Mettere le magagne solo sui manuali non basta. Lo dice l’Antitrust

E adesso – almeno in teoria – le case automobilistiche dovrebbero dare una bella regolata a se stesse e ai loro venditori. L’Antitrust (http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/DSAP_PI.NSF/a0d111d6626f957fc125652a00315873/70cf40d25377a343c125765b003a43a4?OpenDocument&Highlight=2,20368) ha affermato che, quando la pubblicità e il materiale promozionale (anche su internet) inducono il cliente a credere di avere un determinato beneficio anche quando per contratto non gli spetta, non è sufficiente che tutto venga chiarito per filo e per segno nei manuali che accompagnano l’auto: quelli arrivano in mano al consumatore solo con la consegna della vettura, quindi quando è ormai troppo tardi per cambiare idea su cosa acquistare (salvo imbarcarsi in una causa che nel migliore dei casi sarà lunga e incerta). Il principio è stato stabilito a proposito di uno dei vizi più diffusi tra i costruttori, cioè il promettere l’auto sostitutiva in caso di riparazione in garanzia che richieda più di tot ore di manodopera, senza specificare che quel numero di ore è riferito non alla permanenza effettiva del veicolo in officina (come lascia intendere la pubblicità), ma al tempo teorico previsto dai manuali della casa per effettuare quella riparazione (come precisa il libretto di garanzia). Quindi, se i meccanici sono oberati di lavoro o i ricambi non sono disponibili, i tempi si allungano oltre il limite ma si resta a piedi lo stesso.

Si può applicare lo stesso principio su altri aspetti critici nel rapporto casa-cliente: dai consumi dichiarati che superano abbondantemente quelli reali agli attacchi descritti come adatti per qualsiasi seggiolino per bimbi dotato di agganci Isofix salvo scoprire che il libretto di uso e manutenzione parla di alcune incompatibilità. Fino al radar anticollisione che non si accorge di tutti i pericoli e non frena completamente in automatico. Quindi, l’Antitrust ha lanciato una vera e propria bomba contro i fabbricanti di auto.

Ma, come scrivevo nella prima riga, tutto questo è solo teoria. Perché l’Antitrust ha colpito solo nell’ambito di un “volgare” procedimento per pubblicità ingannevole, un illecito punito con sanzioni che ai costruttori fanno il solletico. Per capirci, nel caso che stiamo esaminando, alla Ford Italia è stata inflitta una multa di 60mila euro. Questo spiega perché la pubblicità ingannevole continua a essere uno sport molto praticato (per dire, anche "Quattroruote" e riviste del suo gruppo, che dovrebbero stare dall'altra parte della barricata, hanno totalizzato sette "condanne" in 13 anni, di cui quattro nel solo 2008), nonostante l’Antitrust non si tiri certo indietro. Per risolvere il problema ci sono solo due modi:

  1. cambiare le norme consentendo all’Antitrust di intervenire d’ufficio (oggi può aprire un procedimento solo su segnalazione di un consumatore);
  2. spedendo comunicazioni all’Antitrust per qualsiasi caso di pubblicità ingannevole (60mila euro moltiplicati per centinaia di volte diventano un bel deterrente.

Per la prima soluzione campa cavallo, temo (anche perché l’Antitrust dovrebbe crescere in modo abnorme). Per la seconda, dipende dalla volontà di tutti noi nel "rompere le scatole".

P.S.: un grande grazie a Paolo Giachetti per aver scovato il caso e avermelo segnalato

  • Gian Carlo Ariosto |

    Caro Caprino, l’Antitrust può già agire d’ufficio: copio e incollo dal sito ufficiale (http://www.agcm.it/A6.htm).
    L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in base alla nuova disciplina, può, sia per le pratiche commerciali scorrette che per la pubblicità ingannevole e comparativa, avviare i procedimenti anche d’ufficio, ossia senza attendere segnalazioni esterne. Ha poteri investigativi, che comprendono la possibilità di accedere a qualsiasi documento pertinente, di richiedere a chiunque informazioni e documenti pertinenti con la facoltà di sanzionare l’eventuale rifiuto o la trasmissione di informazioni e documenti non veritieri, di effettuare ispezioni, di avvalersi della Guardia di finanza, di disporre perizie.
    Una volta accertata la violazione l’Autorità può inibirne la continuazione, disporre la pubblicazione di dichiarazioni rettificative a spese dell’impresa responsabile e irrogare una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 500.000 euro. Se la pratica riguarda prodotti pericolosi o può minacciare, anche indirettamente, la sicurezza di bambini o adolescenti la sanzione minima è di 50.000 euro. In caso di inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità la sanzione va dai 10.000 ai 150.000 euro.
    [risponde Maurizio Caprino] Giusto, mi è sfuggito questo aspetto del Dlgs dell’agosto 2007 e chiedo scusa. Mi era sfuggito anche perché in questi due anni nel settore auto non si è avuta notizia di procedimenti d’ufficio e chiunque io abbia visto lottare contro la pubblicità ingannevole anche in questi giorni dà assolutamente per scontato che se nessuno denuncia l’Antitrust non prende comunque l’iniziativa. E qui torniamo al problema che evocavo nel post: se davvero dovesse muoversi pure d’ufficio come prevede la legge, l’Antitrust dovrebbe avere l’organico di un esercito. Pur col mio erroraccio, quindi, la sostanza non cambia: denunciate, denunciate, denunciate!

  • ombrachecammina |

    Quella in oggetto e’ una battaglia che deve esser combattuta in molti campi. Ritengo che anche la pubblicita’ e le chiacchiera che precedono al firma del contratto siano da considerarsi parte stessa della transazione … e fra’ “sparate e sorrisini” del venditore avete “il dovere” di chiedere ALLA LETTERA quello che viene recitato dallo slogan o dalla confezione, a costo di sembrare stupidi. Sarebbe ora che anche certi mercanti si diano una regolata. A proposito, off-topic, quanti prodotti avete comprato accettando un contratto che poteva esse letto solo “aprendo la confezione” e quindi con la relativa impossibilta’ di rifiutare preventivamente ? … pensate alla vecchia SIP il cui contratto era sull’elenco …
    [risponde Maurizio Caprino] Di fatto col Codice del consumo (versione ultima di agosto 2007, Dlgs 146) tutto è oarte integrante del contratto, ma la chiacchiera necessita di testimoni e quindi è più difficile da dimostrare in caso di contenzioso.

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