Ma lo sapete che gli autisti di bus urbani possono legalmente usare il cellulare? Quindi sanno di polverone le reazioni ufficiali di queste ore al video di Repubblica che ritrae un conducente romano mentre usa due telefonini guidando con l'unica cosa che gli resta (i gomiti). Certo, ha ragione la presidente della Regione quando parla di "fatto gravissimo". E fanno bene i colleghi di Repubblica a commentare che sono tanti gli autisti di bus che capita di vedere per strada mentre sono intenti a telefonare. Però qualcuno dovrebbe ricordare dove sta il vero scandalo: nella deroga che l'articolo 173 del Codice della strada concede ad alcune categorie.
E allora rivediamo un po' la norma e anche com'è stata ufficialmente interpretata.
Il divieto di usare cellulari (senza auricolare o vivavoce) e cuffie sonore è sancito dal comma 2, che però esenta i conducenti di veicoli di forze armate o di polizia, di mezzi di soccorso o di servizio stradale e pure di quelli adibiti a "trasporto persone in conto terzi". Questi ultimi sono appunto i bus, ma a qualcuno era venuto il dubbio che la norma si riferisse solo a quelli di aziende private. Ma giusto dieci anni fa, il 9 maggio 2001, il ministero dell'Interno diramava la circolare prot. n. M/2413-28, con cui interpretava il comma 2 nel senso di consentire l'uso di apparecchi telefonici, durante la guida, da parte dei conducenti di autobus di linea urbana per trasporto di persone". Più chiaro di così…
Ora, la cosa si presta a molte riflessioni. La prima è che, in mezzo al mare di modifiche del Codice della strada fatte anche nell'ultimo decennio, tutti si sono dimenticati di adeguare l'articolo 173 alla moderna tecnologia: le deroghe nascevano per consentire l'uso di telefoni di servizio (necessari a comunicare la propria posizione, non a parlare con gli amici, ma tant'è: non si possono fare distinzioni su questo) quando non esistevano i sistemi bluetooth e i costosi vivavoce dell'epoca funzionavano malissimo. Non sarebbe il caso di fare un bel giro di vite adesso che la tecnologia ci assiste? Tanto più che parliamo di veicoli con a bordo tanti passeggeri, per giunta senza cintura (il che vale anche per i bus granturismo come quello li linea Roma-Potenza che si è ribaltato poche ore fa sull'Autosole con una dozzina di feriti di cui tre gravi, perché lì le cinture sono obbligatorie dal 2006 ma nessuno le allaccia).
Si può obiettare che l'autista romano stava usando ben due telefoni, tenendo impegnate entrambe le mani. Quindi, se proprio non fosse possibile punirlo applicando letteralmente l'articolo 173, ci sarebbe di scorta l'articolo 141 (lo stesso della velocità pericolosa, ma al comma 2), che impone di conservare sempre il controllo del veicolo, cosa evidentemente impossibile senza mani. Sia come sia, entrambe le norme non prevedono maxi-sanzioni: andiamo dai 39 ai 76 euro, con decurtazioni di appena cinque punti e solo per il 173 (il 141 comma 2 non ne prevede affatto).
Come facciamo a ipotizzare un licenziamento per uno che ha violato divieti sanciti dal Codice in modo così blando? oppure un pm sarà tanto bravo da configurare un'accusa penale di attentato alla sicurezza dei trasporti?