Oggi che i giornali parlano della caccia tramite foto e filmati fatti con gl ionnipresenti telefonini a chi l'altro ieri ha devastato alcune vie di Roma, mi viene in mente una notizia segnalatami un paio di settimane fa da Francesco Matera: in Svizzera, il telefonino è stato usato per denunciare un 28enne che si era filmato a 325 all'ora in autostrada. A parte le riserve sulla veridicità della notizia o della velocità riportata (a 325 all'ora è praticamente impossibile filmarsi da soli mentre si guida), cerchiamo di capire se in Italia sarebbe possibile punire qualcuno sulla semplice base di ciò che gli trovano sul cellulare. Vi anticipo che la risposta è probabilmente quella che vi aspettate.
Infatti, il Codice della strada italiano appare rigido nell'indicare le "fonti di prova" con le quali è possibile dimostrare un eccesso di velocità: l'articolo 142, comma 6 cita esclusivamente le misurazioni degli apparecchi debitamente omologati (cioè approvati specificamente dal ministero delle Infrastrutture per accertare questo tipo d'infrazione), i dati registrati dai cronotachigrafi montati sui mezzi pesanti e gli orari stampigliati sui biglietti autostradali (per chi non ha ancora il Telepass; e comunque nella pratica questa è una modalità di fatto mai messa in pratica). Il risultato di tanta rigidità è, per esempio, il fatto che persino quando si corre sotto gli occhi degli agenti, che si mettono all'inseguimento, non si viene puniti per la velocità letta sul tachimetro del loro veicolo di servizio: ci si limita di solito a contestare la violazione dell'articolo 141 (velocità non commisurata, con sanzioni limitate a 80 euro e cinque punti di decurtazione nei casi più gravi – curva, incrocio, scuola, scarsa visibilità -, contro i 779 con decurtazione di 10 punti e sospensione patente fino a un anno che si possono subire quando si accerta il più grave degli eccessi di velocità, quello per oltre 60 km/h).
So di qualche poliziotto che ha cercato strade più "creative", ma senza grandi esiti. Così al massimo ci s'industria per configurare almeno un'infrazione di natura diversa dalla velocità e che però comporti la sospensione della patente: in questo modo, se non ci sono motivi per arrestarne l'autore, si riesce perlomeno a impedirgli di guidare per un po'.
Anche perché stiamo parlando di violazioni di carattere amministrativo, dove il libero convincimento del giudice deve comunque fare i conti con regole ben precise. Più sfumata sarebbe la situazione se parlassimo di reati penali, che in Italia di fatto non sono configurabili in casi del genere (occorrerebbe come minimo aver causato un incidente con feriti o essere accusati di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe).
Non sembra un caso il fatto che in Svizzera al 28enne-sprint hanno contestato un reato, che però in Italia in casi del genere non sarebbe configurabile. Ma, anche se lo fosse, resterebbe difficile vederlo riconosciuto dal giudice: si aprirebbe una guerra sull'attendibilità della registrazione col telefonino, con fior di perizie in stile delitti di Cogne, Perugia, Avetrana e chi più ne ha più ne metta.