L'articolo sulla tragedia del bus precipitato dal viadotto Acqualonga che vedete oggi sul Sole 24 Ore non parla solo delle indagini che resteranno monche perché non si trova il disco del cronotachigrafo del mezzo. Fa anche il punto sulle possibili responsabilità di Aspi (Autostrade per l'Italia, gestore dell'autostrada), sui pochi vincoli che l'azienda ha nei confronti dello Stato per quanto riguarda la sicurezza (la convenzione del 2007 che proroga la concessione non scenge in dettagli, quindi lascia libertà al gestore) e sugli scarsi poteri che hanno gli organi ministeriali di vigilanza.
Aggiungiamo che il ministero delle Infrastrutture fa pochi controlli sul campo e non pubblica qualche dato che consentirebbe di capire di più. Tra oggi e domani approfondiremo questi aspetti con con altri post. Per ora, credo sia bene inquadrare la questione pubblicando integralmente le mie domande al ministero e le relative risposte.
Se avrete la pazienza di leggerle, vi renderete conto di quale muro di gomma s'incontra quando si va in profondità su certe cose. Buona lettura.
Da: Caprino Maurizio [maurizio.caprino@ilsole24ore.com]
Inviato: giovedì 24 ottobre 2013 14.15
A: Ufficio Stampa Infrastrutture
Oggetto: Richiesta su vigilanza concessioni autostradali
Inviato: Friday, October 25, 2013 04:46 PM
A: Caprino Maurizio
Oggetto: R: Richiesta su vigilanza concessioni autostradali
Le concessioni autostradali, ed i relativi piani finanziari, prevedono in modo nominativo gli investimenti che la Società Concessionaria è tenuta ad attuare. Gli aumenti tariffari ne sono una conseguenza, nel senso che consentono alla Società Concessionaria di recuperare il capitale investito.
La condizione che consente di mantenere una concessione è rappresentata, pertanto, dalla verifica di ottemperanza all’investimento previsto, oltreché alla verifica di manutenere l’infrastruttura.
Al riguardo le Società Concessionarie presentano alla SVCA, per ogni investimento previsto in convenzione, un progetto chiedendone la relativa approvazione.
SVCA istruisce e analizza detto progetto verificando l’applicazione della normativa vigente.
La verifica è anche rivolta agli aspetti funzionali, economici e finanziari avendo cura che l’importo del progetto, ovvero dei progetti, non superi le previsioni di piano finanziario, il cui periodo regolatorio è previsto di durata quinquennale.
Solo a seguito di verifica con esito favorevole alle condizioni di cui sopra, il progetto viene approvato, anche con eventuali prescrizioni, e la società concessionaria può procedere all’esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti, nella sua qualità di stazione appaltante.
Per quanto riguarda la messa in sicurezza delle Gallerie il Decreto Legislativo 264/2006 regolamenta le dotazioni minime che devono avere le gallerie.
Al riguardo tutte le Società Concessionarie presentano alla SVCA, nonché all’apposita Commissione Gallerie istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nei termini previsti dalla citata disposizione legislativa, il programma di adeguamento delle gallerie esistenti i cui importi sono già previsti nel Piano Finanziario.
Anche in questo caso la SVCA, dopo l’approvazione della Commissione Gallerie, verifica l’ottemperanza e la conformità dei progetti al richiamato disposto legislativo per la successiva approvazione nel rispetto del rapporto concessorio.
In tutto ciò non c’è, e non potrebbe esserci alcuna discrezionalità sulla scelta degli interventi, in quanto le norme in materia sono cogenti e, pertanto, corre l’obbligo di adeguare tutte quelle gallerie che non rispondono ai requisiti di sicurezza legislativi, nei tempi fissati dalla normativa.
Discorso diverso deve essere fatto per le barriere di sicurezza dove la legislazione vigente non impone alle Società Concessionarie, la sostituzione delle barriere vecchie.
A riguardo serve enunciare l’art. 14 comma 1 del Codice della strada che recita:
Gli Enti proprietari delle strade (Le Società Concessionarie nel caso di autostrade in concessione), allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) Alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze
c) ………
L’eventuale sostituzione delle barriere di sicurezza, pertanto, non è regolamentata direttamente da una disposizione di legge, ma è rimessa alla valutazione della Società concessionaria in qualità di gestore e titolare del rapporto concessorio.
Il Codice della Strada impone pertanto alle Società Concessionaria, e sotto la loro esclusiva responsabilità, di garantire la sicurezza della circolazione, alla quale concorrono anche le barriere di sicurezza, ma non solo (usura, segnaletica, illuminazione, idraulica, operazioni invernali, dissesti sono tanti altri aspetti di rilievo nella gestione della sicurezza).
Per far fronte a tutte le necessità di manutenzione che la rete richiede, le Società presentano ogni anno alla SVCA il piano delle manutenzioni dell’anno successivo, dove indicano gli interventi di manutenzione che ritengono necessari per garantire la sicurezza richiamata dal Codice della Strada.
Al riguardo SVCA non entra nel merito delle scelte effettuate con il suddetto Piano, in quanto non sarebbe coerente né con l’istituto della “Concessione” né con il disposto legislativo di cui sopra, che lascia la responsabilità dell’esercizio di esclusiva competenza del Gestore, ma entra nel merito dell’importo che necessariamente non deve essere inferiore a quello previsto in Convenzione.
La funzione di SVCA è quella di verificare che la Società attui le manutenzioni programmate che essa stessa ha ritenuto necessarie per garantire la sicurezza della circolazione, e che sono contenute nei piani annuali di manutenzione. SVCA verifica a campione i contratti di manutenzione programmati, verificando l’ottemperanza alle disposizioni convenzionali.
In definitva se una Società ritiene che sia necessario sostituire o riqualificare le barriere di sicurezza dal km xxxx al km yyyy di un’autostrada, SVCA non entra nel merito della scelta chilometrica effettuata, propria del gestore quale Responsabile. In sede di approvazione del progetto, la SVCA verifica il rispetto della normativa vigente e successivamente la corrispondenza tra quanto realizzato con quanto approvato, tramite il collaudo dell’opera.
Per quanto attiene la formula che consente di regolamentare il regime tariffario, questa è diversa da Società a Società e, generalmente è una conseguenza della formula Price Cap, nella quale intervengono diversi fattori che consentono di remunerare l’investimento.
Qualsiasi sia la formula utilizzata, tuttavia, la quota dei lavori che interviene nell’adeguamento tariffario è quella effettivamente realizzata e contabilizzata e conforme ai progetti approvati da SVCA. Al riguardo viene nominata apposita commissione di collaudo che certifica i lavori effettivamente eseguiti e la corrispondenza alle prescrizioni di SVCA contenute nei decreti di approvazione dei progetti. Detta Commissione emette un certificato di COLLAUDO nei rapporti tra Società Concessionaria e SVCA ai fini del riconoscimento ad investimento (adeguamento tariffario).
Da: Caprino Maurizio [maurizio.caprino@ilsole24ore.com]
Inviato: sabato 26 ottobre 2013 0.03
A: Ufficio Stampa Infrastrutture
Oggetto: R: Richiesta su vigilanza concessioni autostradali
1. Quante verifiche a campione sono state effettuate dal 2009 a oggi? Con sopralluoghi?
2. In tali verifiche o in altra attività da parte di qualsiasi struttura ministeriale eventualmente competente, è stato mai riscontrato l'impiego di barriere che hanno ricevuto parere negativo nelle prove di omologazione?
3. Se sì, quali provvedimenti sono stati adottati?
4. Quando citate la "scelta chilometrica effettuata", intendete la decisione da parte del concessionario di inserire in un determinato macrolotto una determinata estesa di una certa autostrada oppure la decisione, nell'ambito di un'estesa già inserita in un macrolotto, di intervenire in un certo punto e non su un certo altro?
5. Nel Dm 223/92 si rinvengono taluni obblighi di intervento sulle barriere, al verificarsi di determinate circostanze. Esiste una vigilanza (della SVCA o di eventuali altre strutture ministeriali) sul rispetto di tali obblighi? Come opera?
6. Mantenendosi nello stretto ambito dell'articolo 14 Cds, la SVCA (o qualsiasi altra struttura ministeriale eventualmente competente abbia effettuato sopralluoghi) ha mai riscontrato situazioni di degrado delle barriere come quelle palesi (anche visionando materiale fotografico di facile reperimento) sul viadotto Acqualonga in carreggiata ovest o di altre opere d'arte dell'A16 e di altre autostrade?
7. Riguardo agli "importi contabilizzati" da voi citati, viene verificato – eventualmente in sinergia con altri organi dello Stato dotati dei poteri che eventualmente siano necessari – che tale contabilizzazione si riferisca alle cifre effettivamente spese? Più precisamente, nel caso in cui i lavori vengano effettuati in subappalto, si considerano gli importi corrisposti ai subappaltatori o quali altri importi?
Grazie per la collaborazione e buon lavoro.
Inviato: martedì 29 ottobre 2013 13.30
A: Caprino Maurizio
Oggetto: R: Richiesta su vigilanza concessioni autostradali
Priorità: Alta
1. I contratti citati nella precedente risposta, cui si fa riferimento, afferiscono all’intero corpo della manutenzione ordinaria e, pertanto, non necessitano di sopralluoghi. Va da sé che in detti contratti non può essere prevista la riqualificazione delle barriere.
2/3. Lungo la rete autostradale non risultano posizionate, dopo l’emanazione e successiva reale applicazione del DM 223/92, barriere che abbiano ricevuto parere negativo nelle prove di omologazione.
4. La scelta chilometrica è a totale carico del Gestore / Società concessionaria, quale responsabile della rete gestita.
5. Solo in occasione dell’esame e approvazione di progetti di adeguamento e/o ampliamento significativi delle strutture autostradali o di realizzazione di nuovi tratti autostradali, il DM 223/92 richiede l’adeguamento delle barriere.
6. Nell’ ambito dell'articolo 14 Cds, la responsabilità richiamata è esclusivamente del Gestore / Società concessionaria.
7. Si ribadisce che la cifra degli importi contabilizzati corrisponde a quanto effettivamente speso. Il rapporto con i subappaltatori è tenuto dalla Stazione Appaltante/Società concessionaria.
Pertanto, SVCA non entra nel merito del rapporto tra quest’ultima ed i subappaltatori.