Alcol, sanzioni penali anche senza etilometro o analisi del sangue

Chi lo ha detto che se manca l'analisi del sangue o il test dell'etilometro si può essere solo multati per ebbrezza lieve? Quando dai sintomi ci sono presupposti sufficienti per ritenere che il guidatore superasse la soglia dell'ebbrezza lieve (0,8 grammi/litro) entrando così nell'ambito dell'ebbrezza punita con sanzioni penali, queste possono essere applicate anche quando non è stato possibile misurare con precisione il tasso alcolemico.

Lo dice la Cassazione, in questa importante sentenza scovata da Alberto Gardina.

L’accertamento sintomatico della stato di ebrezza da alcool è  ancora possibile e non  preclude al giudice di  condannare penalmente il conducente di un
veicolo.

E’ quanto ha stabilito la quarta sezione penale della Corte di
cassazione   con
sentenza numero 48251, depositata il 13 dicembre scorso
.

La pronuncia fa chiarezza in ordine all’applicazione dell’articolo 186
del codice della strada  ( guida sotto
l’influenza dell’alcool), come modificato dalla legge 120/2010.

La norma  depenalizzò l’ipotesi
meno grave ( da 0,5 a 0,8 gr/lt di alcool nel sangue), assoggettandola ad una
semplice sanzione amministrativa, lasciando invece che nelle altre ipotesi,
lettere b), c), si continuasse ad applicare la sanzione penale.

Gli ermellini hanno chiarito che anche dopo le modifiche introdotte
all’articolo  186 del CdS , dall’art. 4 ,
comma primo lett d) del Decreto Legge 92/2008, ed ancora successivamente dal DL
120/2010  lo stato di ebbrezza può essere
accertato con qualsiasi mezzo e non solo per l’ipotesi più lieve (sull'argomento
v. anche Cass. pen., sez. IV, 1.5.2000 n. 2644; Cass. civ., sez. I, 23.10.1997
n. 10426; Cass. civ., sez. I, 30.6.1997 n. 5832; Cass. pen., sez. IV, 8.4.1995
n. 2551; Cass. pen., sez. IV , 8.4.1995 n. 3829).

Questo determina che la prova dell’illecito possa essere fornita senza
l’utilizzo dell’etilometro anche  per le ipotesi
piu’ gravi, lettere b) c), a   condizione che il giudice penale  veda fugato ogni ragionevole dubbio di  trovarsi di fronte alle ipotesi di minore  gravità.

Pertanto di fronte ad una descrizione dettagliata dei sintomi  e dei fatti la decisione il giudice non è
circoscritta alla fattispecie oggi depenalizzata ( art 186 comma 2° lettera a).

La prova della gravità dello stato di ebbrezza  deve essere 
fornita dalla polizia giudiziaria.

Nel caso concreto  la polizia
giudiziaria aveva compiuto una dettagliata ricostruzione dei fatti tale da non
lasciare al giudice alcun “ragionevole dubbio” in ordine alla gravità dello
stato di ebbrezza alcolica del conducente: allontanamento  dal luogo del fermo a velocità sostenuta,
omessa precedenza ai pedoni, attraversamento di intersezione con semaforo rosso
, posizione del conducente dopo essersi fermato accasciata sul sedile,
esistenza di numerose confezioni di vino in tetrapak nell’abitacolo

La pronuncia della IV sezione penale della Cassazione chiude, per il
momento, il dibattito apertosi all’indomani dell’entrata in vigore del DL 120,
relativo alla  possibilità di ricondurre
ad ipotesi di reato l’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza.

Per gli organi di polizia stradale si tratta senza dubbio di una
pronuncia interessante destinata , come si suol dire,” a fare scuola”.

 

 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUARTA

Sentenza 48251   del 29/11/2012

 

CIRCOLAZIONE STRADALE –REATI– ART 186 CDS GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
DA ALCOOL –Accertamento sintomatico -Lo stato di ebbrezza può essere accertato,
non soltanto per l'ipotesi di cui alla fascia a) ma anche per quelle più gravi,
con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente
all'accertamento strumentale; pertanto, se si ammette l'accertamento dello
stato di ebbrezza su base sintomatica, dovrà ritenersi consentito
l'accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato oggi previste
dall'articolo 186 del Codice della Strada, dato che nulla  vieta, a fronte di manifestazioni eclatanti
di ebbrezza, che il giudice possa logicamente ritenere superata una delle due
soglie superiori

 

 

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 24 febbraio 2012 la corte di appello di Milano
confermava la sentenza emessa in data 30.06-2011 dal G.I.P. del Tribunale della
stessa città che aveva dichiarato Z. D. responsabile del reato di cui
all'articolo 186, comma 2, lett.b) del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e
lo aveva condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 600 di ammenda,
con la sospensione condizionale della pena e la sospensione della patente di
guida per la durata di mesi sei.

Avverso tale sentenza lo Z. D. personalmente proponeva ricorso per
Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:

1) art. 606 lett. b} c.p.p. per erronea applicazione della legge
penale con riguardo alla declaratoria di responsabilità.

Sosteneva il ricorrente che erroneamente i giudici di merito avevano
desunto lo stato di ebbrezza penalmente rilevante, riconducibile cioè alla
fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada,
sulla base del mero accertamento sintomatico. A seguito infatti della modifica
introdotta con la legge 120/2010, che ha depenalizzato l'ipotesi prevista
dall'art.l86, comma 2, lett. a} del Codice della Strada, l'accertamento del
reato deve essere effettuato necessariamente mediante il ricorso a strumenti
tecnici che consentano di determinare il tasso alcolemico in modo certo e
incontroverso, ciò che non è accaduto nel caso di specie. Secondo il ricorrente
infatti la rilevazione empirica, basata sull'osservazione di soli, presunti
elementi sintomatici, poteva al più costituire un mero indizio, da cui si
poteva desumere lo stato di ebbrezza, ma non il grado della stessa.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso non e fondato.

Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto provata la
responsabilità del ricorrente in ordine al reato previsto dall’articolo 186,
comma 2, lett. b) del Codice della Strada.

Tanto premesso si osserva che la legge n. 120 del 29 luglio 2010
(disposizioni in tema di sicurezza stradale} ha innovato la precedente
disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui
all'art. 186 lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una
sanzione amministrativa.

Tale modifica normativa non esclude però che lo stato di ubriachezza
possa essere provato con indici sintomatici.

Peraltro, dal momento che l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art.186
C.d.S. non costituisce più reato, è necessario che il giudice indichi con
chiarezza le ragioni per cui ha ritenuto sussistente l'ipotesi criminosa di cui
alla lettera b} o alla lettera c).

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha affermato condivisibilmente
(cfr. Cass., sez. 4, Sent. n.48297 del 27.11.2008, Rv. 242392} ai fini della
configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza (pur dopo le modifiche
apportate all'art. 186 cod. strada dall'art. 4, comma primo, lett. d), D.L. n.
92 del 2008, conv. con mod. dalla legge n. l25 del 2008), che lo stato di
ebbrezza può essere accertato, non soltanto per l'ipotesi di cui alla fascia a)
ma anche per quelle più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base
sintomatica, indipendentemente all'accertamento strumentale; dovrà comunque
essere ravvisata l'ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il
superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni
ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una
delle due altre ipotesi.

Pertanto, se si ammette l'accertamento dello stato di ebbrezza su base
sintomatica, dovrà ritenersi consentito l'accertamento sintomatico per tutte le
ipotesi di reato oggi previste dall'articolo 186 del Codice della Strada.

E' ovvio che in tutti i casi in cui, pur avendo il giudice di merito
accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare,
secondo il criterio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”, che la condotta
dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggiore gravità, il giudice
dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano
(in virtù della legge n. l20 del 29 luglio 2010 l'ipotesi prevista dall'art.
l86 lett. a del Codice della Strada non è più prevista dalla legge come reato).

Ma nulla vieta che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza,
il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa
logicamente ritenere superata una delle due soglie superiori.

E ciò è appunto avvenuto nella fattispecie di cui è causa, come si può
evincere dalla lettura della sentenza impugnata. Secondo – i giudici della
Corte di appello di Milano, infatti, non poteva essere ritenuta la sussistenza
dell'ipotesi più lieve prevista dalla lettera a) dell'art. l86 del Codice della
Strada, in quanto sussistevano elementi sintomatici gravi, dal momento che lo
Z. D., come riferito dagli agenti operanti, si era allontanato a bordo della
sua autovettura a velocità sostenuta, aveva schivato miracolosamente altri
veicoli, omettendo di dare la precedenza ai pedoni, aveva attraversato un
incrocio incurante del semaforo rosso e quindi si era fermato in un'area di
parcheggio accasciandosi sul sedile dell'autovettura. Gli agenti hanno poi
riferito che l'imputato, visibilmente ubriaco, aveva con se quattro confezioni
di tetrapak di vino del tutto svuotate e aveva rifiutato di sottoporsi
all'alcoltest.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali

Così deciso in Roma il 29.11.2012