Sorpresa: la Cassazione boccia i controlli automatici ai semafori. Quanto durerà?

Sulla prima pagina del Sole-24 Ore di oggi e sulla home page del sito potete leggere di una sentenza che potrebbe essere l’inizio della fine per i rilevatori automatici di passaggio col rosso. A pochi giorni dall’ultima sentenza con cui li legittimava per l’ennesima volta (leggete il post di Natale), la Cassazione adesso pare stangarli senza appello, stabilendo che ci vuole sempre un agente. Così non si capisce come mai nel 2003 il Dl 151 di modifica al Codice della strada si sia preso la briga di disciplinare espressamente anche i controlli automatici ai semafori. Né si capisce perché la Cassazione abbia citato la norma precedente (articolo 384 del Regolamento di esecuzione del Codice).

Per la verità, non è la prima volta che questo povero Dl 151 viene bistrattato sul punto. Avevano cominciato i Comuni, pretendendo di fare i controlli automatici anche nel periodo in cui non c’erano le condizioni per farli previste dal Dl (ossia prima che gli apparecchi venissero riesaminati tutti per riomologarli specificamente per l’utilizzo senza agenti, cosa avvenuta solo il 18 marzo 2004), cosa che all’epoca provocò uno scontro col ministero dell’Interno. Ora è il turno della Cassazione, che deposita una sentenza dove è forte il sospetto di errori non lievi (tanto che attenderei le prossime sentenze per capire se davvero i supremi giudici sono contro i Comuni, tanto su queste materie i verdetti di solito si susseguono nel giro di pochi giorni). Più o meno come ne fece tre anni fa un ufficio del ministero stesso quando scrisse che i controlli ai semafori si potevano fare solo dove dice il prefetto (confondendosi clamorosamente con quelli di velocità).

Qualcuno dice che, stavolta, gli errori della Cassazione possano essere stati “voluti” per mandare un segnale contro gli abusi da parte dei Comuni. Non so se sia vero, ma di certo sotto accusa ci va il ministero delle Infrastrutture: si sollevano dubbi sull'efficacia degli apparecchi omologati, sui cui requisiti il ministero e il Consiglio superiore dei lavori pubblici hanno lavorato: Se la Cassazione avesse voluto rovesciare il tavolo, sarebbe anche il segnale di un’altra grave patologia: se una norma non va, si proponga di cambiarla (riscrivendola bene) e si faccia votare il Parlamento. E invece nulla, tanto che addirittura si lascia spazio a un presidente di Regione (il veneto Galan) per raccomandare ai Comuni di alzare ad almeno ben otto secondi il tempo del giallo (e chi sconfina in Lombardia poi come si regola?). Basta: sarebbe ora che il Governo riprendesse il controllo della situazione, con una direttiva. Come ha fatto ad agosto per gli autovelox. Certo, poi spesso le direttive non le rispetta nessuno (non c’è sanzione), ma almeno noi giornalisti potremmo spiegarvi come dovrebbero effettivamente funzionare semafori e controlli.

  • Mauro Casotto |

    Premetto che anch’io sono spesso vittima del copiaincolla e, ogni volta che mi capita, me ne dico di tutti i colori.
    Non conosco esattamente i meccanismi con cui vengono istruite e trattate le cause presso la suprema corte, ma certi risultati non mi rendono ottimista; talvolta mi pare proprio che stiano perdendo un po’ la bussola. D’altronde preferisco pensare che abbiano commesso un errore un po’ grossolano, piuttosto di credere che abbiano scientemente travalicato le proprie funzioni ed i propri poteri, disapplicando una norma di legge peraltro molto chiara (non è un po’ come tentare di sostituirsi al potere legislativo?).
    Cordialmente,
    Mauro Casotto

  • Mauro Casotto |

    mi pare di capire che, dopo la sentenza della Cassazione n. 27414/2009, da più parti si invochi un intervento chiarificatore da parte del Governo anche sul tema delle sanzioni automatiche ai semafori, così come è stato fatto recentemente con la “direttiva Maroni “ per i misuratori di velocità..
    Ma in mezzo a tutto questo caos, nessuno si ricorda più che nel 2008 il Ministero dell’Interno ha già impartito le dovute istruzioni, facendo riferimento al parere all’Avvocatura dello Stato? A me sembra che il predetto parere sia piuttosto chiaro, perché dimenticarsene e creare ulteriore confusione con altri pareri?
    Come ha ben evidenziato anche Lei, il problema è che “gli ermellini” sembrano essersi dimenticati dell’esistenza dell’art. 201 c.d.s. (norma statale di rango primario), così come modificato dal D.L. n. 151/2003, e fanno invece riferimento all’art. 384 del regolamento c.d.s. (norma regolamentare, cioè di rango secondario). Francamente, lo trovo sconcertante.
    Cordiali saluti,
    Commissario Mauro Casotto
    [risponde Maurizio Caprino] Oltretutto la nota sulla quale si esprimeva l’Avvocatura dello Stato era clamorosamente sbagliata (lo scrissi all’epoca sul giornale, andando controcorrente, ma bastava avere la pazienza di leggersi il Codice) e questo poteva capirlo chiunque. Possibile che non lo capiscano dei giudici? Non sarebbe il caso che se ne occupasse il Csm?
    Se invece i giudici avessero scritto sentenze del genere non per errore ma per volontà precisa, il discorso da fare sarebbe più serio. La Cassazione può anche pensarla in modo diverso dall’Avvocatura, anzi in un certo senso “deve” farlo: appartiene a un potere diverso e la dialettica fa parte del delicato equilibrio tra poteri che deve caratterizzare una democrazia. Però, sempre per la ripartizione dei poteri, la stessa Cassazione una cosa non può fare: disapplicare una norma sol perché la ritiene discutibile nel merito. E con la sentenza dell’altro giorno, nel caso l’avesse formulata nel modo che abbiamo visto per sua precisa volontà e non per crassa ignoranza come a me sembra, la Cassazione proprio questo ha fatto, peraltro andando ultra petitum.
    Sentenza eversiva, dunque? Mi piace credere che sia solo un negligente copiaincolla riuscito male, destinato a essere cancellato presto da altre sentenze di segno contrario

  • Claudio Cangialosi |

    Lo confesso… io mi arrendo!
    Non ci sto capendo più nulla e così c’è solo confusione… un giorno “si è ok”, dopo 10 giorni “buttatelo nel ce…”!
    Sinceramente concordo in pieno con te Maurizio se il Ministero non prende la situazione in pugno ogni giorno diremo tutto ed il contrario di tutto!
    Io per adesso mi sto limitando a riportare news senza entrare nel merito perchè ci sono troppe contraddizioni in giro.
    Anche un avvocato, con cui parlavo ieri sera a cena, mi diceva che pure loro sono stupiti di ciò anche se poi alla fine proprio loro nella confusione ci squazzano… e ci guadagnano i cittadini dal ricorso facile che magari hanno messo in pericolo tanta gente ma la legge (fatta male) li rende impuniti…
    Che tristezza 🙁

  • antonio menegon |

    Come previsto
    La Cassazione si pronuncia in ritardo, il servizio “Giustizia”come erogato, è un rafforzamento degli argini dopo che la piena è passata, macerie e la desolazione a testimoniare tardiva efficacia di Istituzioni auto referenzianti che partoriscono così topolini.
    Il Dl 151 del 2003 quello che legittima i rilevatori d’infrazione in modalità automatica purché debitamente omologati, non è la genesi ma l’epilogo di scelte sciagurate precedenti,scelte nate in un contesto che ha visto impegnati
    molti dei docenti di trasporti Italiani di varie Università
    la Motorizzazione nella parte che riguarda le omologazioni
    la Quinta commissione del Consiglio Superiori dei Lavori Pubblici che controlla in qualità di” terzo nella vicenda”.
    Apparati in astratto distinti, in realtà egemonizzati dai fautori dell’innovazione.
    Egemonia culturale, ma anche operativa con sinapsi professionali che legano molte persone che stanno nelle diverse istituzioni.
    Merita ricordare che le omologazioni di Eltraf e del K20 della Sodi Scientifica sono antecedenti al 2000, ma è però l’omologazione del Traffiphot 3G del 2000 quella che segna il il vero punto di svolta. Questa apparecchiatura ante omologazione è verificata sul campo nel comune di Brescia a partire da 1999. Nello stesso periodo è Istituito lo studio Prenormativo cn2001 come si evince dall’allegata risposta del Prof. Bruno Crisman, uno dei due responsabili scientifici.
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    Il documento al quale Lei fa riferimento, (Studio prenormativo) è il risultato
    di uno studio affidato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ispettorato generale per la
    circolazione e la sicurezza stradale), alle Università di Roma, “La Sapienza” e Trieste ancora nel 1999,con l’impegno contrattuale di non utilizzarne i risultati né in toto né in parte. Lo studio, è stato anche recepito dalla “Commissione di studio per le norme tecniche relative ai materiali stradali, alla
    progettazione, costruzione e manutenzione delle infrastrutture stradali” del CNR.
    Bruno Crisman
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    Queste attività, tra loro collegate, creano i presupposti normativi e teorici per arrivare successivamente a tutte le altre omologazioni e alle sanzioni in automatico senza la presenza dell’operatore di polizia.
    Allo stato attuale due apparecchiature automatiche, il VistaRed ed il Tred entrambe sotto inchiesta, sono perfettamente in grado di documentare in maniera esaustiva, dando garanzie maggiori di quelle date dall’agente di Polizia, il comportamento dell’utente al semaforo.
    Non è il Dl 151 che introduce innovazione ed efficacia in discussione, ma i risvolti teorici ed applicativi precari su cui la costruzione si è fondata.
    In un funzionamento però diverso da quello attuale, in diversa omologazione, in diversa gestione dei tempi semaforici, con diverse prescrizioni nella raccolta e gestione dei dati, tutto sarebbe diverso.
    Sbaglia la Cassazione a ritenere necessario l’operatore di Polizia, semmai questo ha avuto la sua parte nell’uso distorto, semmai ha omesso i progetti, semmai ha omesso le verifiche, semmai ha derogato per pigrizia a obblighi dovuti.
    Semmai è il terminale esecutivo di un apparato Comunale interessato solo a supplire alla compressione dei trasferimenti statali, incapace di comprimere la spesa.
    Fosse funzionato il controllo dopo installazione, la sciagura sarebbe subito cessata.
    Gli interessi economici dei soggetti tutti, fin qui chiamati in causa è una delle metastasi di quel cancro che corrode l’intero pubblico apparato.
    Il conflitto d’interessi si estende ben oltre quel piccolo orizzonte cui una propaganda interessata a sviare l’attenzione, ci ha propinato da tempo ormai infinito.
    Sto lavorando ad uno studio di sintesi di quanto ad oggi è sparpagliato in troppi documenti a me riconducibili, spero meglio possa chiarire errori dovuti a negligenza o consapevolezza.
    Antonio Menegon
    [Risponde Maurizio Caprino] Non confondiamo i vari piani: la Cassazione è un organo giudiziario e deve lavorare in base alle leggi, non all’ingegneria del traffico. Altrimenti è l’anarchia (che di per sé è rispettabilissima – conosco anarchici che sono ottime persone -, ma su strada è improponibile). Dunque, in base alle leggi la Cassazione ha commesso due strafalcioni:
    1. ha dato un giudizio su una questione estranea alla causa di cui si stava occupando, non rispondendo invece al quesito che le veniva rivolto;
    2. la sentenza si basa su una norma non più in vigore al momento dell’infrazione su cui verteva la causa.

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