Il principio era chiaro: per mettere in discussione ciò che ha visto un agente bisogna avere motivi seri e documentati, affrontando quasi sempre il complicato procedimento della querela di falso. Lo avevano stabilito nel 2009 nientemeno che le Sezioni unite della Cassazione. Ma attenzione: c'è un caso in cui ciò che attesta l'agente non ha questa "fede privilegiata" ma vale alla pari di qualsiasi altro elemento. Lo ha detto la stessa Cassazione (Scarica Cassazione querela falso ricostruzione sinistro stradale), come mi segnala l'amico Alberto Gardina.
E' il caso in cui gli agenti intervengono per ricostruire un incidente stradale: qui – secondo la Corte – non siamo nel campo di ciò che è stato visto con i propri occhi dagli operatori di polizia, ma di rilevazioni che danno origine a ipotesi per le quali è necessario avere una particolare competenza tecnica che gli agenti non hanno. Quindi, se un perito è in grado di ribaltare le conclusioni cui giunge l'organo di polizia, il giudice deve senz'altro dare ragione al perito.
L'unica condizione è che la sentenza arrivi alla fine di un percorso logico coerente, che valuti tutti gli elementi a disposizione e che sia adeguatamente motivata.