Guasto pericoloso? Le norme Ue ci sono, ma puoi solo sperare nel costruttore

L’altro giorno ha scritto a questo blog un automobilista siciliano che è rimasto in panne in una galleria autostradale: la vettura gli si è spenta all’improvviso, lasciandolo ovviamente con sterzo e freni durissimi da azionare, perché in questi casi si perde l’azione del servosterzo e del servofreno. Insomma, una situazione molto pericolosa. Gli ho risposto che, se la garanzia è scaduta, non c’è molto da fare per limitare il danno. Non solo sotto il profilo delle spese di riparazione, ma anche riguardo alla sicurezza: esiste una normativa europea – perfettamente recepita in Italia – che si occupa di responsabilità del produttore in caso di prodotti difettosi e dispone una serie di azioni per costringere le aziende a eliminare i difetti pericolosi, anche effettuando richiami. Ma la sua applicazione si scontra con la debolezza dell’autorità che dovrebbe vigilare su tutto: la Motorizzazione.
Beninteso: nella maggior parte dei casi, i produttori di auto e moto non hanno per nulla bisogno di attendere le “frustate” di un’autorità per rimediare ai propri errori. Ma l’esperienza insegna che talvolta, specie su modelli vecchi che non stanno più commercialmente a cuore alla casa e non ne “rappresentano” più di tanto l’immagine, qualche “pigrizia” c’è. Favorita dal fatto che sono in gioco questioni tecniche complesse per un costruttore, su cui fare perizie è ancor più difficile e costoso per chi costruttore non è.
Sarebbe allora importante disporre di un sistema di tutela senza quei “buchi” che descrivo qui di seguito nella versione integrale della risposta che ho dato all’automobilista siciliano che mi chiedeva se potesse rivalersi sul costruttore.

Se per rivalsa intendiamo – come immagino – un risarcimento danni, la vedo dura: le norme europee sulla responsabilità dei produttori sui prodotti difettosi, recepite in Italia nell’articolo 123 del Codice del consumo, prevedono questa possibilità solo in caso di morte, lesioni personali o “distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso”. Tali norme colpiscono il produttore non con l’obbligo di risarcimento al cliente, ma con sanzioni penali (arresto e ammenda) o amministrative pecuniarie, secondo il suo grado di responsabilità. Solo se l’auto fosse stata ancora in garanzia (nella domanda ciò non era specificato, ma sembra di capire di no), ci sarebbe stato certamente il diritto a ottenere una riparazione gratuita o, al limite, la sostituzione del veicolo, la risoluzione del contratto o uno sconto a posteriori (secondo varie ipotesi regolate dall’articolo 130 del Codice del consumo).
Tutto ciò non esclude la possibilità di chiedere un risarcimento secondo le regole generali del Codice civile (e in particolare dell’articolo 2054, che regola la responsabilità extracontrattuale, visto che quella contrattuale consiste fondamentalmente nella garanzia, che dovrebbe essere scaduta), ma occorre dimostrare che il costruttore ha commesso un illecito. In questo quadro, l’unico illecito che riesco a immaginare sarebbe un eventuale dolo nell’occultare il difetto, ma di questo non credo ci sia alcuna prova.
Alla fine, la strada più percorribile è quella di rimettersi “al buon cuore” del costruttore, che di solito in questi casi può applicare la cosiddetta “correntezza commerciale” (copertura totale o parziale delle spese di riparazione anche fuori garanzia) solo se riconosce un difetto e se il cliente ha effettuato tutti i tagliandi presso la rete di assistenza ufficiale (peraltro, a titolo di cronaca, ricordo che il Regolamento Monti – il 1400/02 della Ue – consente invece di rivolgersi anche ad altri operatori senza per questo perdere il diritto alla garanzia, purché questi sia in grado di attestare di essere intervenuto nel rispetto dei manuali di riparazione del costrutture e usando ricambi originali o di qualità equivalente).
Mi rendo conto che tutto questo equivale a lasciare solo il consumatore. Se si riuscisse a dimostrare la responsabilità del produttore (e lo dico a prescindere dal caso specifico che stiamo esaminando), tutto sarebbe diverso. Per ottenere questa dimostrazione, occorrerebbero perizie, che quando si parla di veicoli sono sempre costose e di esito incerto. L’articolo 120 del Codice del consumo consente di farle anticipare al produttore quando è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto, ma ciò dev’essere deciso da un giudice e ciò implica che sisia fatta causa al produttore (altra impresa ardua).
Dunque, apparentemente, le norme non offrono tutela. In realtà, sono così perché si basano sul ruolo di vigilanza e tutela che esse stesse attribuiscono alle autorità nazionali, che dovrebbero essere loro a intervenire per far venire a galla i difetti potenzialmente pericolosi, ordinare al costruttore di eliminarli (anche con richiami sugli esemplari già in circolazione) ed eventualmente, in caso di inadempienza, comminare sanzioni penali o amministrative. Per i veicoli, in Italia questa autorità è la Motorizzazione, che però di fatto non è attrezzata per svolgere questo ruolo (anche per problemi di risorse, visti i continui tagli alla Pubblica amministrazione stabiliti dalle leggi finanziarie di anno in anno) e lo svolge nella misura minima indispensabile.

  • Serafino |

    Trasparenza e prevenzione, visitate il nostro sito wwww.autoveloxvallecaudina.it, inviamo una e.mail a quanti si registrano avvisandoli del giorno e dell’ora della presenza dell’autovelox, tra poco anche un sms.

    [risponde Maurizio Caprino] Segnalazione interessantissima: il sito citato è direttamente a cura dei vigili urbani della zona e fornisce anche più informazioni del necessario (riporta anche gli orari degli appostamenti previsti). Quindi, non tutti i Comuni badano soloagli incassi. Certo, l’ideale sarebbe che non solo non ci guadagnassero, ma anche spendesserosulla sicurezza stradale, ma si sa che – dati i vincoli di bilancio – le priorità sono altre (asili, assistenza sociale eccetera).

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