Decreto Bianchi / Un’arma in meno contro i furbi

Sembrava una falla tanto clamorosa quanto innocua. Insomma, solo simbolica. Invece, quella del decreto Bianchi sui controlli antialcol ora sembra destinata a creare più problemi del previsto, come si capisce da quanto ha scritto “La Stampa” una decina di giorni fa. La nuova norma ha di fatto reso impossibile accertare il reato di guida in stato di ebbrezza senza etilometro o esame del sangue: non prevedendo più una sanzione unica e generica, gradua tre scaglioni in base al tasso alcolemico misurato e quindi lascia perlomeno seri dubbi su come trattare chi viene accusato in base al semplice “accertamento sintomatico” (quando gli agenti non possono effettuare o far effettuare misurazioni e si basano su sintomi come alito vinoso, incapacità di camminare diritti eccetera).
In questi giorni, si era sempre detto che l’accertamento sintomatico da anni è praticamente sparito, per evitare contenziosi. Ma “La Stampa” ha ricordato che a volte non è possibile basarsi sull’etilometro nemmeno quando c’è: per avere misurazioni legalmente valide, occorre far soffiare il conducente nell’apparecchio per due volte in cinque minuti (entrambe le volte il limite consentito dev’essere superato). E non sempre la seconda volta l’interessato riesce a soffiare tanto forte quanto l’apparecchio richiede per registrare un risultato (avere in bocca il boccaglio dell’etilometro, tra l’altro, può anche provocare conati di vomito); senza contare i casi in cui è lo stesso guidatore a far finta di non riuscirci, per cercare di farla franca. In questi casi, un accertamento sintomatico che abbia come supporto almeno il risultato della prima prova sarebbe di grande aiuto.
In ogni caso, il giudice (cui spetta quantificare la sanzione, perché siamo nel penale) potrebbe “arrangiarsi” riconoscendo che il reato c’è e applicando la sanzione minima, per il principio del “favor rei”. Ma sono soluzioni “artigianali”, sempre suscettibili di ulteriore contenzioso.