#Vasto vendetta – Omicidio stradale, effetti indesiderati

Ora che le notizie sulla tragedia di Vasto sembrano stabilizzarsi, forse una parola si può dire. Se un vedovo (Fabio Di Lello) uccide a colpi di pistola chi (Italo D’Elisa) sette mesi prima aveva ucciso sua moglie (Roberta Smargiassi) in un incidente stradale passando col rosso, forse non è solo perché ci sono persone meno attrezzate di altre a sopportare dolore e sconforto. Forse la tragedia non va archiviata come un qualsiasi fatto di cronaca brutta, cioè indulgendo su emozioni che poi filtrate dai media sembrano tutte uguali, tutte di plastica. Forse è una questione di sistema sanzionatorio:  dopo anni che lo si invocava, forse il reato di omicidio stradale non era la risposta giusta.

Infatti, pare che il vedovo che ieri ha assassinato l’omicida stradale di sua moglie fosse esasperato per il fatto che sette mesi non fossero ancora bastati per dargli giustizia. E l’omicidio stradale è stato introdotto proprio per l’ansia – comprensibile di alcuni e demagogica di altri – di dare giustizia ai parenti delle vittime. Così, forse, si sono alzate le loro aspettative. Per esempio dicendo che ora si va in carcere subito e tacendo che comunque se non ci sono esigenze cautelari chi viene arrestato subito non può che essere rimesso in libertà dal giudice subito dopo.

Inoltre, l’omicida stradale non era stato ancora condannato dopo sette mesi. Anche questo è normale: bisogna quantomeno fare le perizie. Che non sono uno scherzo, soprattutto quando ci sono in ballo pene come quelle previste per l’omicidio stradale.

Il sistema italiano non può reggere questo. Le pene precedenti non hanno fatto sì che si selezionasse la migliore classe di periti possibile e che i magistrati trattassero gli incidenti stradali con lo stesso impegno che mettono per reati professionalmente “qualificanti” come quelli di mafia.

Inasprire le pene non basta per cancellare tutti questi limiti del sistema. Anzi, li evidenzia. E può frustrare le aspettative dei parenti delle vittime, dopo averli illusi facendo leva sul loro desiderio di giustizia, che poi non di rado (e comprensibilmente) ha confini labili col desiderio di vendetta.

  • guido camera |

    Sono d’accordo.
    Questa legge è una chiara espressione di “diritto penale simbolico”: in altre parole, il Legislatore non pensa tanto di risolvere concretamente un problema sociale, ma di dare un segnale di “presenza” rispetto al desiderio di giustizia dell’opinione pubblica.
    Ma le norme che ne nascono non possono poi soddisfare le aspettative della gente, perché contrastano con le fondamenta del nostro ordinamento e della nostra cultura giuridica.
    Aggiungo che questa legge ha il lato negativo di aumentare il tasso di conflittualità processuale, dato che prevede una rilevanza fondamentale al concorso di colpa, ai fini di determinare la pena in concreto.
    Il che si traduce necessariamente in processi molto combattuti, dove può essere difficile arginare il dolore delle parti in causa.
    A mio giudizio sarebbe nell’interesse di tutti investire su norme che incentivino forme di definizione predibattimentali mediante riti alternativi, nel contempo rendendo sempre più tempestivo ed esaustivo il risarcimento dei danni.

  • libero petrucci |

    Lettera inviata a La Repubblica

    Ai sensi dell’art 589 bis c.p., l’omicidio stradale commesso da colui che attraversa l’intersezione con semaforo rosso è punito con la reclusione da cinque a dieci anni (comma 5, n. 2).
    L’art. 381 c.p.p. prevede, in siffatta ipotesi, l’arresto facoltativo in flagranza di reato.
    Detto arresto è possibile anche qualora l’agente si fermi e presti soccorso (il divieto di arresto in siffatta circostanza infatti è limitato alle sole lesioni personali colpose dall’art. 189, d.lgs. 285/1992).
    Questo il sistema dopo l’introduzione del reato di omicidio stradale.
    Non ci dimentichiamo il richiamo dei fautori di questa legge alla asserita tenuità delle pene comminate con la previgente disciplina: per costoro, la nuova normativa avrebbe finalmente punito severamente, e più equamente, i rei di tali condotte.
    Solo che poi la legge va applicata.
    E succede che la piccola discrezionalità che consente l’art. 381 c.p.p (arresto facoltativo) viene immediatamente utilizzata per non procedere ad arrestare la persona che – pur indiziata della condotta criminale – si è fermato e ha chiamato i soccorsi (al netto delle esigenze cautelari, che intervengono dopo l’arresto, in sede di convalida).
    Il reciproco è che i parenti della vittima non vedano questo esito come conforme a diritto, ma come una profonda ingiustizia.
    E decidono che non è la giustizia che serve, ma la vendetta, e di conseguenza agiscono, commettendo un altro reato.
    Però, l’analista deve interpretare e ragionare.
    Così sorge il sospetto che una legge duramente repressiva, e sbandierata come tale da tutti, legislatori, organi di stampa, associazioni, con la sparuta e silenziata opposizione di pochi avvocati, dei quali mi onoro di fare parte (avendo promosso un convegno in materia), che sostenevano che era una legge dettata poco dalla testa e molto dal populismo (del quale si accusano sempre gli altri, ma le legislazioni speciali e di emergenza cosa le detta?) e che una legge così pesante avrebbe creato seri problemi nella sua concreta applicazione (in fondo si parla sempre di reati colposi), abbia concorso alla aspettativa, nel cittadino, non di giustizia ma di vendetta.
    Imprimendo nella vittima del reato cioè la convinzione che la mano dello Stato sarebbe stato il suo pugno vendicatore (un po’ quello che accade con la pena di morte).
    Solo che, come è avvenuto, quando lo Stato non si fa giustiziere, ma fa il suo mestiere di amministratore della giustizia e non della vendetta privata, il privato si sente leso nel suo diritto di ottenerla, quella vendetta (in fondo non gli avevano assicurato che d’ora in poi le cose sarebbero cambiate?).
    E capita così che si senta in animo di procedere per conto suo.
    Il legislatore dell’omicidio stradale ha creato una aspettativa di questo genere, facendo leva – per ragioni di consenso politico – sugli aspetti più ancestrali dell’animo umano (la famosa pancia).
    Sulle vicende di Vasto, l’esame di coscienza deve per primo farlo il Parlamento italiano, che chiamato a un pensiero forte, vi ha rinunciato.
    Come, ahimè, troppo spesso accade.
    Cordialità,
    Avv. Libero Petrucci

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