Contro le scarcerazioni facili non basta la revoca della patente

La soluzione sembra semplice: visto che – com’è finalmente diventato chiaro a tutti con gli incidenti di questi giorni – chi causa un sinistro mortale, magari anche perché ubriaco o drogato, difficilmente viene tenuto a lungo in custodia cautelare e che dopo il processo non si realizzano quasi mai le condizioni giuridiche per mandarlo in carcere, facciamo almeno in modo che non guidi più. Ma, con il Codice della strada attuale, non sembra una soluzione praticabile.

 Infatti, l’articolo 120 del Codice della strada prevede sì che la patente venga revocata per mancanza dei “requisiti morali”, ma solo se la condanna è ad almeno tre anni, soglia di fatto irraggiungibile in caso d’incidente stradale.
Qualcuno dirà che, almeno per chi viene fermato più volte mentre guidava sotto l’effetto di alcol o droga, si può “ripiegare” sulla revoca della patente per mancanza dei requisiti psicofisici. Ma non basta essere recidivi: occorre che i medici accertino che il soggetto ha sviluppato una dipendenza da alcol o droga e questo è tutt’altro discorso, più difficile da portare avanti. Infatti, non esistono prassi codificate tra i sanitari abilitati agli accertamenti e i trasgressori finiscono col farsi visitare dai più clementi.
Alla fine, può sembrare che l’unica speranza di revoca sia legata alla patente a punti: alcol e droga – al netto delle “sviste” del decreto Bianchi (ne abbiamo parlato su questo blog e sul Sole-24 Ore la scorsa settimana), che dovrebbero essere neutralizzate a inizio ottobre – comportano la perdita di 10 punti-patente, per cui basterebbe essere beccati due volte per perdere la licenza di guida. Ma di fatto non è così: a parte che esistono i corsi di recupero dei punti, anche chi li perde tutti viene semplicemente invitato a rifare gli esami e consuetudine vuole che ben pochi vengano bocciati. E, per chi proprio fallisce la prova, c’è un appello dopo appena un anno: l’articolo 219, comma 3-bis del Codice consente di ripresentarsi come un qualsiasi diciottenne dopo appena un anno. E meno male: il comma 3-bis fu introdotto nel 2003 per evitare che ci si potesse ripresentare anche il giorno dopo, come accadeva fino ad allora…