Da un mesetto, l’ambiente delle Polizie municipali è in subbuglio: il 3 agosto il ministero dei Trasporti ha detto la sua sulla scottante questione del compenso da riconoscere alle aziende che noleggiano apparecchi di controllo ai Comuni (principalmente misuratori di velocità, rilevatori di passaggio a semaforo rosso e di transiti abusivi in zone a traffico limitato e corsie preferenziali). Da più di 10 anni molti dicono che è – se non illegale – immorale o comunque inopportuno remunerarle con una percentuale sulle multe comminate, perché sarebbe un incentivo a tendere agguati ai conducenti, a scapito della prevenzione.
Ora anche il ministero si schiera contro i compensi “a percentuale”. Ma alcuni commentatori non ne condividono le argomentazioni giuridiche. Qui di seguito (cliccate su “Read more”) Alberto Gardina, comandante della Polizia locale di Rho (Milano), esprime una tesi più radicale: quello del ministero è solo un parere, che i Comuni possono tranquillamente disattendere.
Comunque sia, di queste cose risentirete parlare molto presto. Perché, se è vero che con l’attività di controllo si dovrebbe fare soprattutto prevenzione, è altrettanto vero che i costi di quest’attività qualcuno dovrà pur pagarli. E di questi tempi non è certo lo Stato, che anzi continua a tagliare i trasferimenti di risorse ai Comuni. Dunque, il problema resta aperto.
Non cambia nulla, almeno per ora, nell’utilizzo degli strumenti elettronici destinati al rilevamento di infrazioni al codice della strada e relativamente alle modalità di pagamento delle aziende proprietarie delle strumentazioni prese a noleggio dai comuni
Possibile ancora, almeno fino a diversa ed ufficiale disposizione emanata del Ministero dell’Interno e delle Prefetture, noleggiare rilevatori di velocità o di infrazioni relative al superamento di limiti di velocità e semaforo rosso
Ancora fattibile anche destinare una parte degli incassi alle aziende proprietarie dei mezzi citati, ricorrendo al sistema della percentuale sugli introiti delle sanzioni accertate o incassate
Hanno infatti per ora semplice valore di atti interni i pareri negativi in merito espressi dal Dipartimento per i Trasporti terrestri Direzione generale per la Motorizzazione ( Divisione VIII ), rispettivamente del 3 e 10 agosto ultimi scorsi ( u.s ), pubblicati negli scorsi e ben commentati da Giuseppe Carmagnini sul sito webVigilare sulla strada
I due atti, dopo avere fissato nel minimo di tre secondi la durata minima del tempo del segnale giallo negli incroci semaforizzati:
- esprimono parere contrario in ordine al noleggio “con percentuale predefinita” sugli introiti contravvenzionali della strumentazione destinata a rilevare le infrazioni al codice della strada;
- precisano che la convalida e sottoscrizione dei verbali deve avvenire ad opera degli organi di polizia stradale, al pari di ogni altra operazione che concorra alla formazione dell’atto;
- riconoscono la possibilità di esternalizzare il solo sviluppo dei rullini fotografici, previo il l’attribuzione al soggetto privato dell’incarico del trattamento dei dati personali per conto di organo della pubblica amministrazione;
- ribadiscono l’incoerenza di dispositivi semaforici regolati sulla velocità dei veicoli, richiamando il codice della strada ed il suo regolamento di attuazione
- evidenziano l’impossibilità di riconoscere validità agli accertamenti di infrazione rilevati da impianti o sistemi che rilevino in contemporanea infrazioni per superamento dei limiti di velocità e del passaggio con il “rosso, magari commutando le due infrazioni;
- sottolineano che l’”elargizione a terzi” di un parte dei proventi contravvenzionali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 208 del codice della strada, in base a criteri determinati a priori, onde fare ricadere tali somme nella voce “ spese di accertamento”;
Ma su quest’ultimo punto il Dipartimento per i Trasporti Terrestri , opportunamente rimanda a pareri “ di organismi più esperti,” riconoscendo correttamente la propria incompetenza in materia “finanziaria”. quale deve considerarsi la destinazione dei proventi delle sanzionial codice della strada.
Tutti i pareri espressi e in commento hannonatura di atti interni, senza efficacia verso il “pubblico”
Infatti sono indirizzati al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale per gli Uffici Territoriali del Governo affinché si arrivi ad una posizione finale destinata destinata ad essere resa pubblica
La risoluzione finale, evidentemente in “gestazione” , dovrà tenere conto del parere di altri organi
Tra questi il Dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizi di Polizia Stradale, competente in ordine alla definizione dei criteri procedura per la formazione dei verbali al cds.
Meglio quindi attendere prima di incorrere in inutili allarmismi e rivedere procedure di gara e destinazione dei proventi già in essere.
Fissare alcuni principi potrebbe però essere utile:
- le spese per il noleggio delle apparecchiature destinate al rilevamento delle infrazioni al codice della strada è opportuno siano inquadrate nella la voce spese di accertamento per infrazioni al codice della strada;
- il noleggio a percentuale delle predette macchine è possibile, ma è opportuno trovi giustificazione in una “motivazione plausibile” legata ad esempio., ad avviso di chi scrive,nella necessità di limitare le spese dell’entein ragione di quanto effettivamente introitato per evitare che la spesa possa essere superiori all’incasso effettivo;
- le procedure di “scarto delle immagini” possono avvenire ad opera dell’impresa proprietarie delle macchine ma dietro secondo precise degli organi di polizia stradalee preferibilmente presso i locali dei comandi degli organi di polizia stradale
A proposito del punto 2 operativamente si suggerisce di attivare in un primo periodo gli impianti e valutare le loro “potenzialità sanzionatorie”, onde stabilire un corrispettivo equo per l’operatore privato ed economicamente non penalizzante per l’ente pubblico, facendo proiezioni e valutazioni in ordine ai possibili costi ed incassi
Sarà forse cosi possibile dimostrare, dati alla mano, che noleggiare con percentuale riconosciuta la proprietario delle apparecchiature limita l’esposizione finanziaria dell’ente
Relativamente al punto 3si potrebbe rilevare come le immagini scartate non contribuiscano a formarel’atto finale ( il verbale da notificare) in quanto non destinate ad essere oggetto di contestazione
Così non è detto che un processo di esternalizzaione non sia del tutto possibile
Meglio comunque attendere un parere certo ufficiale e definitivo magari in attesa la Corte di Cassazione dica la sua in merito