Decreto Bianchi / Quando l’etilometro è “ballerino”

I magistrati, si sa, non amano le ingerenze dei politici. Ma forse nel caso del decreto Bianchi le stanno addirittura desiderando: il nuovo giro di vite sul Codice della strada sembra essere stato introdotto in modo tanto frettoloso da creare più di un imbarazzo in chi lo deve applicarlo. Oltre ai problemi già segnalati nei tanti post di questi giorni (si vedano le sezioni “Novità” e “Alcol e droga”), me n’è venuto in mente un altro: che cosa succede se l’etilometro fornisce a cavallo tra una fascia di sanzione e l’altra?

Mi spiego meglio. Il regolamento di esecuzione del Codice della strada (articolo 379) prescrive che, per accertare con l’etilometro il reato di guida in stato di ebbrezza, occorre eseguire almeno due test in un intervallo di cinque minuti e che i risultati siano “concordanti”. Tutto perfetto fino al 3 agosto, quando esisteva un solo limite: fino a 0,5 grammi per litro eri in regola, da 0,51 eri in stato di ebbrezza ed era il giudice a decidere la sanzione entro il minimo e il massimo previsti dall’articolo 186 del Codice. Dal 4 agosto, invece, il decreto Bianchi ha introdotto sanzioni a fasce (da 0,51 a 0,8, da 0,81 a 1,5 e oltre 1,5): il giudice può muoversi solo entro il minimo e il massimo di ciascuna fascia. Ma se – per esempio – il primo test indicasse 1,8 e il secondo 1,4, in che fascia saremmo? Risultati del genere, che fino al 3 agosto si sarebbero potuti definire “concordanti” (entrambi oltre il limite di 0,5), ora non lo sono più (appartengono a due fasce sanzionatorie diverse).
Certo, nulla vieta agli agenti di eseguire anche un terzo test. E nella prassi consolidata il giudice tiene conto solo della seconda misurazione, che poi è generalmente la più favorevole al trasgressore. Ma l’Italia è il Paese dei cavilli e non stupirebbe se qualche avvocato riuscisse a far annullare gli accertamenti sul suo assistito perché i risultati non sono concordanti. Sarebbe meglio se si riscrivesse la norma in modo. Con calma e rigore, finalmente.

  • ivan |

    ma allora cosa succede se il primo rilevamento ha un esito di 0.8 ed il secondi di 0.82?!
    quale sarà preso in considerazione?
    si farà una media?avremo un favor rei?
    cordiali saluti
    [risponde Maurizio Caprino] Non si può che fare così. D’altra parte, da sempre ci si comporta in modo analogo quando la prima prova dà un risultato di poco inferiore al limite e la seconda ne fornisce uno superiore (accade quando si è bevuto da poco e quindi il tasso alcolemico è nella fase di aumento): non si può dimostrare che la persona stesse guidando in stato di ebbrezza, ma semplicemente gli si intima di non riprendere a guidare fino allo smaltimento dell’alcol da parte del suo organismo.

  • stez |

    io una disposizione l’ho trovata…spiega tutto chiaramente e senza ambiguità: infatti è un regolamento svizzero.

    http://www.admin.ch/ch/i/gg

    a pag. 2 le disposizioni in merito alle fasce.

    Non era difficile imitarlo, ma si vede che riteniamo piu’ utile avere migliaia di ricorsi e di processi protratti inutilmente.

    [risponde Maurizio Caprino] Complimenti per la scoperta e la tenacia. Una sola osservazione: le istruzioni svizzere non specificano l’intervallo di tempo entro il quale devono essere effettuate le misurazioni, mentre l’articolo 379, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada dice che devono passare cinque minuti tra la prima e la seconda. Ed è chiaro che la durata di tale intervallo può influire sulla discordanza delle due rilevazioni, portando a rispettare o sforare lo 0,10 per mille che gli svizzeri usano come soglia per ritenere due misurazioni discordanti e quindi scartarle.

  • stez |

    buongiorno,
    lei scrive:
    " E nella prassi consolidata il giudice tiene conto solo della seconda misurazione, che poi è generalmente la più favorevole al trasgressore. "
    Vorrei approfondire la questione…
    esistono delle direttive in proposito, è possibile reperire documentazione a riscontro di tale prassi?
    Cordialmente

    [risponde Maurizio Caprino] Sono quasi certo che non c’è alcuna disposizione scritta in materia: l’unica direttiva emanata dal ministero dell’Interno (circolare Prot. n. 300/A/1/42175/109/42
    del 29 dicembre 2005) riguarda i soli accertamenti preliminari e quelli ospedalieri, rimandando al Regolamento di esecuzione del Codice della strada tutto quanto concerne l’etilometro. E l’articolo 379 del Regolamento, come scrivevo, non si diffonde in particolari, per cui alla fine i giudici applicano il principio generale penale del favor rei (ricordiamo che la guida in stato di ebbrezza è un reato e quindi il principio può essere applicato senza forzature).

  • antonio |

    ciao. è vero che con le basse temperature l’etilometro può non essere preciso?

    [risponde Maurizio Caprino] No, è vero solo che a temperature inferiori allo zero e superiori ai 40 gradi l’apparecchio fatica a effettuare misurazioni, per cui il problema è che le pattuglie non riescono a operare. Teniamo poi conto che, prima di essere utilizzato in misurazioni, ogni apparecchio viene sottoposto a un riscaldamento per 10-20 minuti (o anche di più, se fa molto freddo), in modo da arrivare a 35-40 gradi all’interno ed eliminare così eventuale condensa (che potrebbe falsare i risultati) dalla camera di misura. In ogni caso, gli etilometri omologati sono tutti dotati di sistemi di autodiagnosi che li mettono automaticamente fuori servizio se riscontrano anomalie.

  • paolo |

    X Maurizio. Sta di fatto che io ho fatto un esperimento, non guidavo io , ovvio. Ero talmente ubriaco che facevo fatica a stare in piedi, altro che guidare, ho fatto il test ed è venuto fuori 20 cioe’ meno dalla meta’ del limite.

    [risponde Maurizio Caprino] Ma con quale apparecchio? Ed era stato revisionato come richiede il Regolamento di esecuzione del Codice della strada?

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