Certo, ogni controllo di velocità deve essere visibile e presegnalato. Ma gli agenti non hanno alcun obbligo di riportare nel verbale il fatto che la postazione di controllo era regolarmente presegnalata. Lo si capisce dalle pieghe della sentenza con cui la settimana scorsa la Cassazione ha ribadito che tra il segnale e l’apparecchio non ci devono comunque essere più di quattro chilometri.
Dunque, chi cerca cavilli non ha molte speranze di presentare un ricorso in cui lamenta che nel verbale la presegnalazione non era menzionata, salvo trovare un giudice di pace ben disposto. Però ci sono casi in cui citare la presegnalazione può non essere solo un cavillo.
Infatti, non è rarissimo che lo stato dei luoghi renda difficile rispettare le composite regole sulle distanze (soprattutto minime) obbligatorie tra cartello di presegnalazione del controllo, segnale di limite di velocità e postazione. Quindi è già accaduto che – magari per questione di soli pochi metri o addirittura centimetri – siano stati annullati verbali di infrazioni per le quali era stato dimostrato che quelle distanze non erano state rispettate. Un robusto contenzioso, per esempio, ha riguardato la zona di Isernia, con sentenze indicative.