Salvo interpretazioni ministeriali contrarie, domani della riforma del Codice della strada entra in vigore pure l'obbligo di esibire al medico abilitato al rinnovo della patente anche un certificato che attesta di quali malattie soffre o ha sofferto l'interessato. Un aggravio burocratico che rientra dopo un quindicennio ed è reso necessario dal fatto che il medico abilitato non conosce il guidatore e quindi può farsi sfuggire malattie tali da precludere la guida. Ma la norma appare vaga e bisognosa di chiarimenti ministeriali.
Il punto più critico è quale medico potrà compilare questi certificati. La legge parla laconicamente di "un medico di fiducia", che in teoria potrebbe essere scelto pure cinque minuti prima sotto l'ombrellone. Senza che sia a conoscenza dei precedenti dell'interessato. Il quale, a questo punto, potrebbe scegliere uno sconosciuto proprio perché gli può occultare malattie incompatibili con la guida e non riscontrabili a vista (l'epilessia, per esempio). Tra l'altro, la norma non impone a questo medico di fiducia nemmeno di visitare il paziente. E come la mettiamo con la responsabilità di questo medico? Sanzioni specifiche non sono previste dalla riforma e sembra difficilmente applicabile qualche ipotesi di reato, non essendo imposto né l'obbligo di visita né quello di conoscere da tempo il paziente. Riusciranno i ministeri a metterci qualche pezza in una circolare, giusto per evitare che anche questo nuovo adempimento si trasformi in qualcosa di meramente burocratico e lasci in giro le patenti facili che con la riforma si volevano eliminare?