Il cittadino legge la sentenza sul giornale e s’inguaia

Nel weekend sui giornali è finita una sentenza di Cassazione che sembra del tutto scontata: afferma che su strada si possono fare i test preliminari anti-alcol, esattamente come dal giugno 2003 afferma l'articolo 186 del Codice della strada. E allora dov'è la notizia? In una sentenza equivoca (o equivocata dai giornali) del Tribunale di Firenze, che nel frattempo ha inguaiato un bel po' di fiorentini: come ci spiega Paolo Giachetti qui sotto, la notizia di questa sentenza si era sparsa in zona, convincendo la gente a rifiutare il test dell'etilometro, cosa che ha conseguenze più gravi che essere beccati in stato di ebbrezza alla guida.

 

Grande risalto sulla stampa locale, ed in particolare sul “Il nuovo corriere di Firenze” con apertura in prima pagina “Etilometro, ora non si sfugge più” e due pagine in cronaca “non si sfugge, etilometro sulla strada si può fare”.

Il tutto a seguito di una sentenza della Cassazione (n. 8805) che ribalta la sentenza di assoluzione del Tribunale di Firenze (29/05/08), per una fiorentina, assolta dal reato di guida in stato di ebbrezza in quanto sottoposta ad etilometro omologato su strada e non in ufficio.

Siamo alla commedia degli equivoci.

L’art. 186 è chiaro sulle motivazioni per le quali si può essere sottoposti ad etilometro, ma non ci sono differenze sui luoghi dove avviene l’accertamento..

Sicuramente il Giudice che aveva assolto la donna intendeva che sul posto si procede con pre-test, mentre in ufficio con l’apparecchio omologato.

 

Non ho altri particolari della vicenda, ma sicuramente molti fiorentini, letta la notizia nel maggio 2008 si erano sentiti in dovere di rifiutarsi di sottoporsi ad etilometro in virtù del fatto che, se la prova veniva effettuata sul posto con etilometro omologato si veniva poi assolti.

 

 

 

CASSAZIONE: PROMUOVE L'ALCOL TEST PER STRADA, CONSENTE DI FARE PIU' CONTROLLI

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – La Cassazione promuove l'alcol test agli automobilisti per strada, come forma di "screening veloce" in grado di "incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate". In nome di una costante sicurezza sulle strade, la Quarta sezione penale (sentenza 8805) da' il "nulla osta a che l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento possa avvenire sul posto, cioe' sulla strada". Di diverso avviso era stato il Tribunale di Firenze che, lo scorso 29 maggio, aveva assolto un'automobilista fiorentina indagata perche' la prova dell'etilometro fatta sulla strada aveva riscontrato un tasso di alcolemia di 0,8 mg. La donna, Laurence M. era stata assolta perche' per il giudice era "mancata la prova dell'elemento costituitivo del tasso alcolemico".

Contro l'assoluzione, la Procura di Firenze ha fatto ricorso con successo in Cassazione. Scrivono i supremi giudici che "gli organi di polizia stradale possono sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti qualititativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili". La norma ha infatti "l'evidente scopo di fornire strumenti di screening veloci per incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate garantendo il carattere non invasivo dell'esame e la riservatezza personale".

Del resto, annota la Cassazione, "la gamma dei metodi utilizzabili e' molto ampia. E' infatti consentito effettuare test comportamentali o utilizzare apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcool senza che ciò si accompagni alla quantificazione del valore"L'esito positivo degli accertamenti con gli apparecchi portatili, chiarisce ancora la Suprema Corte, "non costituisce fonte di prova per l'accertamento del reato in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, ai fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue".