Se si dovessero spiegare per bene tutti gli aspetti delle nuove regole europee sulle patenti, in vigore da oggi, ci vorrebbe un libro. E forse neanche basterebbe: a parte il caos del periodo transitorio da oggi al 2 febbraio, ci sono altre questioni controverse. Come le decurtazioni di punti per i minorenni: le nuove regole da un lato stabiliscono esplicitamente che i punti si perdono su tutte le patenti, dall’altro però puntualizzano che per i conducenti minorenni che commettono infrazioni da ritiro, sospensione o revoca non si applicano queste misure, bensì la revisione della licenza (cioè bisogna rifare gli esami).
Per la verità, il nuovo articolo 219-bis del Codice parla pure di decurtazioni per i minorenni. E sembra differenziarle rispetto alle sanzioni accessorie, perché introduce la revisione al posto di ritiro, sospensione o revoca. Una sostituzione che nasce dal fatto che – per principio generale del diritto amministrativo – le sanzioni accessorie non si possono applicare ai minorenni. E questo è certo. In teoria resta il dubbio sulle decurtazioni, sulla cui natura non esiste alcuna norma.
Inizialmente (2003) gli esperti attribuivano alle decurtazioni una natura cautelare, che le rende quindi applicabili anche ai minorenni. Ma negli ultimi anni la Cassazione le ha più volte definite come sanzioni accessorie e quindi inapplicabili come ritiro, sospensione e revoca.
Le nuove regole sembrano cozzare con l’ultimo indirizzo prevalente della Cassazione e le forze dell’ordine, salvo interpretazioni contrarie, dovrebbero procedere a decurtare i punti anche ai minorenni. Pazienza se poi arriveranno tanti ricorsi e se poi la Cassazione confermerà la sua linea sconfessando il Codice.
Quindi, i minorenni difficilmente dovrebbero vedersi confermata la decurtazione. Ma se commettono un’infrazione di quelle gravi (da ritiro, sospensione o revoca, come eccesso di velocità oltre 40 km/h, sorpassi pericolosi, alcol, droga eccetera) devono rifare gli esami.