Una settimana fa, sul Sole 24 Ore, scrivevo che uno dei rilevatori di velocità più temuti degli ultimi anni, il Traffiphot III Sr, spesso va tenuto spento: i Comuni che lo hanno fatto installare sul proprio territorio lo utilizzano in modo completamente automatico (senza il presidio di agenti) e ora si è "scoperto" che in molti casi l'apparecchio non è idoneo per questo impiego. Il mio articolo, essendo stato pubblicato su carta, era breve e – mi rendo conto – criptico: difficile spiegare bene la questione in pochissime righe. Qui ho più spazio e provo a fare meglio, pur senza eccedere in lunghezza.
Tutto nasce dal fatto che il Traffiphot III Sr non riesce a distinguere tra le varie categorie di veicoli. Quindi non può tener conto dei limiti di velocità più bassi che sono previsti per i mezzi pesanti (in teoria, il problema si pone pure per altri mezzi, come ciclomotori e macchine operatrici, ma nella pratica è pressoché impossibile sanzionare anche questi). Siccome un controllo automatico deve garantire almeno un minimo di imparzialità, il ministero delle Infrastrutture (che approva – detto volgarmente, omologa – i rilevatori) ritiene che le apparecchiature utilizzabili in assenza di agenti debbano poter distinguere tra mezzi leggeri e pesanti. Così, pochi mesi fa, nel decreto di approvazione di un nuovo misuratore che ha lo stessa "incapacità" di distinguere, ha esplicitato chiaramente questa limitazione.
Invece, il Traffiphot è stato approvato a dicembre 2004 anche per l'impiego automatico e sul relativo decreto non è citato alcun vincolo. Vi lascio immaginare il parapiglia che si è scatenato tra gli addetti ai lavori.
In teoria, esplicitare la limitazione nel decreto non è strettamente necessario. Innanzitutto perché essa non è assoluta: ci sono casi in cui l'apparecchio si può usare lo stesso anche in automatico. Capita sui tratti dove il limite è uguale tra mezzi leggeri e pesanti (sui viali urbani di scorrimento e su strade extraurbane dove l'ente proprietario impone limiti locali fino a 70 all'ora, che è il massimo permesso sulla viabilità ordinaria ai mezzi oltre le 12 tonnellate). E poi – ha aggiunto il ministero – gli apparecchi sono in uso a organi di polizia, che dovrebbero sapere già come comportarsi; ma molti allora si chiedono perché la limitazione sia stata inserita nel decreto più recente.
Nell'ambiente le interpretazioni e i sospetti si stanno sprecando in queste settimane. Per i guidatori resta la certezza che chi ha ricevuto una multa su un tratto dove i limiti sono differenziati per categoria ed è in tempo per fare ricorso può provare a farla annullare dal giudice di pace (anche se non è detto che il verbale sia da considerare nullo, in quanto qui non è in discussione la capacità dell'apparecchio di misurare la velocità). E i tanti che non sono più in tempo per il ricorso o hanno già pagato? Forse potranno citare i Comuni per "indebito arricchimento". Ma su questo la Cassazione di solito fissa paletti stretti.