Patente a punti, conducente da non identificare se si fa ricorso. Ma ora il ministero vuole un avviso

Nessuna retromarcia, ma un'importante precisazione: l'ultima circolare sulla patente a punti, emanata l'altro ieri dal ministero dell'Interno, ribadisce l'interpretazione del 29 aprile secondo cui chi presenta ricorso non deve rispondere subito all'invito del verbale a indicare il conducente, ma adesso fa capire che occorre almeno comunicare all'ufficio di polizia che sull'infrazione c'è un ricorso pendente.


La circolare si era resa necessaria perché quella di maggio aveva spiazzato non pochi corpi di polizia locale, che facevano scattare le sanzioni per mancata indicazione del conducente anche in caso di ricorso pendente. Tra le obiezioni sollevate, oltre al fatto che la questione appare giuridicamente controversa (Consulta e Cassazione hanno avuto sinora orientamenti diversi), c'era il fatto che rinnovare l'invito a indicare il conducente quando il ricorso viene perso dall'interessato è un peso in più, ma chi se n'è lamentato non ha letto bene la circolare di aprile, che suggeriva una scappatoia: specificare già nel verbale che i 60 giorni entro cui occorre dare riscontro all'invito, nel caso sia stato presentato un ricorso, si contano a partire dalla chiusura  definitiva della controversia e non dalla notifica del verbale originario. Così l'ultima circolare ribadisce elegantemente il concetto.

Dal punto di vista giuridico, invece, il ministero prende una posizione propria per dare un indirizzo a tutti i corpi di polizia che operano su strada, sui quali ha il coordinamento (articolo 11 del Codice della strada). Il coordinamento in questo caso si rende necessario perché la giurisprudenza è incerta, quindi meglio indicare una strada per operare concretamente. La questione è che per legge si è esonerati dall'indicare il conducente solo se c'è un "giustificato e documentato motivo", quindi occorre valutare se in caso di ricorso questo requisito ci sia. Dalle poche righe non particolarmente esplicite che la circolare dedica alla questione, pare di capire che si sia scelto di fare questa valutazione secondo il parametro della collaboratività mostrata dal cittadino e quindi di fatto gli si chiede almeno di avvisare l'organo di polizia che c'è un ricorso pendente. Questo però credo possa valere solo se il ricorso è stato presentato al giudice di pace, perché non esiste un rigido vincolo di notificarlo all'organo di polizia (che ne viene a conoscenza solo quando il magistrato fissa la prima udienza). Quando invece si ricorre al prefetto, l'opposizione viene inviata direttamente all'ufficio di polizia (che la inoltra al prefetto) o viene subito girata lì dalla prefettura (nel caso l'atto sia stato inviato lì dal cittadino) e quindi è dubbio che l'interessato debba anche in questo caso inviare una comunicazione a parte per avvisare che esiste il ricorso ed evitare le sanzioni per omessa indicazione del conducente. Ma la circolare sembra voler comprendere anche questo caso tra quelli in cui occorre comunicare che c'è il ricorso.

Fermo restando che poi, alla fine, un organo di polizia può anche disattendere una circolare se ha motivi giuridicamente fondati per dubitare del suo contenuto. E che, alla fine, decide sempre il giudice.