Chi lo ha detto che i richiami riguardano solo auto, moto e mezzi pesanti? Possono riguardare anche le bici: lo dimostra il caso di una pieghevole b’Twin, venduta da Decathlon e quindi potenzialmente diffusa. Trattandosi di un richiamo, il difetto che c’è alla base è grave. E infatti si parla del manubrio che cede, mettendo a rischio di caduta.
Ma che cosa succederebbe se un ciclista cadesse e fosse investito da un veicolo a motore? Il conducente di quest’ultimo finirebbe nei guai? Non necessariamente: la Cassazione ritiene che, quando un utente debole (pedone, ciclista) finisce sotto un veicolo a motore, bisogna valutare se l’evento era imprevedibile. Cerchiamo di spiegare con qualche esempio.
In sostanza, quando si passa vicino a un marciapiede pieno di gente, va da sé che bisogna essere più prudenti del solito. Ma, quando un suicida si butta improvvisamente sotto un’auto con un gesto che – anche osservando la persona fino a un attimo prima – era imprevedibile, non ci sono responsabilità. O, quantomeno, non c’è una responsabilità esclusiva: potrebbe essercene una parziale qualora, per esempio, la velocità fosse molto elevata, ma non è nemmeno detto perché il nesso causale va valutato caso per caso.
Una caduta da una bici dovrebbe essere inquadrata in fattispecie del genere: parliamo di una situazione in cui una persona un attimo prima pedala normalmente e quello dopo si ritrova per terra.