L'azzeramento dei punti patente è legittimo anche quando la Motorizzazione non comunica una delle decurtazioni che hanno contribuito a provocarlo. Se avete la bontà di leggervi la sentenza (Scarica Sentenza CONSIGLIO DI STATO mancata comunicazione decurtazione non osta) con cui il Consiglio di Stato ha affermato questo, troverete pregevoli disquisizioni sulla patente e sulla sua controversa natura giuridica. Probabilmente queste disquisizioni vi convinceranno più di quelle contrarie che hanno fatto altri giudici. Ma cozzano contro una difficoltà pratica: quando la comunicazione della decurtazione non arriva, si lede il diritto dell'interessato a iscriversi a un corso di recupero per cercare di evitare proprio l'azzeramento.
Infatti, il Dm Infrastrutture del 29 luglio 2003 che disciplina i corsi vieta di iscriversi fino a quando non si riceve comunicazione dell'avvenuta decurtazione (articolo 6, comma 1). Giusta restrizione, per evitare che chi commette infrazioni gravi faccia incetta di corsi per cavarsela a poco prezzo: per quel tipo di violazioni, si perdono 10 punti, contro i sei (nove per gli autisti di mezzi pesanti) riguadagnabili con un corso, per cui in teoria sarebbe bastato frequentarne due per neutralizzare del tutto gli effetti della decurtazione. Così all'epoca il ministro Pietro Lunardi fece mettere nel decreto anche il principio "una decurtazione, un solo corso" e stabilì che l'avvenuta perdita di punti andava dimostrata con la comunicazione. E adesso chi lo dice al Consiglio di Stato?