L’omicidio stradale è due volte incostituzionale. Un giudice della Cassazione spiega perché

Che fine ha fatto lo slancio di Matteo Renzi per l’introduzione del reato di omicidio stradale? Sarà per le perplessità degli esperti, sarà perché sotto elezioni era molto più sicuro ai fini del consenso popolare sbandierare cose come il bonus fiscale di 80 euro, ma sta di fatto che per ora non se ne parla più. Comunque, la strada è lunga e la materia di presta anche a giravolte inattese e pure ripetute. Quindi è pressoché certo che se ne tornerà a parlare. Nel frattempo, è uscita un’interessante analisi di Emilio Gironi, presidente aggiunto onorario della Cassazione, pubblicata sulla rivista periodica dello Snfia (il sindacato alte professionalità del settore assicurativo).

Gironi si sofferma soprattutto su perché l’omicidio stradale potrebbe essere dichiarato incostituzionale.

In sostanza, nell’omicidio stradale viene presunto che il responsabile accetti volontariamente il rischio di uccidere, mettendosi alla guida di un veicolo mentre è in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe. Dunque, il giudice non deve più indagare sull’elemento psicologico del reato e questo va a ledere una delle sue prerogative principali. Gironi ne trae l’ulteriore conclusione che in questo modo la responsabilità penale non sarebbe più personale (nel senso di accertata in capo a un determinato soggetto) come prescrive l’articolo 27 della Costituzione, ma presunta.

Non basta: Gironi osserva che, nella foga di inasprire le pene (solito vizio demagogico, perché gli inasprimenti non son omai stati un deterrente), non ci si è accorti che nella proposta attualmente in discussione è prevista la stessa condanna finora riservata ai responsabili di omicidio preterintenzionale. E in questo reato l’intenzione di far del male a una persona (anche se non fino a ucciderla) è oggettiva, non presunta. Dunque, la Consulta potrebbe rilevare un’altra incostituzionalità.

Infine, la questione dell’arresto in flagranza, previsto dalla proposta. Chi ragiona e sa un minimo di diritto capisce al volo che è solo un vessillo demagogico da sbandierare davanti all’opinione pubblica: una persona la si può anche arrestare, ma poi in galera bisogna anche tenercela. E, a meno di improbabili condanne per direttissima (spesso negli incidenti occorrono complicate indagini e perizie), per tenercela occorre che ci siano esigenze di custodia cautelare, che nessun giudice riconosce in situazioni di alcol e/o droga alla guida, per le quali scattano già il ritiro della patente e il sequestro del veicolo. Dunque, l’arresto in flagranza si risolverebbe in qualche scartoffia e una notte in guardina. E non vale la considerazione che non sono rari i casi di gente che fa disastri guidando mentre ha la patente sospesa o addirittura revocata e procurandosi altri veicoli: lo abbiamo denunciato più volte, ma poi nel singolo caso concreto bisognerebbe dimostrare che per la persona responsabile del sinistro ci sono esigenze cautelari rinforzate perché si tratta di un soggetto capace di rimettersi alla guida subito.

  • Jonny |

    Il reato di omicidio stradale, oltre a essere populista, è totalmente inutile contro il fenomeno dei PRESTANOME: persone (le cosiddette “teste di legno”) che, in cambio di compenso, assumono la proprietà di decine o centinaia i veicoli, i quali vengono guidati da criminali. Attualmente i prestanome rischiano solamente sanzioni amministrative. Ciò favorisce la diffusione di questo pericoloso fenomeno. Stranamente nessuno pensa a una legge specifica contro i prestanome. Un link molto esplicativo:
    http://www.quattroruote.it/news/eventi/2013/04/23/la_polizia_ne_scova_14.000.html

  • graziano |

    Vediamo…c’é l’arma (il mezzo di trasporto)…c’é la persona che ha utilizzato l’arma…c’é il morto. Manca il movente, ma… è sempre imputabile chi si è procurato volontariamente l’ubriachezza o tossicodipendeza, art.92,93 cp.previsti, aumenti di pena se è intossicazione abituale art.94 cp. ovvero se è preordinata, intossicazione per commettere il reato o prepararsi una scusa art 92 co 2 cp. Naturalmente è più simpatico disquisire sul “sesso degli angeli”.

  • cinico |

    Sappiamo tutti benissimo che il vero motivo dell’introduzione del reato di omicidio stradale è di restringere il campo di applicazione del già esistente reato di omicidio volontario con dolo eventuale, per portarlo verso la desuetudine o meglio l’abolizione, visto che ricomprende anche altre eventualità, negli incidenti sul lavoro in particolare.

    Gli imprenditori spericolati chiedono da una vita che lo si abolisca, se no poverini, come possono lavorare tranquilli?

    Notate bene che L’O.V. con D.E. può estendersi anche a chi mette fuori sicurezza una infrastruttura stradale, l’omicidio stradale guarda caso no…. 😉

  • LUCATRAMIL |

    La proliferazione di norme é una tutela per i delinquenti e la prova dello sfascio della giustizia: Esiste già nel codice penale il reato di omicidio: basta applicare questo sia che si pepetri con una pistola con un auto o con un sassso, e sia che la vittima sia uomo o donna (trovo infatti sciocco anche il reato di “femminicidio” per gli stessi motivi). Evidentemnte la tara sta nella magistratura incapace di applicare la legge.

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