollo, pensando fosse a carico della società locatrice.
E' sacrosanto, anzi doveroso, che il redditometro tenga conto non solo del costo di acquisto di un veicolo ma anche quello per il suo mantenimento: ignorare quest'ultimo significa non capire quale sia l'effettiva capacità contributiva del cittadino controllato. Ma, se nel calcolo del costo di mantenimento si fanno errori come questi, diventa tutto inutile.