Il guard-rail deve stare anche all’interno della curva. Lo dice la Cassazione

Uscire di strada in curva non è un fatto eccezionale, nemmeno se si esce dal lato interno della carreggiata. Quindi il gestore della strada deve montare un guard-rail anche all'interno della curva, soprattutto se serve a evitare di finire in un canale di scolo. Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 39/2013, depositata il 2 gennaio e passata in sordina: ora è stata pubblicata dal sito specializzato www.egaf.it.

La sentenza si riferisce alla morte di un automobilista nel 2006, su una delle micidiali strade a scorrimento veloce dell'Agrigentino. Un incidente anomalo: in una curva a destra, il veicolo aveva prima sbandato verso l'esterno (quindi avvicinandosi all'esterno della curva, dove c'era un guard-rail), ma poi aveva cambiato del tutto traiettoria finendo per uscire dall'interno e schiantandosi nella canalina di scolo.

Una dinamica poco probabile, ma la Cassazione ha confermato la sentenza 28615/2005, con cui riteneva esentabile da responsabilità il gestore della strada esclusivamente per fatti "di assoluta eccezionalità". Questo anche in caso di negligenza del conducente (con buona pace di chi pensa che se uno esce di strada merita anche di morire). Altro elemento che ha convinto i giudici a confermare la condanna del capo ufficio Anas di Agrigento è il fatto che dopo l'incidente fosse stato messo un guard-rail anche all'interno della curva: una sorta di ammissione di colpevolezza. E infatti, come vi ho già scritto qualche anno fa, a volte questo ragionamento viene fatto in anticipo dai gestori, che così decidono di non rimediare nemmeno dopo un incidente, per contiuare a sostenere davanti ai giudici che secondo loro il pericolo non c'è. Pazzesco, ma è così.

La responsabilità del gestore deriva dal fatto che l'ultima versione della normativa del ministero delle Infrastrutture sui guard-rail (Dm 21 giugno 2004) aveva tra l'altro abolito la precedente, rigida prescrizione del Dm 3 giugno 1998, che fissava a 6,50 metri la distanza di un ostacolo dal bordo della carreggiata entro la quale diventa obbligatorio il guard-rail. Al posto di questo limite fisso si è adottato un criterio variabile, che lascia al gestore la valutazione in base al caso concreto.

Così, quando poi accade un incidente, è questa valutazione a finire sotto il tiro dei magistrati. Speriamo se ne ricordi ogni respondabile della manutenzione di una strada.