Come volevasi dimostrare. Nonostante la piccata reazione dell'importatore italiano ai miei dubbi sulla legittimità dell'uso del Segway, il problema si pone. Non solo perché la Segway Italia continua a citare una nota ministeriale che darebbe il via libera almeno su marciapiedi, aree pedonali e piste ciclabili al famoso "monopattino elettrico" a due ruote affiancate nato a New York, classificandolo come pedone. Ma anche perché la direzione generale della Motorizzazione ora nega di aver preso decisioni sul Segway.
Avevo interpellato direttamente la direzione generale per tre motivi:
1. come avevo fatto notare subito, la nota che darebbe il via libera al Segway non viene pubblicata integralmente sul sito dell'importatore;
2. so che le aziende che commercializzano prodotti di controversa utilizzabilità a volte sventolano pezzi di carta ufficiali o para-ufficiali ottenuti in modo non pienamente trasparente (i meccanismi ve li avevo spiegati qui);
3. la recente morte del proprietario della Segway, caduto in un burrone proprio mentre era alla guida del mezzo, autorizza qualche dubbio in materia di sicurezza.
Ora la Motorizzazione mi fa sapere che "non ha ancora assunto decisioni, stante la complessità della tematica e l’esigenza di coinvolgere Amministrazioni centrali (in primis, il ministero dell’Interno) e locali (in particolare, l’Anci)" e aggiunge altri elementi che confermano i miei dubbi (potete vederli in calce a questo post). In particolare, si fa capire che sarebbe probabilmente corretto seguire altri Paesi Ue considerando il Segway come un ciclomotore (cosa che però presumibilmente lo affosserebbe sul mercato, dati gli obblighi di assicurazione, targatura e casco).
A questo punto, se la Segway Italia ha davvero una nota ministeriale che contraddice queste affermazioni, per cortesia la tiri fuori. Ne darò conto, pur confermando tutte le mie perplessità sulla circolazione del Segway in mezzo ai pedoni. Anche se risultasse lecita.
Si tratta di definire l’eventuale inquadramento di tali macchine tra i veicoli (presumibilmente, tra i ciclomotori: articolo 59 C.d.S. “Veicoli con caratteristiche atipiche”); nonché, per altro verso, di valutarne con la massima attenzione l’impatto sulla circolazione pedonale ove ne fosse consentito – è stato richiesto dalla Rete di commercializzazione – il transito sui marciapiedi (come i veicoli per uso di bambini o invalidi: articolo 196 Regolamento C.d.S.).
Perciò, al momento, si sta raccogliendo materiale illustrativo ed esplicativo dagli altri Stati membri della U.E. onde acquisire le loro esperienze e prendere conoscenza di eventuali determinazioni.