Il mio lavoro m'impone di dare almeno uno sguardo a tutte le circolari che escono dalla Motorizzazione e quella del 26 gennaio sul rinnovo della patente mi è parsa incredibile. Mi aspettavo di trovare qualche novità rispetto alla procedura "patente veloce", che dal lontano 1° ottobre '95 ha snellito molte pratiche relative alla licenza di guida. E invece no: il Ced della Motorizzazione ha solo ricordato ai medici abilitati alle visite di rinnovo che i dati vanno inviati secondo precise regole (ve le riporto sotto, tratta dal sempre completissimo e aggiornato www.egaf.it) e solo all'Ufficio centrale operativo (Uco) di Roma, il quale poi provvede a stampare la "pecetta" di aggiornamento della patente che alla fine riceviamo a casa.
Insomma, se passa più di un mese prima che vi mandino la "pecetta" (e attenzione: in questo periodo potete guidare solo in Italia e portandovi appresso anche il certificato che il medico vi ha rilasciato dopo la visita), è molto probabile che dobbiate prendervela col medico e non con la Motorizzazione.
OGGETTO:
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Conferma di validità della patente di guida.
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1)
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NON dovrà essere inviata all'Ufficio Centrale Operativo alcuna comunicazione, qualora l'esito dell'accertamento medico preveda il declassamento o la riclassificazione della patente di guida del titolare (in tale caso l'esito della visita dovrà essere comunicato al competente Ufficio della Motorizzazione Civile);
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2)
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NON dovrà essere inviata all'Ufficio Centrale Operativo alcuna comunicazione, qualora la visita medica venga effettuata a seguito di un provvedimento di revisione della patente. (la suddetta comunicazione dovrà essere comunicata al competente Ufficio della Motorizzazione Civile);
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3)
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NON dovrà essere inviata all'Ufficio Centrale Operativo alcuna comunicazione, relativa a rinnovo/rilascio di CQC (Certificato di Qualificazione del Conducente) e/o CAP (Certificato di Abilitazione Professionale);
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4)
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patenti di cat. A, B e C speciali;
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patenti di cat. C i cui titolari abbiano superato i 65 anni;
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patenti di cat. D i cui titolari abbiano un'età compresa tra i 60 e 65 anni;
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5)
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1)
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di utilizzare per le comunicazione i modelli regolamentari previsti nel Codice della Strada utilizzando nella loro compilazione caratteri marcati tali da consentire l'acquisizione automatica degli stessi con le tecnologie in uso presso l'Ufficio Centrale Operativo;
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2)
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di trasmettere le comunicazioni esclusivamente tramite le Strutture Sanitarie di appartenenza e per posta ordinaria (non inviare raccomandate, assicurate, ecc.), nel termine di 5 giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, al seguente indirizzo: Ufficio Centrale Operativo – Casella Postale Aperta – 00162 Roma;
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3)
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di compilare in tutte le sue parti i prescritti modelli. In particolare, considerata l'enorme mole dei documenti restituiti giornalmente, dall'Ufficio Centrale Operativo alle Strutture Sanitarie, perché incompleti o errati, si sottolinea l'importanza di controllare, prima della spedizione, che sui modelli sia stata indicata:
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la data della visita medica
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le prescrizioni
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il numero della patente e la categoria
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i dati anagrafici e di residenza completi dell'utente
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i dati completi del Sanitario Accertatore (nominativo, firma, timbro struttura Sanitaria di appartenenza, denominazione della Struttura Sanitaria)
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