Nella giungla urbana vietato difendersi investendo l’aggressore

Se volete difendervi da un ubriaco, non abusate del fatto di essere alla guida di un mezzo a motore: potete usarlo per scappare, ma se chi vi sta importunando o aggredendo insiste non potete rischiare di investirlo. Lo dice la Cassazione (quarta sezione penale, sentenza 14678/11, depositata il 12 aprile), che ha condannato un autista genovese di bus reo di aver travolto e ucciso un uomo in stato di ebbrezza che voleva salire a bordo nonostante il mezzo fosse palesemente fuori servizio.


L'ubriaco si era aggrappato al finestrino (aperto) dell'autista, che ha accelerato facendolo cadere. Subito dopo, l'uomo caduto è stato travolto dalle ruote posteriori. L'autista ha provato a difendersi affermando che tutto è accaduto in una frazione di secondo, ma i giudici avevano elementi per non credergli: pare che la vittima avesse già da prima dato manate alla fiancata del bus per farlo fermare, in quanto voleva salirvi (anche se abusivamente).

Partendo da questo, la Cassazione ha affermato che l'autista avrebbe dovuto fermarsi subito. La sentenza non è scritta in modo chiaro su questo punto, ma pare di capire che – dato che il conducente aveva visto per tempo l'ubriaco – avrebbe dovuto seguirne i movimenti con lo sguardo e frenare appena questi ha tentato di aggrapparsi: non è sufficiente sollevare il piede dall'acceleratore quando il tentativo di aggrapparsi fallisce, perché a quel punto è tardi (come dimostra l'esito della sequenza).

Certo, se si fosse trattato di un'aggressione con bastoni o pistole, ci sarebbe stata da considerare la legittima difesa. Ma un ubriaco a mani nude non costituisce una seria minaccia. Cosi da lui ci si può difendere scappando solo prima che possa mettersi in una posizione tale che si rischi d'investirlo; se non si è abbastanza pronti per farlo, non resta che chiudersi dentro il veicolo e scappare appena "molla un attimo" oppure chiamare le forze dell'ordine.

  • andrea105 |

    per aversi legittima difesa, occorre che sia proporzionata alla “offesa”, nel senso che se un ubriaco mette un “dito” dentro l’abitacolo, tirarlo sotto comporta quanto meno “eccesso” di legittima difesa (quindi sotto il profilo sanzionatorio si torna all’omicidio colposo – art. 59 cp);
    vi è una eccezione – art. 52 comma 2 cp- in cui si può legittimamente eccedere nella difesa, ma vale solo per l’aggressione subita “in casa”, nei luoghi di “privata dimora”, non .. in autobus

  • GoldWing98 |

    Premesso che si dovrebbe leggere la sentenza integrale, giusto per parlare del caso di principio (continuo il discorso di andrea105), è vero il fatto del dolo eventuale, ma, se ci sono gli estremi, si può sempre applicare la scriminante della legittima difesa: e qui non c’è dolo o colpa che tenga.
    In tutti i casi in cui si applica la legittima difesa non si deve essere condannati.
    E la legittima difesa, lo ricordo, non è solo quando si è in pericolo, ma anche quando si ritiene di essere in pericolo (mi sembra che sia definita legittima difesa putativa, ma qui vado a memoria).
    Ovviamente il soggetto è scusato solo se una persona normale, nelle sue condizioni, possa legittimamente ritenere di essere in pericolo; ma io credo che, in linea generale, se un ubriaco cerca di entrare nel mio veicolo, io posso legittimamente ritenermi in pericolo e agire di conseguenza, indipendentemente dalle intenzioni reali dell’ubriaco (ammesso che un ubriaco possa avere intenzioni volontarie).
    Riguardo al fatto che l’ubriaco possa non avere “intenzioni volontarie” a causa della sua incapacità di intende e volere, ricordo che chi ha provocato il suo stato di inconcienza (l’ubriaco) è comunque responsabile legalmente delle conseguenze delle sue azioni.

  • andrea105 |

    secondo il ns. codice penale quando “l’agente” (il conducente) accetta il rischio (concreto e prevedibile) si tratta omicidio volontario (per dolo “eventuale”);
    quindi se procedo ad alta velocità con la massima attenzione, confidando di evitare l’incidente, se poi capita è omicidio colposo;
    chi attraversa l’incrocio con il semaforo rosso senza rallentare, se capita l’incidente, potrebbe vedersi contestare l’omicidio volontario (di solito è un problema di prova -dell’elemento psicologico del reato- e quindi il PM formula l’imputazione di omicidio colposo);
    in ogni caso l’entità della pena è parametrata al grado della colpa (quindi chi causa il sinistro con grave negligenza, di solito si becca una condanna più pesante)
    non conosco il caso dell’autobus in questione…

  • GoldWing98 |

    @ andrea105. L’autista, a quanto pare, non lo ha messo sotto volontariamente; si è semplicemente mosso con suo mezzo; l’ubriaco è andato sotto accidentalmente.
    Inoltre, una volta messo un dito, è facile che segua la mano e il braccio; e, se un ubriaco ti prende per il collo attraverso il finestrino, c’è poco spazio per farlo ragionare.

  • andrea105 |

    trovo la sentenza del tutto condivisibile, l’autista dell’autobus non rischiava nulla a stare fermo;
    se una persona (apparentemente) ubriaca mette un dito dentro il mio finestrino, al massimo alzo il finestrino, ma non lo metto sotto (direi che siamo vicini al dolo eventuale…)

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