Gli sciacalli della Rc auto non risparmiano nemmeno il bus precipitato

Nella tragedia del bus precipitato dal viadotto Acqualonga c'è tutto il marcio del sistema italiano che ruota intorno all'auto: veicoli poco affidabili, guard-rail al risparmio e mal montati, silenzi e dichiarazioni fuorvianti. Poteva mai mancare la piaga degli sciacalli che si presentano dai parenti delle vittime con le sembianze di consulenti di infortunistica stradale?

No di certo: sulla ricostruzione ora vorrebbero mettere la mani consulenti d’infortunistica stradale che si stanno proponendo alle famiglie delle vittime. È una prassi lecita e abituale, ma che da anni ha preso pieghe ben poco etiche. E, di fronte a una tragedia come quella del viadotto, sembra assolutamente fuori luogo. e il sindaco di Pozzuoli, Enzo Figliolia, sta giustamente facendo muro per proteggere i parenti delle vittime da questa gente che approfitta del loro stato di dolore e debolezza (e – perché no? - di sfiducia nella giustizia e nel sistema assicurativo).

Di solito, i consulenti meno seri si procurano (perlopiù illegalmente) le generalità di morti e feriti in incidenti stradali per inviare alle famiglie vaghi questionari sull’incidente. Chi risponde consente loro di intuire a chi sarà riconosciuto il risarcimento più alto e, di conseguenza, proporgli assistenza in cambio di una quota dell’indennizzo. Tutto ciò, tra l’altro, contribuisce a gonfiare le tariffe dell’assicurazione Rc auto.

Si era cercato di dare uno stop a queste pratiche introducendo il risarcimento diretto, che taglia fuori questi soggetti, almeno nei casi in cui non è necessario fare causa alla compagnia. Ma alcune associazioni di categoria sono riuscite ad ottenere che la Corte costituzionale dichiarasse che la procedura di risarcimento diretto può essere affiancata da quella tradizionale, che dà loro più spazio.

  • Roberto Barbarino |

    …rispondo alla sua risposta.. Lei ha poche idee e ben confuse sull’argomento !
    In primis non mi ha risposto sugli altri temi palesati e del che me ne dolgo…
    Nel merito del RISARCIMENTO DIRETTO, quella che Lei chiama giusta (?) “norma” ovvero art. 9 c. 2 D.P.R. 254/06 dice che “2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.”
    Ora è ovvio che sin dall’inizio il danneggiato si può (A MIO AVVISO DEVE) affidare ad un esperto per non essere “fregato” dalle compagnie con offerte basse e fuori mercato… il punto è SE il patrocinatore riesce con il suo operato (legittimato dalla Costituzione e da SENTENZA A SEZIONI UNITE DELLA CORTE COSTITUZIONALE ) a far ottenere il giusto risarcimento in ambito stragiudiziale al danneggiato come può la compagnia NON RICONOSCERE l’attività professionale?
    E perchè, poi, riconoscere SOLO quella dei medici ??
    Leggo da altri commenti, inoltre, che ha più volte INVITATO ad utilizzare il GIUDIZIO come unica arma per far rispettare i diritti del danneggiato.. Ebbene la SUA INFORMAZIONE è fuorviante e fuori luogo.. difatti laddove esistono professonalità (ora normate anche dall’UNI n. 11477) che al di fuori e PRIMA del giudizio riescono a far ottenere il giusto risarcimento…anche a costo di attendere più tempo applicando le procedure di reclamo presso le compagnie stesse e l’IVASS poi…
    Se ne faccia una RAGIONE… nel tempo dello spatium deliberandi coloro che tutelano maggiormente i danneggiati SONO PROPRIO i patrocinatori stragiudiziali poichè in conflitto d’interesse con le compagnie (la loro parcella è proporzionale all’importo risarcito) e con la giustizia (ricorrere al giudice tramite un legale è una mezza sconfitta professionale).
    [risponde Maurizio Caprino] Se vogliamo continuare a prenderci in giro, faccia pure. Lei sa benissimo che la sua categoria è piena di persone che propongono intermediazioni inutili. Non mi risponda – come hanno fatto altri miei contraddittori – dicendo che anche la mia categoria è piena di cialtroni che si arrabattano per guadagnare qualche soldo (a talvolta anche tanti soldi): lo so già, sono d’accordo con quest’analisi e non ho alcuna voglia di difendere colleghi ed editori indifendibili. La prego di fare altrettanto con la sua categoria.

  • andrea |

    per gli avvocati, iscritti all’Ordine e soggetti a controllo disciplinare, prendere contatto diretto (o indiretto, cioè tramite intermediari) con i potenziali clienti (=parenti delle vittime) costituisce illecito accaparramento di clientela, sanzionato duramente: è sufficiente segnalare il fatto al Consiglio dell’Ordine;
    – d’altro canto, il risarcimento diretto spesso fa il gioco delle Compagnie: esse sono ben liete di far trattare i loro agguerriti liquidatori con gli inesperti e provati soggetti che hanno subito il sinistro. Se costoro vengono indotti a firmare la transazione, è ben difficile impugnarla in sede giudiziale… Troppo tardi.
    – Solo con l’assistenza di un professionista “di parte” si può confidare nel giusto risarcimento di tutte le voci di danno (disclaimer, sono avvocato…), anche perchè, se la Compagnia lo nega, l’unica strada è portare la questione avanti il tribunale;
    – PS: la c.d. “mediazione/conciliazione”, in assenza del potere di assumere decisioni vincolanti per il soggetto prescelto, non serve a nulla;
    – Soluzione alternativa al tribunale si avrebbe solo con l’introduzione (per legge) dell’arbitrato obbligatorio in caso di sinistro stradale, modifica normativa da affiancare con l’obbligo (oltre alla RCA) di stipulare polizza che copra il rischio spese legali e peritali per massimale congruo (almeno 200.000 euro per i sinistri mortali)

  • Giovanni Menzietti |

    Lei sta negando l’evidenza.
    Se vuole un giusto risarcimento in fase stragiudiziale c’è la necessità dell’assistenza di un professionista, altrimenti si è solo una pecora in mezzo ad un branco di lupi.
    [risponde Maurizio Caprino] Lupi dai quali si può difendere in sede giudiziale.

  • Giovanni Menzietti |

    Egr. Sig. Caprino, non capisco come possa dire bene di una norma delle assicurazioni che porta il divieto al danneggiato di farsi assistere da un patrocinatore, o da un’avvocato quando ha un incidente in regime di risarcimento diretto.
    Provi lei a farsi risarcire da comune utente danneggiato un danno fisico (micro-lesioni fino a 9 punti) regolarmente riconosciuto e certificato da un medico legale, senza assistenza di un professionista in fase stragiudiziale.
    Poi ne riparliamo.
    [risponde Maurizio Caprino] Non capisco come lei possa affermare che la norma vieta l’assistenza di un patrocinatore: il danneggiato faccia causa alla compagnia e potrà farsi liquidare tutti i patrocinatori che vuole.

  • flori2 |

    Per non parlare delle ditte pompe funebri che cercano i clienti all’ospedale

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