I mezzi d’informazione hanno “sparato” sanzioni a vanvera perché hanno preso pari pari i comunicati stampa del Governo, senza chiedersi davvero come si applicano le sanzioni del Codice della strada. I comunicati (esattamente come il decreto Bianchi, per carità) riportavano diligentemente che per chi supera di oltre 60 orari i limiti di velocità, tra le altre sanzioni, c’è una multa da 500 a 2.000 euro. Ovviamente poi sui giornalisti fa più presa la cifra più alta e si riferisce solo quella. La verità è che (quasi) tutte le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada hanno natura amministrativa e sono comprese tra un minimo e un massimo quadruplo rispetto al minimo. In teoria, dovrebbe essere il prefetto a decidere (in base alla gravità dell’infrazione, alla personalità del trasgressore eccetera), ma nella pratica (salvo che per infrazioni gravi oppure “odiose”, come il non fermarsi all’alt) è sempre possibile il “pagamento in misura ridotta”: basta effettuare il versamento entro 60 giorni e si ha diritto a pagare il minimo. Ecco perché “Il Sole-24 Ore” in genere riporta solo i valori minimi.
Discorso diverso per i pochi casi di sanzioni penali previsti dal Codice della strada, come quelli di guida sotto l’effetto di alcol o droga: qui è sempre il giudice a decidere tra massimo e minimo e per questo “Il Sole-24 Ore” riporta entrambi i valori. In ogni caso, tenete presente che le pene sono quasi sempre nominali: un incensurato (come la maggior parte dei conducenti) va realmente in galera solo se riporta una condanna ad almeno due anni, che è già un periodo esorbitante per un reato stradale. Inoltre, il decreto Bianchi ora prevede esplicitamente che la pena per chi guida sotto l’effetto di alcol o droga, possa essere commutata in lavoro gratuito nei centri traumatologici, anche per rendersi conto di persona di quali sono le reali conseguenze degli incidenti: speriamo che tecnicamente questa pena alternativa si riveli applicabile (ho i miei dubbi), perché sarebbe davvero una bella lezione di vita.
Anche per i periodi di sospensione della patente è necessario riportare sempre un minimo e un massimo: tutte le infrazioni che prevedono la sospensione (sia quelle punite come illeciti amministrativi sia quelle considerate reati), comportano che sia sempre il prefetto o il giudice a decidere, anche quando l’interessato paga e non presenta ricorso. La valutazione avviene generalmente in base alla gravità del caso singolo, per cui è difficile che un guidatore mediamente assennato (che quindi trasgredisce, ma mai in modo clamoroso) riporti il massimo della sanzione.