Un altro tassello della riforma del Codice sta andando a regime: è stato pubblicato il decreto ministeriale che consente di farsi stampare subito il duplicato della carta di circolazione in caso di deterioramento, distruzione o smarrimento (il testo è in calce a questo post). Basterà andare in un'agenzia di pratiche abilitata e pagare il dovuto. Ma c'è qualcosa che non quadra: il provvedimento consente la ristampa a seguito di smarrimento o distruzione solo "in casi di particolare necessita" ed urgenza", rimandando a una circolare la spiegazione di quando ricorrono questi casi. Apparentemente fila tutto, ma andandosi a rivedere la legge (il comma 1-bis introdotto nell'articolo 95 del Codice dalla riforma, la legge 120/10) salta fuori una stranezza: non si parla di alcuna necessità o urgenza. Il tenore della norma appare chiaro: occorre consentire la ristampa rapida sempre, per dare un servizio migliore al cittadino. A prescindere da necessità e urgenza, che poi in pratica si presentano solo quando si deve andare all'estero (dove – come da convenzioni internazionali sulla circolazione stradale – non sono ammessi i documenti provvisori) o quando si ha in corso una pratica che richiede l'originale (allestimento di un mezzo da lavoro, installazione di impianto a gas, rivendita del veicolo eccetera).
E allora perché limitare la ristampa rapida?
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 agosto 2011
Disposizioni attuative dell'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di duplicato della carta di circolazione. (11A11469)
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30.08.2011.
IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione
Visto l'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (di seguito: codice della strada), come modificato
dall'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il
quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
compito di stabilire, con decreto dirigenziale, il procedimento per
il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato
delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per
smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con
il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n.
105, recante norme per la semplificazione del procedimento per il
rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di
smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento
dell'originale, adottato a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo
1999, n. 50;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 5, del richiamato
decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2000, il quale
sottrae alla procedura di semplificazione ivi regolamentata il
procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione
deteriorata;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'attuazione delle
disposizioni contenute nel predetto articolo 95, comma 1-bis, codice
della strada e ritenuto altresi' rispondente all'obiettivo di massima
semplificazione amministrativa l'esternalizzazione, presso i soggetti
di cui alla legge n. 264 del 1991, del procedimento di rilascio del
duplicato della carta di circolazione per deterioramento
dell'originale nonche', in casi di particolare necessita' ed urgenza,
del procedimento di rilascio del duplicato della carta di
circolazione a seguito dello smarrimento o della distruzione
dell'originale;
Vista la citata legge n. 264 del 1991, e successive modifiche ed
integrazioni;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) UMC, gli Uffici motorizzazione civile;
b) imprese di consulenza automobilistica, i soggetti esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 2
Rilascio del duplicato della carta di circolazione
1. Ferma restando la competenza degli UMC disciplinata
dall'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 marzo 2000, n. 105, il duplicato della carta di
circolazione per deterioramento dell'originale e' rilasciato dalle
imprese di consulenza automobilistica che abbiano ottenuto
l'abilitazione di cui all'articolo 3.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, commi 1, 2
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2000, gli
UMC e le imprese di consulenza automobilistica, che abbiano ottenuto
l'abilitazione di cui all'articolo 3, nei casi di particolare
necessita' ed urgenza, il duplicato della carta di circolazione
conseguente allo smarrimento ed alla distruzione dell'originale.
3. I duplicati di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciati,
contestualmente all'istanza presentata dall'intestatario del
documento, previo versamento delle imposte di bollo previste dalle
vigenti norme in materia e dei diritti di cui alla legge 1° dicembre
1986, n. 870.
4. Con circolare della Direzione generale per la motorizzazione
sono individuati i casi di particolare necessita' ed urgenza, di cui
al comma 2, per il rilascio del duplicato della carta di circolazione
conseguente allo smarrimento ed alla distruzione dell'originale. Con
la medesima circolare sono altresi' stabilite le documentazioni da
allegare all'istanza di rilascio del duplicato della carta di
circolazione di cui ai commi 1 e 2, nonche' le istruzioni operative
per la gestione informatizzata delle procedure amministrative da
parte delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi
dell'articolo 3.
Art. 3
Abilitazione dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e
successive modificazioni e integrazioni
1. Le imprese di consulenza automobilistica, che intendono svolgere
le attivita' relative al rilascio del duplicato della carta di
circolazione per deterioramento dell'originale ovvero a seguito di
smarrimento o di distruzione dell'originale stesso, presentano
apposita domanda all'UMC nel cui ambito territoriale hanno la propria
sede.
2. L'UMC accoglie la domanda e consente il collegamento telematico
con il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la
motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo
scopo predisposte, dopo aver verificato che l'impresa di consulenza
automobilistica:
a) e' abilitata alla procedura di prenotazione telematica con
stampa presso la sede dell'impresa, denominata «prenota
motorizzazione», da almeno tre mesi alla data della domanda di cui al
comma 1, con un collegamento telematico privo di concentratori
intermedi;
b) e' dotata di idonea stampante.
3. Le imprese di consulenza automobilistica, abilitate con il
consenso al collegamento telematico di cui al comma 2, non effettuano
le operazioni di rilascio dei duplicati delle carte di circolazione
relative ai veicoli la cui circolazione, ai sensi delle vigenti norme
in materia, presuppone il possesso di titolo autorizzativo.
4. Con il consenso al collegamento e' assegnato un quantitativo di
carte di circolazione sufficiente a coprire il fabbisogno mensile
dell'impresa di consulenza automobilistica. Quest'ultima adotta ogni
misura necessaria ad assicurare la conservazione e la custodia delle
carte di circolazione e di ogni altro eventuale materiale assegnato
per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la cui presa in
carico ed il cui utilizzo sono annotati secondo le modalita' indicate
con la circolare di cui all'articolo 2, comma 4.
5. Alla ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di
cui al comma 1, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata
accerta l'identita' dell'istante, verifica l'idoneita', la
completezza e la conformita' dell'istanza e della relativa
documentazione alle vigenti disposizioni, ivi compreso l'avvenuto
pagamento delle imposte e degli importi dovuti, e trasmette
telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione
dati della Direzione generale per la motorizzazione. Le istanze non
corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e
degli importi dovuti non sono prese in considerazione.
6. Il Centro elaborazione dati, verificata la congruenza dei dati
ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa del
documento richiesto.
7. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, l'impresa di
consulenza automobilistica abilitata chiede al Centro elaborazione
dati, utilizzando le apposite procedure informatiche, di stampare
l'elenco dei documenti rilasciati dalla stessa impresa nella
giornata. Il Centro elaborazione dati provvede ad inviare copia del
suddetto elenco all'UMC competente per territorio.
8. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno
lavorativo successivo, l'impresa di consulenza abilitata consegna al
competente UMC l'elenco dei documenti rilasciati corredato dalle
istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi
compresa la fotocopia del documento di identita' del richiedente e le
attestazioni di pagamento delle imposte e degli importi dovuti. L'UMC
controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata
la regolarita' delle istanze e della documentazione, provvede a
protocollarle e ad archiviarle.
9. Il documento si considera regolarmente rilasciato quando
l'elenco in cui esso compare, unitamente all'istanza dell'utente e
alla relativa documentazione, siano stati consegnati al competente
UMC nel termine di cui al comma 8 e risultino conformi alle vigenti
norme di legge e regolamentari nonche' alle disposizioni ed alle
istruzioni applicative impartite dalla Direzione Generale per la
Motorizzazione.
10. In caso di accertata irregolarita', l'UMC cancella
dall'archivio elettronico il documento irregolarmente rilasciato e
respinge l'istanza, unitamente alla relativa documentazione,
annotando sulla stessa le motivazioni del rigetto, la data e la firma
leggibile e per esteso dell'incaricato che ha effettuato il
controllo. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno
lavorativo successivo, il documento irregolarmente rilasciato deve
essere restituito all'UMC, il quale provvede a distruggerlo.
11. All'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 10, l'UMC
sospende l'operativita' del collegamento telematico con il Centro
elaborazione dati fino alla restituzione del documento irregolarmente
rilasciato. Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi
successivi all'accertata irregolarita', l'UMC segnala l'accaduto alle
competenti autorita' pubbliche per i conseguenti provvedimenti di
competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento. Il
collegamento telematico e' sospeso, per la prima volta, per un
periodo pari a 30 giorni naturali e consecutivi e, per la seconda
volta, per un periodo pari a novanta giorni naturali e consecutivi.
Al verificasi, per la terza volta nell'arco di un triennio, delle
condizioni di sospensione dell'operativita' del collegamento
telematico con il Centro elaborazione dati, l'abilitazione al
collegamento stesso decade.
12. L'UMC che ha provveduto ad abilitare l'impresa di consulenza
automobilistica allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,
si accerta del corretto svolgimento delle attivita' stesse e
dell'osservanza delle prescrizioni previste. In caso di accertate
irregolarita', si applicano i periodi di sospensione del collegamento
telematico con il Centro elaborazione dati, di cui al comma 11,
secondo i criteri e le modalita' stabilite con la circolare di cui
all'articolo 2, comma 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2011
Il direttore generale: Vitelli