La Cassazione mette gli ausiliari della sosta al loro posto. Tra le strisce blu

Se n'è parlato poco, ma la sentenza con cui nei giorni scorsi la Cassazione ha limitato i poteri degli ausiliari della sosta (i "guardiani delle strisce blu") è importante. Perché sembra mettere fine a una serie di diatribe tra Comuni e automobilisti. Diatribe nelle quali le sentenze del passato non avevano fatto molta chiarezza. Ecco il commento di Alberto Gardina.

IL POTERE ACCERTAMENTO LIMITATO PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO ED ACCERTATORI DELLA SOSTA

 

Note a margine della sentenza  delle Sezioni Unite della Cassazione Civile numero 5621 del 3/02/2009

 

Gli accertatori della sosta, dipendenti da società concessionarie di suolo pubblico che hanno in gestione parcheggi, possono accertare violazioni in materia di sosta  solo sulle aree contrassegnate  da strisce blu o altra segnaletica orizzontale.

Non è invece consentito loro rilevare le infrazioni di cui si è detto se commesse nella restante parte delle aree oggetto di concessione.

Così le Sezioni Unite della Cassazione Civile con sentenza  n°5621, depositata il 3 febbraio scorso.

La pronuncia pone così fine ad un contrasto giurisprudenziale  in atto ormai da diverso tempo riguardante l’interpretazione giuridicamente piu’ corretta riguardante l’articolo 17 comma 133 della legge 127/1997

La questione relativa al potere dei dipendenti del concessionario della gestione dei parcheggi a pagamento nelle aree comunali di accertare le violazioni delle norme sulla circolazione stradale, oltre che nelle superfici destinate a parcheggio o ad esse funzionalmente collegate, anche nell'intera zona oggetto della concessione, nel passato è stata difformemente decisa dalle sezioni semplici della Corte di Cassazione

L’interpretazione si basava sul collegato di tre norme

1.      Il codice della strada; artt. 7, co. 6. 7 ed 8, c.d.s;

2.      la legge e n. 127/1997 art 17 comma 132 comma

3.      La legge 488/1999 art 68 68, legge n. 488/99

In particolare le sezioni semplici della cassazione hanno inteso in maniera differente il rapporto tra la concessione della gestione dei parcheggi a pagamento e quella delle aree nelle quali i parcheggi sono gestiti


Le tesi a confronto possono essere così’ riassunte

1.     Tesi restrittiva ( accolta dalle Sezioni Unite) :  è quella sposata dalle sentenze della sezione I, n. 7336 del 7 aprile 2005, n. 7979 del 18 aprile 2005, n. 8593 del 26 aprile 2005 e, da ultimo, n. 18186 del 18 agosto 2006: Tali pronunce  hanno affermato che le competenze delegate ai dipendenti delle società concessionarie sono limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, co. 1, e art. 157, co. 5, 6 e 8, c.d.s.) commesse nelle aree comunali, urbane ed extraurbane, oggetto di concessione. Gli ermellini

hanno precisato che tale potere deve riferirsi solo alle aree specificamente destinate con delibera della giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, Al limite , secondo questa prima tesi, il potere sanzionatorio si puo’ estendere alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione, solo se se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio;

2.     Tesi estensiva (  bocciata dalle Sezioni Unite) : è quella sostenuta nelle sentenze  della sezione . II n 9287 del 20 aprile 2006, n. 9287, n. 20558 del 28 settembre 2007 e della sezione . I n. 4173 del 22 febbraio 2007. In questi casi i giudici di legittimità, avevano ritenuto che il potere dell'ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento,  non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso, ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione. Questo perché, nella suddetta zona, la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita, essendo la concessionaria direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa stabilita:

 

 

 

 

 

 

Come detto le Sezioni Unite pongono definitivamente la parola fine sulla controversia, sposando la tesi numero 1)

Vengono così’ di fatto circoscritto i poteri degli ausiliari della sosta in materia di regolamentazione della sosta stabilendo che:

 

le violazioni in materia di sosta che non riguardano le aree contrassegnate con le strisce blu o con la segnaletica orizzontale, e che non comportano pregiudizio alla funzionalità di quelle aree, non possono essere legittimamente rilevate dal personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto della concessione

 

Interessante il passaggio in cui le SS.UU sottolineano il carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di funzioni  di prevenzione e accertamento delle violazioni a soggetti che sono di fatto estranei all’apparato della Pubblica Amministrazione.

Gli accertatori della sosta dipendenti da soggetti che hanno in concessione il suolo pubblico, non sono infatti compresi nel novero di quelli ai quali il codice della strada  ( articolo 12) attribuisce tali poteri.

Per questo motivo, si precisa nella sentenza  5621/09, l’articolo 17 commi 132 e 133 della legge 127/1997, deve ritenersi di stretta interpretazione

Da questo discende che  le funzioni “esperibili per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta, limitatamente alle sole aree oggetto della  concessione.

Paradossale che, quasi in contemporanea con una sentenza di questo tenore che ribadisce come debba essere attentamente mantenuta la funzione sanzionatoria nell’ambito della Pubblica Amministrazione , qualcuno   pensi di delegare, sotto mentite spoglie,   funzioni di pubblica sicurezza a privati, cioè alle cosiddette ronde.

 

 

  • stefano |

    ecco perchè l’italia sta andando male…giusto per saperlo, ricorda che esistono corsi di formazione assai rigorosi quanto quelli delle forse dell’ordine che queste ronde svolgono ….informati

  • alberino |

    GRAZIE.

  • alberino |

    ALLE RONDE? MA PER CARITA’ NON ESISTE PROPRIO NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO O AMMINISTRATIVO CHE LA SICUREZZA PUBBLICA POSSA ESSERE DELEGATA AD ESSI.QUESTI POTREBBERO ESSERE USATI COME UN QUALSIASI CITTADINO CHE NOTATO L’ILLECITO AMMINISTRATIVO O PENALE PUO’ SE VUOLE AVVISARE GLI ORGANI ISTITUZIONALI PREPOSTI.MENO MALE CHE DI QUESTE RONDE NESSUNO QUASI SE NE FA NIENTE.MA ANCHE PER LA TRANQUILLITA’ DEILLE LORO FAMIGLIE COMPRESI I VARI GENITORI CHE,, AVREBBERO DIETRO DENUNZIA DA PARTE DEI CITTADINI CONTROLLATI DA QUESTI,DOVUTO SBORSARE DIVERSI EURO DALLE PROPRIE TASCHE PER DIFENDERLI NELLE SEDI OPPORTUNE!!!!!!!!!!ATTENZIONE A NON ENTRARE IN ITALIA NELLE MAGLIE DELLA GIUSTIZIA E’ MOLTO DIFFICILE USCIRSENE.QUINDI COLGO L’OCCASIONE PER LANCIARE UN APPELLO ALLE “RONDE” STATE VICINO AI VOSTRI CARI E LASCIATE CHE LA SICUREZZA SIA GARANTITA DALLA FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LOCALE.

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