Intendiamoci subito: questa è solo una maledetta vicenda di cavilli, di norme scritte male. Ma ciò non toglie che condanne, processi e sanzioni amministrative per guida in stato di ebbrezza accertata nell’ultimo anno e mezzo siano a rischio, se il tasso alcolemico è stato rilevato con un etilometro nel Nord Ovest: gli apparecchi sottoposti a verifica da gennaio 2010 nel laboratorio "distaccati" di Milano potrebbero non avere i requisiti formali per poter essere utilizzati a fini sanzionatori.
Dal punto di vista strettamente tecnico, non ci sono indizi di anomalie nell’attività del laboratorio. Il problema è esclusivamente giuridico, legato alla regolarità delle procedure con cui è stata decentrata l’attività dell’unico laboratorio prima esistente, quello di Roma.
Il decentramento, partito appunto a gennaio 2010, si rese necessario dati i tempi lunghissimi (denunciati per la prima volta dal Sole-24 Ore il 21 maggio 2008) necessari per sottoporre gli etilometri alle verifiche necessarie per poter operare: l’articolo 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada impone l’omologazione del prototipo e, per ogni esemplare dello stesso tipo, una visita primitiva (una verifica di funzionalità e precisione prima dell’immissione in uso) e visite periodiche (verifiche annuali). Tutta quest’attività viene espressamente affidata dalla norma al Csrpad (Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi), organo centrale nell’ambito della Motorizzazione (con sede a Roma).
Il sospetto è che questo dettaglio non sia stato adeguatamente considerato quando, dopo aver potenziato il Csrpad (si veda «Il Sole-24 Ore» del 20 ottobre 2008), per tener testa alla crescente diffusione degli etilometri tra le forze dell’ordine (ancora oggi al Csrpad ci sono Comuni romagnoli con apparecchi "in coda" da giugno, quindi non utilizzati nella cruciale stagione estiva), si allestirono laboratori "satellite" in due Cpa (Centri prova autoveicoli, sempre della Motorizzazione): da gennaio 2010 quello di Milano e quest'estate anche quello di Catania (che è esente da problemi perché nel frattempo alla Motorizzazione hanno aggiustato il tiro).
Infatti, inizialmente Milano fu autorizzata (nota RU 103966, firmata dal direttore generale della Motorizzazione il 1° dicembre 2009) a effettuare anche visite primitive, nonostante la formulazione letterale dell’articolo 379 la demandasse al Csrpad. Ciò mette a rischio gli etilometri messi in uso per la prima volta da gennaio 2010 da corpi di polizia con sede nel Nord-Ovest, che la nota indirizzava espressamente al Cpa di Milano.
Meno delicata la situazione per le visite periodiche, che l’articolo 379 affida sempre al Csrpad, ma «secondo i tempi e le modalità stabiliti» dai ministeri di Infrastrutture e Salute. Ciò lascia spazio a provvedimenti che designino altre strutture (come i Cpa) in qualità di laboratori coordinati.
Ma anche sotto questo profilo sembra esserci qualche buco: la nota del 1° dicembre 2009 fissava disposizioni valide fino al 30 giugno 2010, dopodiché non risultano ulteriori atti a coprire il periodo dal 1° luglio successivo. Appaiono dunque a rischio anche gli etilometri sottoposti a "revisione" annuale da quella data a Milano. Questa situazione si è protratta fino all’8 agosto scorso, quando il direttore generale della Motorizzazione (RU 23622) ha ufficialmente designato come laboratori coordinati quelli di questi due Cpa.
La nota dell’8 agosto è significativa anche perché non parla più di visite primitive, confermando implicitamente che esse restano sempre di competenza del Csrpad.
A questo punto, è prevedibile che tutto ciò abbia ripercussioni perlomeno sui processi in corso (la guida in stato di ebbrezza è reato, tranne – dal 30 luglio 2010 – quella con tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,8 grammi/litro, che è è stata depenalizzata). Eventuali vizi possono essere rilevati direttamente dal giudice (se informato della questione), senza necessità di instaurare un ulteriore contenzioso.
Più complicata la questione per i processi già chiusi e per le sanzioni amministrative (quelle per gli stati di ebbrezza con tasso tra 0,51 e 0,8, depenalizzati dal 30 luglio 2010 con la riforma del Codice): la Cassazione ha un indirizzo piuttosto restrittivo nel riconoscere l'annullamento di accertamenti effettuati con apparecchi formalmente non in regola quando il trasgressore ha già pagato e sarebbe stato già prima in grado di riconoscere l'irregolarità, anche in astratto. Quest'indirizzo è stato mantenuto in varie sentenze (Scarica Cassazione su no restituzione multe illegali) su una controversa vicenda di infrazioni semaforiche rilevate a Torre Annunziata.
Ulteriore incognita in sede di processo o di contenzioso sta nella testimonianza che l'organo di polizia porterebbe davanti al giudice: per difendere l'accertamento, è immaginabile che venga chiamata in causa la Motorizzazione, che non potrà che testimoniare che i propri laboratori sono effettivamente affidabili (e non abbiamo ragione per dubitarne), aldilà degli inciampi procedurali. Probabilmente sarebbe anche citata una circolare del '91 (quindi antecedente all'articolo 379 del Regolamento, che è del '92), in cui – ai fini delle verifiche sui pochissimi etilometri in uso all'epoca - i Cpa venivano equiparati al Csrpad.
Insomma, da una parte c'è la forma e dall'altra la sostanza. Ma, proprio sotto quest'ultimo punto di vista, va ricordato che l'affidabilità dei laboratori ministeriali e l'ok che un etilometro può aver avuto in questa sede non significano che l'etilometro stesso sia infallibile: significano solo che l'apparecchio funziona bene, ma non sciolgono i dubbi sulla validità del suo principio di funzionamento. Ci sono anche perizie che sollevano il problema: risalire dall'alcol trovato nel fiato a quello davvero presente nel sangue (unico parametro utilizzabile per punire il conducente) può essere aleatorio.