Storie di italiani che sfuggono a tutor e autovelox (senza lieto fine)

Gli è andata male, non c'è che dire. Era uno degli automobilisti più intraprendenti, di quelli che per evitare le multe preferiscono "smanettare" sull'auto piuttosto che affidarsi ai cavilli burocratici (tra cui il circolare con targa estera). Così aveva inventato uno di quei marchingegni che si vedono raramente: un comando che alza la targa quando il conducente si accorge che sta passando in corrispondenza di un controllo automatico delle infrazioni. Di solito la si fa franca, ma lo sventurato è incappato in un agente di polizia fuori servizio, che ci ha messo un attimo a leggergli la targa e a trasmetterla ai suoi colleghi del luogo in cui risiede il furbo.

Il fatto è che c'è sempre qualcuno che è allettato dall'idea di farla franca e c'è sempre chi conta su questo per fare offerte "di dubbia convenienza": nelle scorse settimane, da Zurigo è arrivata ai fax di alcune aziende la pubblicità di un antiautovelox che scova anche gli apparecchi nascosti. Non è la prima volta che ciò accade, nonostante aggeggi del genere in Italia siano inutili e vietati. Quello che colpisce è il fatto che stavolta l'offerta proviene dalla Svizzera, dove vietano addirittura l'"innocua" funzione "autovelox" dei navigatori.

Resta poi il grosso dubbio sull'effettiva capacità tecnica di questi apparecchi di funzionare. Per questo, si sono rivelati più efficaci i jammer, che però se scoperti portano a denunce penali per interruzione di pubblico servizio.

Infine, c'è la questione dei prezzi: l'apparecchio svizzero costa dai 450 ai 750 euro (secondo che si richieda che funzioni solo in Italia o in tutta Europa, ma dove sarà la differenza? la pubblicità si guarda bene dallo spiegare). Tutto sommato, meno dei 2.000 euro chiesti in passato per i jammer.

  • carloko |

    gli aggeggi così definiti che scova anche gli apparecchi nascosti, NON sono vietati in Italia qualora questi intercettino apparati ” debitamente omologati ” ma fdal momento che gli apparatri e basta leggere i decreti non sono omologati ma approvati ecco che il loro utilizzo è consentito
    Art 45 del C.d.S. comma 9-bis. E’vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni (1). Art 142 comma 6. 6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. Come è possibile leggere solo le apparecchiature “debitamente omologate ” NON possono essere intercettate
    [risponde Maurizio Caprino] Ma siccome le apparecchiature di quel tipo non possono essere mai omologate in senso proprio (manca una direttiva di riferimento), ci si deve limitare sempre all’approvazione e si passerà a omologazioni se e quando ci sarà la direttiva. Nel frattempo, vale la ratio della norma, che è chiarissima. Tanto che l’espressione “debitamente omologate” si ritrova in altri punti del Codice, come il comma 1-bis dell’articolo 201.

  • flori2 |

    C’è un trucco infallibile per sfuggire agli autovelox: rispettare i limiti!

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