Quelle Smart con le fiancate dipinte e le “vele” dell’ecopass di Milano

Nei primi giorni di gennaio guardavo in tv i servizi sull’avvio dell’Ecopass a Milano. C’entrava poco, ma la mia attenzione veniva attirata soprattutto dalle immagini dei camioncini che giravano per la città con sul pianale un grande pannello (la cosiddetta “vela”) su cui c’era un grande manifesto esplicativo sui nuovi vincoli alla circolazione. Mi ricordavano una battaglia che ho iniziato quasi dieci anni fa assieme a Oliviero Beha e ai suoi collaboratori dell’epoca, guidati da Dario Quarta e Serena Rosella. Era la battaglia contro la pubblicità abusiva sulle strade, nella quale rientrano anche i messaggi pubblicitari sui veicoli. Quindi le tante auto dipinte con marchi pubblicitari (soprattutto le Smart, “inventate” anche per scaricare tutte dalle tasse da un imprenditore bolognese molto intraprendente su questo fronte) e, appunto, le “vele.
Dopo dieci anni, non solo l’illegalità resta, ma addirittura un Comune se ne serve per dare i suoi annunci di pubblica utilità. Ma forse a Milano non c’è stata alcuna irregolarità. Paolo Giachetti della Polizia municipale di Sesto Fiorentino ci fa il punto sulle norme in materia e ci spiega perché forse a Milano…

Pubblicità sui veicoli

 

Prendo spunto da un articolo pubblicato sul sole 24 ore il 30 Agosto 2007 dove si elogia il cosiddetto “moving advertisement”, attivo negli Stati Uniti, cioè la possibilità di trasformare la propria auto in mezzo per la pubblicità facendo guadagnare tra i 500 e gli 800 dollari al mese ai proprietari dei veicoli.

Attualmente in Italia questo non è possibile in quanto il codice della strada vieta espressamente la pubblicità sulle autovetture ad uso privato, consentendo unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta a cui appartiene il veicolo.

Con l’evoluzione dei sistemi di comunicazione, si può ritenere che l’estensione di “indirizzo” comprenda anche la posta elettronica e il sito web.

In questo caso proprietario del veicolo non è soggetto all’imposta di cui art. 13 del D. Lgs 507/1993,.

Sulle autovetture ad uso privato ogni altro messaggio pubblicitario risulta in contrasto con l’art. 23 del C.d.S, considerato dall’articolo 57 del regolamento di attuazione; sicuramente il legislatore ha voluto limitare la densità di mezzi pubblicitari con il relativo aumento di distrazioni da parte degli utenti della strada.

Il mercato che si potrebbe creare è vasto tenendo presente per un taxi la pubblicità sui soli sportelli anteriori(cm 55 x 30) può costare anche 6500,00 € all’anno

 

Di fatto la pubblicità per conto terzi può essere effettuata sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, con alcune condizioni relative al corretto posizionamento del messaggio pubblicitario e su i veicoli adibiti al servizio taxi.

 

Le potenzialità del mercato sono vaste, tenendo presente per un taxi la pubblicità sui soli sportelli anteriori(cm 55 x 30) può costare anche 6500,00 € all’anno

 

Su gli altri veicoli, si pensa agli autocarri che circolano sulle nostre autostrade, la pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso.

L’indicazione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo non è soggetta al pagamento dell’imposta.

 

Il messaggio pubblicitario non può contenere scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

Nel caso in cui le scritte siano rifrangenti deve essere escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione ai conducenti degli altri veicoli.

 

Letto quanto sopra vengono subito in mente le “Smart”, riempite di messaggi pubblicitari.

Le Smart, così come altri veicoli, possono essere immatricolati come “autopubblicitaria”, veicoli ad uso speciale opportunamente omologati che diventano veri e propri mezzi pubblicitari, con benefici fiscali del bene strumentale.

 

Ulteriore sviluppo si ha con le cosidette “Vele”, autoveicoli sui quali sono installati mezzi pubblicitari e che troviamo in sosta lungo le strade.

I Comuni, ai quali a norma dell’art. 3 del D. Lgs. 507/93 possono adottare propri regolamenti in materia con la possibilità di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse e proprio per questo motivo alcuni hanno vietato la sosta sul proprio territorio comunale.

Il Comune di Firenze nel proprio regolamento vieta espressamente, per il corretto svolgimento di un’attività economica e considerato ciò che comporta l’attività sulla città, vista la presenza di un piano omogeneo di distribuzione degli impianti pubblicitari, la sosta di questi veicoli speciali. Lasentenza del TAR della Toscana n.2426/02 conferma la legittimità del provvedimento.

Paolo Giachetti