Fatta la Ue, trovato l’inganno

L’altro giorno vi scrivevo trionfante che i giudici finalmente stanno cominciando a stangare chi causa incidenti mentre guida ubriaco. Ora mi segnalano che uno degli stangati ha già trovato una scappatoia: andare a prendere la patente spagnola. E noi non possiamo farci nulla: la Ue ci impone di considerare le patenti emesse da altri Stati membri come sacre e indiscutibili.

Evidentemente lo sa bene l’avvocato di questo automobilista cui il giudice – per una delle prime volte in Italia – aveva applicato l’articolo 130-bis del Codice della strada, che da tre anni consente di considerare come un malato chi uccide qualcuno mentre guida ubriaco: consente di applicare la revoca permanente della patente prevista dall’articolo 130 fino a quando l’interessato non dimostra di essere guarito. Prima l’articolo 130 era applicabile solo in caso di malattia incompatibile con la guida, dal 2005 il 130-bis lo rende utilizzabile anche contro gli investitori gravemente ubriachi. Quando non viene utilizzato, l’omicida subisce la revoca "normale", che a distanza di un solo anno gli consente di ricandidarsi alla patente come un qualsiasi diciottenne; col 130, invece, la revoca rimane finché un medico non attesta che l’interessato non beve più.

Un meccanismo apparentemente perfetto. Ma che non tiene conto della possibilità di riprendere la patente in un altro Stato Ue: basta spostarvi la residenza (cosa facilissima, visto che in ambito comunitario non occorrono permessi di aoggiorno), studiare un po’ e sottoporsi agli esami per la patente. Dopodiché il gioco è fatto: la licenza di guida presa in questo modo è pienamente valida anche in Italia, perchè da quando esiste la Ue è caduto l’obbligo di convertire le patenti comunitarie quando il loro titolare risiede in Italia da oltre un anno. Al limite, l’interessato può optare per il semplice "riconoscimento" della sua patente estera: la mostra a un ufficio della Motorizzazione, che la inserisce nella banca dati italiana e stampa un’etichetta adesiva da attaccare sul documento. Da quel momento, la patente si gestisce come se fosse italiana e quindi – per esempio – c’è il vantaggio di poter fare la visita medica di rinnovo direttamente in Italia, senza tornare nel Paese di provenienza. Certo, col riconoscimento l’omicida condannato alla revoca in Italia rischia di essere scoperto e di vedersi negare la pratica: se il giudice "si ricorda" di comunicare la condanna a un corpo di polizia o alla Motorizzazione, la cosa viene annotata sulla banca dati, che può segnalare il tutto in fase di riconoscimento. Ma il riconoscimento non è obbligatorio, per cui l’omicida in pratica non lo farà mai, potendo continuare a guidare indisturbato con la sua patente spagnola.

Il caso insegna che la libertà di movimento in ambito europeo è bella e preziosa, ma va accompagnata dalla costituzione di un archivio unico da cui risulti il curriculum di ciascun guidatore. Così si eliminerebbe anche lo scandalo degli autisti dell’Est che subiscono la sospensione o la revoca della patente in Italia per infrazioni gravi e non fanno una piega perché l’indomani tornano in patria a denunciare di aver smarrito il documento e a farselo ristampare: le autorità locali, mancando l’archivio, non sanno che quel loro cittadino ne ha combinata una grossa qui in Italia. E difficilmente le forze di polizia italiane si accorgeranno del problema in un normale controllo su strada: di fronte a una patente regolare, difficilmente chiamano la centrale per sapere se il titolare ha "conti in sospeso" nel nostro Paese.

Ovviamente l’archivio unico rimarrà un’utopia ancora per molto. Non solo perché occorre trovare un accordo politico tra tutti gli Stati Ue. Ma anche perché aggiornarlo sarebbe difficile: non è detto nemmeno che in quello italiano vengano annotati i provvedimenti dei giudici italiani…

  • Maurizio Caprino |

    Resta da capire dove sia il confine tra assumere una sostanza senza conseguenze e assumerla essendo poi incapace di guidare. La valutazione del limite non si può affidare al diretto interessato, anche perché spesso non ha le cognizioni necessarie per capire quali sono i rischi reali cui espone se stesso e gli altri.

  • Fabio |

    per chi commette reati come l”omicidio stradale è giusto che gli venga ritirata la patente a vita….ma per chi ha preso un art.186 per un bicchiere di vino e chi invece aha preso un art.187 per una sigaretta di cannabis non è giusto che gli venga sospesa solo perchè positivo….il processo alle intenzioni non è costituzionale…una persona se deve essere giudicata deve commettere un infrazione o un reato ….bere un bicchiere di vino o fumare una canna e poi guidare non è un reato tanto meno un peccato…sta nel buon senso del cittadino sapere qual’è il proprio limite di sobrietà …un guidatore civile e prudente non mette in discussione la sicurezza propria e altrui…chi commette gravi incidenti guidando e gravi infrazioni del codice stradale è un incivile e incosciente e non ha bisogno di essere sotto l’effetto di alcol o stupefacenti per combinare un flagello stradale.

  • renato |

    Attenzione. Quanto riferito è verissimo: ma è pure notizia recente che la Ue con una apposita direttiva, detta non a torto “stop al turismo delle patenti” sta provvedendo a bloccare questa possibilità. Il meccanismo del rilascio all’estero dovrebbe infatti essere riservato a chi risiede effettivamente in un Paese della comunità da non meno di sei mesi.
    E nell’attesa la corte di Giustizia europea, con una sentenza ai danni di un cittadino tedesco che era andato a rifare la patente in Cechia, ha sancito che il principio di validità della patente “straniera” resta pienamente applicabile solo nel caso di cittadino straniero (in questo caso ceco) o di cittadino tedesco residente in Cechia che possa dimostrare di risiedere all’estero (documentandolo) da un “tempo ragionevole”. E in ogni caso la patente rilasciata in uno stato estero comunitario non può essere considerata valida se il soggetto è stato colpito da un provvedimento giudiziario di ritiro/sospensione della licenza di guida.
    [risponde Maurizio Caprino] Grazie per la segnalazione. Mi avevano già parlato di queste sentenza, ma ammetto di essermene completamente dimenticato. In ogni caso, il fronte resta aperto: non vorrei che la direttiva contro il “turismo delle patenti” abbia un iter con gli stessi tempi (quasi ventennali) di quella che consentirà di punire effettivamente chi commette un’infrazione in uno Stato membro diverso dal suo e non viene fermato sul fatto.

  Post Precedente
Post Successivo