Il Parlamento Ue vuole più unità tra costruttori e concessionari. Ma dimentica che ci vuole anche per le garanzie

Chissà se il nuovo Parlamento europeo vorrà portare avanti la volontà espressa dal vecchio alla fine del suo mandato per creare un maggior raccordo tra le case automobilistiche e i loro concessionari (Parlamento Ue rapporti case-concessionari CARS_2020 1). I rapporti tra case e concessionari sono diventati sempre più tesi nell’ultimo quindicennio, per questioni prettamente commerciali (legate anche alla nascita e all’evoluzione del Regolamento Monti sulla distribuzione) poi inasprite dalla crisi. Quindi davvero non si sa che fine farà l’auspicio espresso dal vecchio Parlamento europeo. L’unica cosa certa è che quello era un auspicio parziale: colpisce leggere l’invito a un maggiore raccordo case-concessionari su questioni commerciali e non vedere una parola sulla responsabilità nei confronti del cliente sulle garanzie (per guasti e mancate conformità).

Ci sarebbe bisogno di raccordo e chiarezza, perché oggi siamo in una situazione ibrida. Da una parte c’è la regola generale europea sulla tutela dei consumatori, secondo cui la responsabilità è del venditore (quindi, del concessionario o del salonista). Dall’altra parte, però, c’è la consuetudine (o, meglio, la garanzia convenzionale) secondo cui la garanzia può fatta valere in qualsiasi officina della rete ufficiale del costruttore.

In mezzo tra regole e prassi, c’è una terra di nessuno. Normalmente invisibile, affiora inesorabilmente quando un guasto o una non conformità sono impossibili, difficili e/o troppo costosi da eliminare. E allora inizia il rimpallo tra costruttore e venditore.

  • Nicola Giardino |

    In merito al caso del sollevatore difettoso, vorrei segnalare che non rientra sotto la tutela della garanzia che è soggetta alla durata biennale, ma a quella della sicurezza dei prodotti che non ha scadenza. La materia è regolamentata dal Codice del consumo (DL 206 del 6 sett. 2005) che alla parte IV – Titolo 1 – art. 102 e segg., vieta i produttori e i distributori a immettere sul mercato e a fornire a qualunque titolo ai consumatori prodotti incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza. Non solo ma produttore e venditore hanno l’obbligo di informare immediatamente le autorità competenti dettagliando inoltre i provvedimenti adottati per evitare il perdurare dei rischi.
    In conclusione il caso è ben più grave di quello dichiarato da venditore perché il suo ruolo, secondo la legge non si limita a distribuire come ha dichiarato. Non mi dilungo ulteriormente ma inviterei tutti a visitare sul sito del ministero dello sviluppo economico la sezione dedicata al Codice di consumo, titolo IV. Ricordo che sono previste sanzioni anche penali.

  • Paoblog |

    @raf59: purtroppo se la casa non è in sintonia con il venditore lo si scopre sempre troppo tardi.
    *
    Degno di nota quando ad esempio senti Citroen Italia declinare qualsiasi responsabilità in merito alla difettosità dell’auto in quanto “non le fabbricano loro, ma le distribuiscono…”
    Vedi: http://paoblog.net/2014/04/16/4ruote-citroen/

  • 59raf |

    Capisco che la legge dia al Venditore l’onere della garanzia ma nel caso sapessi che la casa madre non e’ in piena sintonia con il venditore non acquisterei quella marca in quanto ritengo che il venditore non sia in grado (tecnicamente e finanziariamente) di fornire una garanzia adeguata ……. quindi parlando di un’auto nuova mi interessa la garanzia della casa.

  • Paoblog |

    a proposito di garanzia, leggo oggi sulla bacheca Fb del gruppo “Opel difetti…”: “Possiedo un Opel Vivaro del 2008. Ho forato la gomma, tiro fuori il cric in dotazione (ancora sigillato) per cambiare la gomma, sollevo il furgone e dopo che ho levato la gomma forata il furgone viene giù in un colpo per colpa del cric difettoso. Dopo lo spavento e tanti moccoli ma contento di non essere stato schiacciato, prendo il telefono e chiamo il carro attrezzi. Il giorno dopo mi presento in concessionaria Opel per chiedere chiarimenti sulla faccenda e mi sento dire che ormai il furgone non è più in garanzia e quindi loro non possono fare niente. Ma che c’entra il cric con la scadenza della garanzia del furgone? Siccome non vendono solo il cric ora mi tocca comprare tutta la casetta di attrezzi del cric alla modica cifra di 180€. Io avevo solo chiesto di cambiare (a loro spese) solo il cric non mettendo in conto caro attrezzi e il danno del disco dei freni causato dalla caduta del furgone per colpa del maledetto cric di m…”

  Post Precedente
Post Successivo