Il medico sbaglia e la patente resta nel limbo

Il mio lavoro m'impone di dare almeno uno sguardo a tutte le circolari che escono dalla Motorizzazione e quella del 26 gennaio sul rinnovo della patente mi è parsa incredibile. Mi aspettavo di trovare qualche novità rispetto alla procedura "patente veloce", che dal lontano 1° ottobre '95 ha snellito molte pratiche relative alla licenza di guida. E invece no: il Ced della Motorizzazione ha solo ricordato ai medici abilitati alle visite di rinnovo che i dati vanno inviati secondo precise regole (ve le riporto sotto, tratta dal sempre completissimo e aggiornato www.egaf.it) e solo all'Ufficio centrale operativo (Uco) di Roma, il quale poi provvede a stampare la "pecetta" di aggiornamento della patente che alla fine riceviamo a casa.

Insomma, se passa più di un mese prima che vi mandino la "pecetta" (e attenzione: in questo periodo potete guidare solo in Italia e portandovi appresso anche il certificato che il medico vi ha rilasciato dopo la visita), è molto probabile che dobbiate prendervela col medico e non con la Motorizzazione.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Centro elaborazione dati
 
 
Roma, 29 gennaio 2009
 
OGGETTO:
Conferma di validità della patente di guida.
        L'Ufficio Centrale Operativo dal 1.10.1995 è competente in materia di conferma di validità della patente di guida (con DPR 575/1994 (1) che ha modificato alcuni articoli del Codice della Strada).
        A tale scopo secondo quanto previsto dall'art. 126 del C.d.S. (2) gli Uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119 del C.d.S. (3) e le Commissioni Mediche Locali, sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Centrale Operativo idonea comunicazione dalla quale risulti che il titolare di patente di guida sia in possesso dei requisiti fisici e psichici per la conferma di validità.
        Premesso ciò si ricorda ai Sanitari Accertatori che:
1)
NON dovrà essere inviata all'Ufficio Centrale Operativo alcuna comunicazione, qualora l'esito dell'accertamento medico preveda il declassamento o la riclassificazione della patente di guida del titolare (in tale caso l'esito della visita dovrà essere comunicato al competente Ufficio della Motorizzazione Civile);
2)
NON dovrà essere inviata all'Ufficio Centrale Operativo alcuna comunicazione, qualora la visita medica venga effettuata a seguito di un provvedimento di revisione della patente. (la suddetta comunicazione dovrà essere comunicata al competente Ufficio della Motorizzazione Civile);
3)
NON dovrà essere inviata all'Ufficio Centrale Operativo alcuna comunicazione, relativa a rinnovo/rilascio di CQC (Certificato di Qualificazione del Conducente) e/o CAP (Certificato di Abilitazione Professionale);
4)
l'accertamento dei requisiti psico-fisici per la conferma di validità della patente di guida deve essere effettuato presso la Commissione Medica Locale (ai sensi degli artt. 115 (4) e 119 del C.d.S. (3) e dell'art. 307 (5) del Regolamento di attuazione) qualora gli utenti siano in possesso di:
patenti di cat. A, B e C speciali;
patenti di cat. C i cui titolari abbiano superato i 65 anni;
patenti di cat. D i cui titolari abbiano un'età compresa tra i 60 e 65 anni;
5)
esclusivamente le Commissioni Mediche Locali, di cui all'art. 119, comma 4 del C.d.S. (3), sono competenti ad emettere giudizi di idoneità alla guida per periodi di validità inferiori a quelli previsti dall'art. 126 C.d.S. (2) e art. 319 DPR 495/1992 (6) (Regolamento attuazione C.d.S.).
        Per quanto riguarda, invece, la conferma di validità della patente di guida di soggetti affetti da diabete, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 119 co. 2 bis del Codice della Strada (3) e dalla Circolare del Ministero della Salute DGPREV 13043/P/I del 4.5.2006 (7);
        Si raccomanda inoltre:
1)
di utilizzare per le comunicazione i modelli regolamentari previsti nel Codice della Strada utilizzando nella loro compilazione caratteri marcati tali da consentire l'acquisizione automatica degli stessi con le tecnologie in uso presso l'Ufficio Centrale Operativo;
2)
di trasmettere le comunicazioni esclusivamente tramite le Strutture Sanitarie di appartenenza e per posta ordinaria (non inviare raccomandate, assicurate, ecc.), nel termine di 5 giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, al seguente indirizzo: Ufficio Centrale Operativo – Casella Postale Aperta – 00162 Roma;
3)
di compilare in tutte le sue parti i prescritti modelli. In particolare, considerata l'enorme mole dei documenti restituiti giornalmente, dall'Ufficio Centrale Operativo alle Strutture Sanitarie, perché incompleti o errati, si sottolinea l'importanza di controllare, prima della spedizione, che sui modelli sia stata indicata:
la data della visita medica
le prescrizioni
il numero della patente e la categoria
i dati anagrafici e di residenza completi dell'utente
i dati completi del Sanitario Accertatore (nominativo, firma, timbro struttura Sanitaria di appartenenza, denominazione della Struttura Sanitaria)
        Si ringrazia per la collaborazione.
 
        IL DIRETTORE
        dott. ing. Alessandro Calchetti