Ddl sicurezza/1 – Salta la confisca per alcol e droga. Almeno per ora

Stavolta non è stato il colpo di una lobby: si è trattato solo di adeguare il Ddl sicurezza stradale (noto a molti come Ddl 1720) a una sentenza della Consulta arrivata un mese fa. Ma il pasticcio che ne è nato è uguale o addirittura superiore: porterà di fatto a far saltare la confisca del veicolo introdotta nel 2008 in caso di ebbrezza grave e droga. Vale a dire il deterrente forse più efficace assieme all'aumento dei controlli, fortemente voluto all'epoca dalla Polizia stradale e applicato già in circa 20mila casi.

In pratica, la Consulta (sentenza 196/10 del 4 giugno scorso) ha attribuito alla confisca la natura di sanzione accessoria e non di misura di sicurezza come poteva invece sembrare dalla formulazione originaria della norma del Dl 192/08 nella parte che modificava l'articolo 186 del Codice della strada. Questa norma è stata dichiarata incostituzionale, con la conseguenza appunto che la confisca è stata qualificata come sanzione accessoria, cosa di cui ora il Ddl 1720 prende atto, con un emendamento in corso di approvazione (obbligata) alla Camera. Solo che le sanzioni accessorie, per regola generale della procedura penale, possono essere evitate se si patteggia la pena. E tanti processi per alcol e droga alla guida finiscono già col patteggiamento. Ora si può immaginare che anche quei pochi che decidevano di non patteggiare cambieranno idea.

Dunque, la sentenza della Consulta ha innescato una serie di conseguenze a catena. La commissione Trasporti della Camera ha potuto solo prenderne atto, limitandosi ad aggiungere che approverà un atto d'indirizzo al Governo. Traduzione: voterà un documento che invita il Governo a fare – non si sa come né quando – un'ulteriore legge che superi il problema, ammesso che sia giuridicamente possibile.

Tenetela a mente, questa storia: è indicativa dei pasticci che nel sistema giuridico italiano si possono creare anche senza volerlo. Quindi, serve per capire come accadono questi pasticci e a non sorprendersi per quelli che certamente accadranno anche in futuro.

  • MASSIMO |

    In caso di non incidente e’ veramente un assurdo. Con le paure e la cultura forcaiola si vuole addormentare i cervelli. Le macchine sequestrate la stragrande maggioranza non sono coivolte in incidenti.
    Allora chi fuma , e guida con una mano sola?

  • Stefano |

    Mi permetto un’ osservazione:
    la Corte Costituzionale, al fine di non essere costretta a dichiarare incostituzionale la parte relativa alla confisca del mezzo dell’ articolo 186 aveva trovato in precedenza l’ escamotage di sostenere che in questo caso la confisca ha carattere di pubblica sicurezza e non di pena (tra l’ altro mi scuso se i termini che utilizzo non sono corretti al 100% ma non sono un avvocato).
    Così facendo aveva inteso evitare l’ obiezione sacrosanta che così come stanno le cose a parità di reato commesso la pena comminata non è uguale per tutti i cittadini italiani in quanto ben diversa è la confisca di un autoveicolo vecchio e malandato con valore di mercato di qualche centinaio di euro piuttosto che la confisca di un autoveicolo nuovo e del valore di decine di migliaia di euro.
    E’ però chiaro, come emerge dalla nuova sentenza come la confisca dell’ autoveicolo non impedisca assolutamente al reo di mettersi alla giuda di un altro autoveicolo e quindi non abbia di fatto efficacia come misura cautelare o preventiva ma sia solamente una misura punitiva e repressiva.
    Quest’ ultimo pronunciamento quindi a mio avviso rimette sul piatto la questione di uniformità della pena sollevata tempo fa in merito alla confisca dell’ autoveicolo.
    Il vero pasticcio quindi fu fatto secondo me quando si vollero inseguire le testate giornalistiche e la facile demagogia che ne scaturì relativamente alle famigerate ‘stragi del sabato sera’ volendo includere il provvedimento della confisca obbligatoria dell’ autoveicolo senza però ragionare bene su quello che si stava facendo nè sulle implicazioni che avrebbe avuto.

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