Semafori/2 – Tutti i giudici le danno ragione, ma la signora aveva torto marcio. Altro che rimborso!

Sentenza Fagnano foto senza targa

Ho continuato a indagare sulla clamorosa sentenza della Cassazione (la 27414/09, depositata il 28 dicembre) che ha affermato la necessità di tenere un agente a presidiare i rilevatori automatici di passaggio col rosso, nonostante siano apparecchi omologati per funzionare completamente in automatico. Ho letto gli articoli di Alberto Gardina su www.polnews.it e www.semaforoverde.it, ho discusso con parti in causa ed esperti. Ma, soprattutto, mi sono fatto dare le foto (le vedete sopra) che documentano l'infrazione e devo dirvi che sono di una chiarezza sconcertante: documentano che l'auto ha superato il semaforo ben 36,3 secondi dopo che il rosso era scattato. Una realtà semplice, che non era visibile dalla sentenza della Cassazione e frantuma sia quanto raccontato dalla proprietaria dell'auto nel ricorso ("ero passata col giallo") sia le affermazioni del giudice di pace che aveva annullato la multa già in primo grado (della Cassazione non parliamo, perché – come vi ho spiegato nei post precedenti di questa sezione – ha deciso sulla base di tutt'altro). Ora vi spiego perché.

Il giudice di pace ha annullato l'accertamento perché la prima foto sarebbe difforme da quanto richiedono i decreti di omologazione di tutte le apparecchiature abilitate a funzionare senza agenti (tra cui l'Ftr della Eltraff montato all'incrocio di Fagnano Olona dov'è stata commessa l'infrazione): l'immagine deve ritrarre il veicolo "all'atto del superamento della striscia di arresto", mentre invece secondo il magistrato onorario in questo caso la striscia era già stata superata. Ora, chiunque di voi può vedere con i propri occhi che le ruote posteriori della vettura si trovano ancora (sia pure solo parzialmente) su quella striscia e che – di conseguenza – la targa posteriore è ritratta a cavallo della stessa, proprio come ha specificato il ministero delle Infrastrutture in un parere richiestogli per chiarire l'esatto significato di un'espressione imprecisa come "all'atto del superamento".

Potete obiettare che un giudice può legittimamente infischiarsene di un parere ministeriale e che quella definizione resta imprecisa. Certo. Ma chiediamoci perché i decreti di omologazione sono stati così imprecisi: scopriremo che non è un caso e che in episodi come quello di Fagnano Olona – comunque – il problema non si dovrebbe neppure porre.

I decreti devono tenersi sul vago perché devono conciliare due esigenze opposte: avere la certezza che il guidatore ha iniziato a superare la striscia quando il semaforo era già rosso ed evitare che vengano fotografati inutilmente veicoli che si fermano in prossimità della striscia di arresto o anche un po' oltre. Per avere la certezza che sia rosso, occorre scattare la prima foto addirittura prima della striscia (quindi piazzando lì la spira annegata nell'asfalto che rileva il passaggio dando l'impulso alla fotocamera), in modo da dimostrare che il semaforo era già rosso prima che l'attraversamento iniziasse. Ma, così facendo, si fotograferebbe anche chi non commette l'infrazione, sprecando moltissimi scatti. Allora ci vuole un compromesso: scattare quando il veicolo è più o meno a cavallo della striscia (la posizione esatta non si può predeterminare a priori perché dipende dalla velocità e non tutti i rilevatori sono in grado di regolare l'istante di scatto in base ad essa), quindi mettere la spira un po' dopo tale linea, avendo cura di attivare la fotocamere qualche istante dopo l'accensione del rosso (di solito, un secondo); così si è certi che fosse già rosso quando il veicolo era ancora aldiquà della striscia. In ogni caso, per evitare ogni dubbio, oggi gli Ftr hanno anche una seconda spira, montata prima della striscia, per garantire proprio che il rosso sia scattato prima e per consentire di misurare anche la velocità (così l'apparecchio esclude in automatico i passaggi effettuati sotto i 20 all'ora, che possono creare altri dubbi); la rilevazione della prima spira fa scattare la fotocamera solo se confermata da quella della seconda. Oggi anche a Fagnano Olona c'è la doppia spira; all'epoca dei fatti non c'era, quindi l'Ftr era meno affidabile, pur se perfettamente omologato (il decreto non richiede affatto la doppia spira, che è una cautela in più introdotta dal costruttore).

Da questo discorso, capite bene che tutte queste esigenze di cautela stanno in piedi solo per gli attraversamenti dubbi, cioè quelli che avvengono nei primissimi istanti di accensione del rosso, tanto da lasciare un dubbio che siano iniziati col giallo. Ma le foto documentano che erano passati 36 secondi e anche il giudice di pace ha citato questo dato nella sentenza, senza battere ciglio (eppure avrebbe dovuto spendere due parole per dire che ciò smentiva la tesi difensiva della signora), per poi annullare il verbale per una presunta difformità della prima foto su un aspetto che – come abbiamo appena visto – è rilevante solo nei primissimi istanti del rosso. Sarebbe bastato considerare quel dato dei 36 secondi per concludere che quel verbale stava in piedi, salvo clamorose difformità dell'apparecchio rispetto al decreto di omologazione (e non era questo il caso).

Mi rendo conto che a quello stesso possono essere stati multati anche trasgressori molto meno consapevoli e che le dichiarazioni del Comune secondo cui il giallo durava cinque secondi (quindi abbastanza per consentire di fermarsi a chiunque non infrangesse clamorosamente il limite di 50 orari) non sono da prendere per oro colato (c'è chi mi giura che i Comuni hanno barato anche su questo ed è certo di dimostrarlo nell'ambito di un processo penale). Ma se si vuol portare avanti le ragioni dei truffati non bisogna prendere spunto dal caso di questa sentenza.

A maggior ragione, non si possono chiedere rimborsi delle multe sulla base di questo caso: occorre dimostrare che la giusta causa della sanzione (in questo caso, il fondamento dell'infrazione) manca del tutto o è stato creato ad arte, illecitamente. In questo campo, i criteri sono molto stretti, come dimostra anche questa sentenza segnalataci dal lettore Mauro Casotto (Scarica 13103_2009).

  • Fabrizio |

    Su queste cose bisogna essere precisi ed inflessibili. Il qualunquismo degli italiani raggiunge dei livelli balcanici e almeno quando uno ha torto, che abbia il pudore di stare zitto e di pagare. Anche io ho fatto le mie cavolate. Una volta andavo a 159 sull’A1, ho pagato e sono stato zitto. Altre due volte andavo a velocità non pericolose (62 dove c’era 50 e 100 dove c’era limite di 90). A malincuore ho pagato e sono stato zitto. E quando succedono queste cose s’impara ad andare un po’ più piano e a capire che ad arrivare dieci minuti dopo non succede nulla…

  • Claudio Cangialosi |

    Maurizio sei sicuro che siano secondi quelli? Perchè nella foto c’è scritto km/h (da dividere per 1/10??)… o sbaglio io?
    [risponde Maurizio Caprino] Sicuro, sicuro: in realtà, quella parte dell’apparecchio che imprime i dati dell’infrazione sul fotogramma è comune al Velomatic, che misura la velocità. Quelle scritte sono quindi da intendersi come unità di misura in km/h in caso di Velomatic e in decimi di secondo in caso di Ftr.

  • giancar |

    tanto va la gatta al lardo che ora ci si mette anche la cassazione a fare “sentenze creative”. Ne erano già state scritte a milioni dai vari GdP su tutto il territorio nazionale che non se ne sentiva proprio il bisogno di quelle di rango superiore e togato.
    Ma cerchiamo di capire bene cosa è questo “lardo” che induce i comuni ad utilizzare ancora gli apparecchi di rilievo a costo di lasciarci lo “zampino”.
    Basta guardare con attenzione le statistiche annuali delle sanzioni elevate dalle varie polizie locali in italia.
    Nella stragrande maggioranza degli enti gli introiti contravvenzionali effettivamente riscossi non bastano neppure lontanamente a coprire i costi del controllo stesso.
    Altro che cassa !! Ci puoi mettere le lenzuola da quanto sono vuote !
    E allora quale è il grasso che i comuni cercano rischiando di essere linciati sui giornnali, attaccati dai comitati dei contravventori e dalle associazioni dei “consumatori” sovvenzionate dallo stato, soggetti ad azioni legali e a cause risarcitorie ?
    Se non i soldi cosa altro ?
    Non sarà mica la SICUREZZA DEI CITTADINI ?

  • antonio menegon |

    Caro caprino
    La foto certifica l’elemento oggettivo in maniera inequivocabile (lasciamo perdere la capziosità delle locuzioni sopra la linea subito dopo ecc. servono solo agli avvocati furbastri che sempre ci provano).
    Dalla posizione dell’auto nei due fotogrammi deduco una velocità media nel transito di circa 24 km/h, dato che incrociato con i 36s dal rosso identifica colpa certa dell’utente.
    La signora dica quello che vuole è passata con il rosso almeno per negligenza ma molto probabilmente per volontà.
    Tuttavia la sentenza è corretta, il profilo di legittimità ancorché non sollevato dal ricorrente
    è introdotto motu proprio dal collegio giudicante di Cassazione.
    Il profilo di legittimità precede ogni altra valutazione sul merito, ed è assorbito nella parola
    a prescindere……che prelude le motivazioni della sentenza.
    Tradotto per il volgo la Cassazione dice…… Non me ne frega niente se è passata con il rosso e se l’omologazione era o meno rispettata, non c’era il vigile quindi casso….il vostro comportamento di accertatori.
    Proprio la mancanza di altri elementi od appigli giuridici nella la motivazione della sentenza, costituisce l’elemento clamoroso.
    Evidentemente la Cassazione ritiene che pur potendo l’apparecchiatura funzionare in automatico, la presenza dell’operatore di polizia è sempre necessaria se non impedita da imminenti e eccezionali esigenze di servizio.
    Non ravvisa in questa interpretazione confitto normativo con la legge vigente.
    Naturalmente questo non assorbe la totalità dei procedimenti in corso, mi riservo infatti di argomentare su procedimenti in cui sono attivo altre questioni di legittimità.
    Ai Comuni rammento un adagio…….tanto va la gatta al lardo……
    Cari Sindaci ed funzionari completate il proverbio e cominciate a mettere al sicuro i vostri beni, una cautela tardiva a supplire alla mancanza di cautela pregressa.
    Antonio Menegon
    [risponde Maurizio Caprino] Attenzione: la Cassazione ha comunque il vincolo di decidere in base alla legge. E la legge (articolo 201 del Codice della strada, comma 1-ter, introdotto nel 2003)dice inequivocabilmente che “non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate”. Non solo: la Cassazione non cita il comma 1-ter, ma l’articolo 384 del Regolamento di esecuzione del Codice, che dal 2003 è stato soppiantato proprio dal comma 1-ter (norma sopravvenuta e di rango superiore, in quanto contenuta nel Codice). Se i giudici della Corte avessero voluto “smontare” il sistema, avrebbero dovuto lavorare sul comma 1-ter. Il fatto che abbiano invece lavorato sul 384 del Regolamento fa ritenere molto probabile che abbiano deciso senza nemmeno sapere quale sia la norma realmente vigente; se invece ne erano a conoscenza, devono spiegare perché la hanno ignorata e se pensano che un’impostazione giuridicamente così bislacca possa essere confermata anche dalle Sezioni unite della stessa Cassazione, ossia dall’unica composizione della Corte la cui giurisprudenza è davvero “pesante” (quasi vincolante, direi).
    Che poi in giro ci siano Comuni e aziende che hanno truffato le persone questo è un altro problema. Che va risolto con le indagini giudiziarie e con requisiti di omoogazione degli apparecchi più stringenti (la tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni).
    Infine, il fatto che la Cassazione – se ha davvero voluto fare una sentenza “politica” come dice lei – abbia scelto proprio un caso nel quale il trasgressore ha torto marcio mina la credibilità del sistema intero. Infatti, dà l’esempio di come tentando un ricorso senza fondamento si possa vincere addirittura in Cassazione. Quindi, sotto con altri furbi che passano col rosso e avvocati che ci guadagnano sopra (tra l’altro, che ne pensa l’Ordine?).

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