Vent'anni fa, quando frequentavo la scuola di giornalismo, m'insegnarono che smentire bufale e leggende metropolitane serve a poco: si possono smentire finché si vuole, ma prima o poi riaffioreranno. Oggi che c'è il web come strumento micidiale per rilanciarle va forse anche peggio. E allora usiamolo per rilanciare anche la smentita. La merita la sentenza del giudice di pace di Casarano (Lecce) che, avendo "smontato" il Tutor, ora campeggia sulla homepage di repubblica.it.
Ovviamente non ce l'ho tanto col mio collega cronista locale, il cui compito è soprattutto intercettare le notizie che sono o sembrano interessanti e non può materialmente avere tutti gli strumenti per commentarle tutte come si deve. Il problema è il giudice, che dovrebbe prima leggere le norme in base alle quali è chiamato a decidere e poi farsi un convincimento. Questo è il tipico esempio, perché il giudice ha annullato un verbale per eccesso di velocità rilevato dal Tutor ritenendo applicabile una tolleranza addirittura del 15% anziché del consueto 5%. Lo stesso errore (non chiedetemi se commesso in buona o cattiva fede) tre anni fa da un suo collega di Viterbo e poi abbondantemente circolato sul web come oro colato, come da copione. Eppure basterebbe leggersi la norma per capire che il 15% di tolleranza si applica ai soli controlli "presuntivi" fatti in base all'orario stampigliato sul biglietto del pedaggio. Controlli introdotti nell'86 dall'allora ministro dei Lavori pubblici Franco Nicolazzi (finito male per tutt'altre ragioni, sempre legate ai lavori pubblici) e di fatto mai attuati (figuriamoci adesso, in tempi di Tutor e Telepass).
Più interessante un altro principio che emerge dalla sentenza di Casarano: in materia di Tutor la competenza può spesso essere del giudice del luogo di residenza del trasgressore. Infatti, visto che la violazione riguarda la velocità media tenuta su un certo tratto, è difficile localizzare il punto esatto dove la violazione si è concretizzata, se l'inizio e la fine del tratto si trovano sotto la giurisdizione di due diversi uffici del gdp (cosa non rara, perché di solito ogni provincia ne ha più di uno). Questa indeterminatezza, secondo il giudice di Casarano, fa scattare la competenza nel luogo di residenza del trasgressore.
Tuttavia, questa è solo una delle possibili interpretazioni. Si potrebbe argomentare anche che sia competente il giudice del luogo dove finisce il tratto su cui è stata accertata l'infrazione: trattandosi di velocità media tenuta su un determinato pezzo di strada, la violazione si concretizza appunto alla fine col passaggio sotto il secondo portale di rilevazione (che ufficializza il tempo di percorrenza su quel tratto), perché sino a quel punto il conducente potrebbe rallentare o in teoria addirittura fermarsi per evitare che eventuali sforamenti fatti nei chilometri precedenti diano poi origine a un'infrazione rilevata. Questa è l'impostazione seguita dai ministeri delle Infrastrutture e dell'Interno ed è stata usata lo scorso inverno per "salvare" il Tutor dalla "regola del chilometro" introdotta dalla riforma del Codice.