Multe ai semafori/1 – Quattro secondi di giallo bastano. Lo dice la Cassazione

In questi mesi si sta formando una corrente di opinione tecnica che vorrebbe allungare di molto la durata del giallo ai semafori, per evitare le multe "a tradimento" comminate coi rilevatori automatici a chi pensa di essere passato nell'ultimo istante di giallo e invece era già nel rosso. Così, a furor di popolo, il governatore veneto Giancarlo Galan ha scritto un'irrituale lettera ai sindaci dellla sue regione per invitarli a far durare il giallo otto secondi, circa il doppio del consueto. Ma il 9 dicembre la Cassazione ha fatto capire (con la sentenza n. 25769/09 ) che quattro secondi possono bastare anche a 70 all'ora invece dei 50 che sono il limite di velocità più diffuso dove ci sono semafori. Questo aspetto non è stato molto approfondito dai giudici, ma il fatto stesso che diano per scontato che quattro secondi bastino è significativo. Mi riservo comunque ulteriori approfondimenti: occorre studiare e – soprattutto – interpretare un po' di norme di costruzione della strade per capire quali siano i criteri davvero corretti per calcolar eil tempo del giallo.

Nel frattempo, vi segnalo che con quella stessa sentenza la Cassazione ha ricordato un principio spesso trascurato da chi guida: rispettare il limite di velocità non basta per turarsi fuori dalle responsabilità. In questo caso il trasgressore dice che stava rispettando i 70 orari imposti dalla segnaletica e a quella velocità non è riuscito a fermarsi in tempo al semaforo. I giudici hanno obiettato che il semaforo sta pur sempre a un incrocio, dove il Codice della strada impone sempre di usare la massima prudenza e quindi di rallentare a prescindere dal limite.

Questo non è un principio sconvolgente (credo che lo abbiano insegnato già a scuola guida), ma apre un altro discorso: chi contesta i quattro secondi di giallo può sentirsi confortato, perché i suoi calcoli partono dai parametri che si usano in caso di frenata dovuta a ostacolo imprevedibile e quindi più lunga rispetto ai criteri che hanno portato a fissare la durata del giallo in quattro secondi. Al ministero delle Infrastrutture contestano questa impostazione, dicendo che un semaforo non è imprevedibile. La Cassazione ora dice che l'area dove sta un semaforo è comunque un'area dove può accadere di tutto e proprio per questo occorre star cauti. Un bel rompicapo.

  • giancar |

    secondo alcuni studiosi il tempo del giallo al semaforo dovrebbe essere ricavato da un attento studio preupedetico alla progettazione dell’impianto.
    Poi gli stessi studiosi, fatti gli atrusi calcoli, affermano che il tempo del giallo debba essere di almeno 8 seconsi se non, in alcuni situazioni limite, di 10 – 12 o anche 20 secondi.
    Io, da perfetto ignorante e semplice utente della strada, dico che per fermarsi in sicurezza in una intersezione ove si transitan a 50 km/h bastano 2 secondi.
    Chi ha ragione ?
    Forse basterebbe fare la media ponderale dei rissultati ottenti. Ovvero non tutti i conducenti saranno in grado di fermarsi in 2 secondi ma non a tutti ne necessiteranno 10.
    E’ estramente improbabile che in un intersezione passi un conducente ottantenne a bordo di un auto degli anni 20 con i pneumatici consumati mentre nevica a dirotto.
    Tra i due secondi di minima e i 10 secondi di massima, la media ponderale da 4 secondi ovvero quello che prevede la normativa e la cassazione.
    Altrimeti ai semafori avremmo il tempo del giallo che supera il tempo del verde e tanta gente che va in sorpasso sapendo del giallo è infinito.
    Chi guida in situazioni limite è bene che si avvicini all’incrocio con maggiore prudenza e limitando la velocità.

  • antonio menegon |

    Scrive la cassazione nella sentenza 25769/09
    “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle condizioni della strada e del traffico ed ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine alla circolazione”.
    Ovviamente si tratta di un principio generale astratto su cui tutti possiamo concordare.
    Ammessa la possibilità di individuare chi in concreto disattende il principio, l’infrazione riguarda generico pericolo per l’integrità di personale e patrimoniale propria e di terzi e turbativa della circolazione, aspetti correlati a valutazione soggettiva dell’agente di polizia, nella sua volatile, istantanea e personale percezione .
    L’ eventuale infrazione contestata attiene agli art. 141/1, 141/3 , 141/4 ma anche al contrario l’art. 141/6
    Certamente estranea l’infrazione di cui al 41/11 rilevata con mezzi automatici, mezzi inadatti a valutare caratteristiche, stato, carico del veicolo, condizioni della strada e del traffico, immaginarsi ogni altra causa di qualsiasi natura..
    Leggo il dispositivo della sentenza, solo da fonte esterna so che è correlata la passaggio con il rosso, quindi posso spaziare in ipotesi senza limiti sulle motivazioni.
    Non riesco però ahimè a trovare nessun percorso sillogico tra pronuncia e fatto in esame.
    Nulla di nuovo, molte sentenze sono “politiche” a salvaguardare l’ordine consolidato anche attraverso equilibrismi precari. Fin quando possibile.
    In questa sentenza probabilmente la Cassazione ha in mente la tabella di cui al CNR2001,
    entrata nell’uso consolidato anche per le numerose direttive Ministeriali che vi si riferiscono, nonostante sia immotivata ed irragionevole.
    Ogni ulteriore avvallo è preludio a tonfo maggiormente deflagrante.
    Gli estensori della tabella, per molto tempo imbucati, calcolano il tempo di arresto alla velocità della strada,assumono una decelerazione maggiore di quella di sicurezza e dividono il mondo in due insiemi quelli che si trovano a distanza tale da potersi fermare
    entro i limiti e quelli che sono più vicini.
    A questi ultimi nessuna incertezza è concessa, devono proseguire alla velocità della strada o meglio accelerare pena inevitabile infrazione.
    Non è concesso nessun prudente rallentamento.
    Uno scenario in aperto contrasto con la stessa pronuncia della Cassazione di cui sopra.
    Come vede Caprino nella pronuncia convivono diavolo ed acqua santa. Per quanto ancora?
    Antonio Menegon

  • Maurizio Caprino |

    Caro Maurizio,oggi è Natale, la festa più bella, è nato Gesù, la bellezza, la purezza, la ealtà, l’onestà, ma nei nostri tempi, così non è.
    La Cassazione, non è entrata nel merito tecnico, ha solo dichiarato e spostato l’attenzione sulla velocità e l’attenzione sulla velocità che un conduciente deve avere in un incrocio.
    I tempi del giallo, da leggi cogenti del traffico, come tu hai descritto, sono errate, non si basano sulla fermata in emergenza (i 4 secondi si) ma si basano in una fermata in sicurezza (i 9,24).
    Cambia parecchio la fermata in emergenza (4 secondi) e fermata in sicurezza (9,24 secondi).
    Ti posso garantire, che molti ingegneri “coscienziosi”, ora stan cambiando la loro opinione sul calcolo reale dei tempi.
    Perchè vogliono continuare a definire 4 secondi sufficienti!
    Tutti gli ingegneri, finora, han progettato facendo riferimento a un dato 3-4-5- secondi dal famoso studio prenormativo, che non doveva essere utilizzato ne in parte ne in toto per contratto, ma qualcuno l’ha divulgato lo stesso, studio mai fatto proprio dal Ministero sopratutto la parte con il risultato 3-4-5- secondi. Invece le Direttive del 05-11-2001, la D.M. del 17-04-2006, hanno le formule per determinare i tempi reali, non dimentichiamo che le formule si basano su Norme Europee, è con queste formule che viene determinato il tempo del giallo in 9,24 secondi.
    Ora tutti stanno difendendo l’errore iniziale di riferimento, (studio prenormativo) ammettendo che il tempo reale è di 9,24 secondi, vuol dire ammettere di aver sbagliato finora i calcoli delle proprie progettazioni. Non ti pare logico.
    Se quei dati dello studio prenormativo fossero dati reali, come mai non sono entrati nelle Direttive del 05-11-2001, la D.M. del 17-04-2006, non ti pare strano.
    Ti allego, la dichiarazione dell’ing. Camus, dove “ti potrà far chiarezza”.
    Ti posso garantire, che ne vedremo delle belle, ti posso solo anticipare, che le “lobby della truffa” si sono riorganizzate, ma han fatto i conti senza l’oste. Naturalmente per difendere il loro operato nel frattempo ci saranno milioni di vittime dei marchingegni installati ai semafori in modo illeggittimo.
    Gradirei una tua risposta.
    Buon Natale
    Giorgio Marcon
    [risponde Maurizio Caprino] Dopo le vacanze approfondiamo tutto. In ogni caso, la Cassazione non può entrare nel merito tecnico: decide solo della legittimità e qui non mette in dubbio quella dei quattro secondi.

  • Maurizio Caprino |

    Caprino, buon Natale
    Prendo spunto da quanto su Agorà del 27/11/2009
    Sono contento che Lei studi,nemmeno io ho mai finito.
    Reputo i buoni successi della mia azione tardivi ed insufficienti ma non per mia colpa,
    reputo la sentenza del GDP di Bassano un tassello in un puzzle che sto sistemando.
    Atri tasselli a Vittorio e Mogliano Veneto dove inversione innocentista dei GDP é
    riconducibile inequivocabilmente alla mia attività ; ma anche lontano a Fossombrone e
    Pesaro quanto sostengo ha avuto ruolo determinante.
    Senza parlare della Regione Veneto che ha agito in surroga della vacanza degli organi
    centrali preposti, dopo vaglio tecnico della valutazione da me allestita per il GDP Bottoli,
    uno di quelli che hanno cambiato idea.
    Certo le sentenze pro o contro servono al più alle statistiche, ma il trend lascia ben
    sperare. Le formule che adopero sono quelle comuni della dinamica ed i parametri sono
    desunti da norme cogenti sviluppate per la costruzione delle strade, è però difficile
    sostenere che i parametri da utilizzare possano, anzi debbano superare quelli adottati per
    la realizzazione dell’opera. Semmai al contrario le prestazioni richieste devono rimanere
    entro i limiti dei parametri progettuali.
    Non mi baso però solo sulle norme, valutazioni tecniche altre esprimono un quadro di
    elementi forti precisi e concordanti.
    Sui Giudici._Le sentenze dei Giudici di ogni ruolo, riflettono le carenze della fase istruttoria
    o della domanda del ricorrente, spesso il ricorrente pur legittimamente arrabbiato è
    incapace di formare la domanda in giudizio ed argomentare la tesi, molto spesso si
    aggiunge una preconcetta disparità di giudizio tra il diritto soggettivo privato e quello
    dell’amministrazione, altre volte la preconcetta volontà di censura a comportamenti
    giudicati asociali a prescindere dall’analisi.
    Sulla sentenza della Consulta Lei ha ragione, si situa in un arco temporale circoscritto
    carente di legittimità, eppure le motivazioni non accennano a quella parentesi e sembrano
    avere valenza generale a prescindere.
    Sembra avvertimento di un orientamento incombente ove le amministrazioni non cambino
    registro, un avvertimento reiterato in molte delle ultime sentenze.
    Vuoi vedere che la Cassazione si scoccia e d’incanto scopre “ illegittimità e
    anticostituzionalità della detrazione dei punti della patente per provvedimento
    amministrativo”.
    Con riverbero su provvedimenti prefettizi, dovuti e sensati ma in carenza di legittimità.
    Tanto va la gatta al lardo…..
    Non si stupisca della “strana alleanza” con Cairoli, una scelta tattica oggi superata da
    stima, derivante da analisi di atti processuali e documenti intercorsi con le pubbliche
    amministrazioni, a queste la mia totale ed incondizionata disistima.
    Dove condurranno i procedimenti non so dire, visto che intervengo personalmente
    spero di poter intervenire a indicare la rotta a chi tiene il timone, per giustizia.
    Ma i nocchieri sono blasonati, blasonati i furboni di turno, gli interessi sono di stato così
    come i blasoni. Cairoli colpevole, meglio unico colpevole fa comodo a molti.
    Antonio Menegon
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