L’Antitrust colpisce tutti. Ma va svegliata. E non si occupa di sicurezza

Me l'aveva detto Raffaele Caracciolo: l'introduzione delle norme contro le pratiche commerciali scorrette sarebbe stata un'arma vincente per l'automobilista- consumatore e anche per chi lo tutela. Era l'inizio del 2008, quindi pochi mesi dopo l'entrata in vigore di queste norme (Dlgs 146/07), avvenuta in sordina nella quiete agostana. E ne avevamo parlato di corsa, un venerdì sera tardi, uscendo dallo studio televisivo di "Mi Manda Raitre". Quindi avevo sottovalutato la segnalazione.

Qualche mese fa Raffaele, che cura il settore auto per l'Adiconsum, si è preso la "rivincita": ha finito di esaminare tutti i provvedimenti presi dall'Antitrust dal 2002 su questioni che riguardano l'automobilista-consumatore e ha dimostrato che il bilancio non solo è positivo, ma lo è diventato particolarmente proprio dal 2007 in poi. I numeri che lo dimostrano sono riportati nello studio pubblicato sul sito Adiconsum. In sostanza, l'aver introdotto nel Codice del consumo il concetto di pratica commerciale scorretta ha messo l'Antitrust in grado di colpire un po' ovunque: basta che un'azienda nasconda o non mostri correttamente al cliente un aspetto del suo prodotto che potrebbe spingere questi a rinunciare all'acquisto e la sanzione arriva inesorabile. Così sono arrivate sanzioni per un ampio spettro di comportamenti: dal materiale pubblicitario che non spiegava a dovere una controindicazione di una campagna di finanziamento agevolata fatta da un costruttore alla mancata informazione sulla paralisi del traffico sul Passante di Mestre inaugurato pochi mesi prima e ritenuto la panacea per i mali del nodo di Venezia (anche se in questo caso i gestori hanno fatto ricorso e hanno vinto).


Chiariamo che c'è ancora tanto da lavorare. Soprattutto sul fronte della sicurezza, dove in teoria le norme (europee) ci sono, ma non esiste ancora (in tutta Europa, per la verità) un'autorità nazionale in grado di applicarle seriamente, facendo abitualmente indagini autonome sui difetti potenziali dei veicoli  e quindi costringendo i costruttori a lanciare campagne di richiamo anche quando a loro non garba. A mia memoria, finora un richiamo è stato imposto due sole volte: una nel 2002 per ordine addirittura di un tribunale sotto la pressione di Altroconsumo, l'altra l'anno scorso, quando riuscì a muoversi con decisione anche l'organo deputato (la Motorizzazione), anche se un po' troppo alla chetichella.

Sulla tutela degli acquisti, invece, l'Antitrust ha effettivamente fatto tanto. Senza limitarsi a colpire solo i più deboli, come singoli concessionari. Forse nessuno credeva che ce l'avrebbe fatta anche a livelli più alti, se è vero che grandi operatori (sia tra le case automobilistiche sia tra la stampa di settore) si sono fatti sanzionare più volte e anche per fattispecie gravi come clausole vessatorie e pubblicità ingannevole: probabilmente contavano sul fatto che nessuno si accorgesse delle loro magagne. Infatti, il limite più grosso che emerge dall'analisi di Raffaele Caracciolo è che la maggior parte delle volte l'Antitrust è intervenuta su denuncia dei cittadini (o di addetti ai lavori "camuffati" da semplici cittadini, visto che l'autorità ben difficilmente si muove di propria iniziativa nel nostro campo).

  • Raffaele |

    caro Nicola, il tempo medio per una decisione di sanzione dell’Antitrust e’intorno ai 200 giorni. Per questo consigliamo sempre di presentare reclamo all’antitrust contestualmente all’azione legale, perché il giudice, a fronte di una decisione meticolosamente argomentata dell’antitrust, ha la strada spianata.
    Per gli operatori professionisti si e’ spuntata l’arma del “mi faccia causa”, certi che il consumatore tenda a rinunciare, intimorito dai tempi e dai costi di un’azione legale. Le sanzioni imposte dall’Antitrust, applicando la legge, sono certe, rapide, e pesanti, e non comportano costi per il ricorrente.

  • Nicola Giardino |

    Maurizio, per completare la tua segnalazione è opportuno ribadire ai lettori che la denuncia all’Antitrust, se provata, porta a a carico del trasgressore un provvedimento di tipo amministrativo e non risarcitorio nei confronti del danneggiato/denunciante. L’Autorità del garante non è un tribunale ma un organo amministrativo che colpisce i trasgressori. Per farsi indennizzare il consumatore deve sempre rivolgersi alla Magistratura ordinaria. Con i tempi non certo brevi.

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