Se il Comune bara al semaforo, potere ai prefetti e filmati al posto delle foto

L’altro giorno vi ho promesso qualche idea per superare il caos sui controlli automatici ai semafori e –soprattutto – la reciproca e insanabile diffidenza che vedo crescere tra controllori e controllati. I problemi sono prevalentemente l’ubicazione degli apparecchi di controllo (a volte si scelgono incroci non in base alla pericolosità, ma al numero di infrazioni che si commettono, in modo da massimizzare gli incassi) e il rischio che il doppio scatto che le fotocamere devono fare per documentare ciascuna violazione non basti a far emergere eventuali situazioni in cui il guidatore sia stato costretto a passare col rosso (per esempio, l’essere totalmente condizionati dal traffico circostante e lo spostarsi per fare strada a un veicolo che passa a sirene spiegate). Su quest’ultimo punto, peraltro, verte la discussa sentenza 27414/09 della Cassazione, quella che la settimana scorsa ha affermato che persino i controlli automatici dovrebbero avvenire in presenza di agenti.

Quanto alla scelta degli incroci, sarebbe bene che venisse fatta nell’ambito di un elenco di punti pericolosi fissato dal prefetto sulla base di studi seri portati avanti dagli organi di polizia (com’è dall’autunno 2002 per i controlli automatici di velocità, anche se per un bel po’ alcuni prefetti sono andati avanti con superficialità e gli studi seri sono perlopiù cominciati l’anno scorso dopo la direttiva Maroni). Se questa proposta non vi suona nuova, sappiate che se ne parlò nel 2007, quando un ufficio del ministero dell’Interno scrisse proprio che dovevano scegliere i prefetti; ma non era un suggerimento o un auspicio, bensì un errore di lettura della legge 168/02 (che riguardava solo i controlli su velocità e sorpassi, non quelli sui semafori) e quindi cadde nel dimenticatoio.

Quanto alle foto, oggi non ce n’è più bisogno: rispetto al 2003-2004 (periodo a cui risalgono l’attuale normativa e gran parte delle omologazioni), oggi sul mercato sono arrivati anche apparecchi dotati di telecamere in grado di documentare istante che cosa sucdede all’incrocio. Inoltre, mi risulta che si stanno studiando anche telecamere da abbinare ai rilevatori che oggi funzionano con fotocamera (e ovviamente da omologare prima di metterle in funzione). Quindi si potrebbe imporre per legge che i rilevatori possano avere solo la telecamera, lasciando ai Comuni un paio d’anni di tempo per adeguarsi nel modo più indolore possibile: alla scadenza, nessun apparecchio con macchina fotografica dovrebbe più essere consentito.

Vi piacerebbe se si facesse così? Sappiate che per ora è solo un’illusione: il corposo Ddl sulla sicurezza stradale in discussione al Senato al momento non contiene nulla di tutto ciò ed è difficile che possa venire integrato a questo punto del suo iter, pena un ulteriore allungamento dei suoi tempi di approvazione.

  • antonio menegon |

    Bene Giancar
    Vedo che “aggredisce le ipotesi su cui formo i miei ragionamenti. Un percorso assolutamente logico,legittimo, sollecitato, che stimola al confronto.
    Non ricostruisco la storia della sentenza, dando per scontato che tutti possano accedervi.
    Siccome però la sentenza e molto lunga estraggo i passi decisivi.
    Deduco che la Corte Costituzionale volutamente ha analizzato in maniera restrittiva,le varie domande pervenute, dando un segnale, ma evitando di minare in maniera esagerata dei provvedimenti adottati dal potere esecutivo in estensione temporale di norme a tutela dell’ordine pubblico, pur in evidenza di incostituzionalità.
    Una solidarietà tra poteri di cui si capisce e si accetta la natura.
    Tuttavia il perdurare oltre ogni ragionevole attesa di una degenerazione amministrativa unita ad una degenerazione dei diritti costituzionalmente garantiti, mi ha già da tempo
    indotto ad argomentare rompendo la solidarietà .
    Non risponda a questa Giancar. Tocca a Lei meditare
    Antonio Menegon
    ecco i passi qualificanti
    9.2.— Fondate sono, invece, le censure di violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della
    irragionevolezza della disposizione, nel senso che essa dà vita ad una sanzione assolutamente sui generis,
    giacché la stessa – pur essendo di natura personale – non appare riconducibile ad un contegno
    direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica
    norma relativa alla circolazione stradale.
    L’art. 126-bis, comma 2, invece, intervenendo in materia diversa dalla responsabilità per il pagamento di
    somme e in una ipotesi di sanzione di carattere schiettamente personale, pone a carico del proprietario del
    veicolo, solo perché tale, una autonoma sanzione, appunto, personale, prescindendo dalla violazione, al
    medesimo proprietario direttamente ascrivibile, di regole disciplinanti la circolazione stradale.
    9.2.2.— È pur vero che in più occasioni questa Corte (ordinanze nn. 323 e 319 del 2002 e n. 33 del 2001)
    ha affermato che la responsabilità del proprietario di un veicolo, per le violazioni commesse da chi si
    trovi alla guida, costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle
    norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale, operante, in particolare, nel caso
    del fermo amministrativo del veicolo, anche quando sia di proprietà di terzi (art. 214, comma 1- bis, del
    codice della strada). Nondimeno, deve rilevarsi che nelle ipotesi prese in considerazione dalla citata
    giurisprudenza si versava pur sempre in tema di sanzioni aventi il carattere della patrimonialità e dunque
    suscettibili d’essere oggetto del regime della solidarietà passiva coinvolgente il proprietario del veicolo.
    Ed infatti con l’irrogazione della sanzione del fermo amministrativo del veicolo non si incide sulla
    “persona” del proprietario, giacché la norma «si limita a sottrargli la disponibilità, per un tempo limitato,
    di un bene patrimoniale» (ordinanza n. 282 del 2001), determinando così una compressione soltanto di
    quelle facoltà di “godimento” della res che ineriscono al diritto di proprietà.
    Nella fattispecie ipotizzata dall’art. 126-bis, invece, assume preponderante rilievo il carattere schiettamente personale della sanzione che viene direttamente ad incidere sull’autorizzazione alla guida.

  • giancar |

    Egregio ingegnere,
    lungi da me dipingere lei o altre persone a lei vicine come coloro che “mettono il bastone tra le ruote” per vanificare i controlli stradali e la sicurezza stradale. Nessun attacco personale è stato da me sferrato contro la sua persona negli interventi sopra riportati. Basta leggere, non altrettanto sembra aver fatto lei nei miei confronti
    Credo che il dott. Caprino ci ospiti per avere dei contributi di idee (anche da parte di anonimi quale io sono) non per creare una tribuna dove i vari intervenuti possano acquistare visibilità personale.
    Semplicemente vo affermando e anche ora ribadisco che in italia siamo immersi un buonismo generalizzato, sempre tendente a giustificare il contravventore, a tutto danno e discapito di coloro che sono le vittime della strada.
    Da noi sembra impossibile ottenere un controllo stradale efficiente ed efficace atto a scoraggiare coloro che anche in modo reiterato mettono in pericolo e a repentaglio la vita degli altri utenti della strada.
    Personalmente sono convinto che anche le iniziative intraprese dai comitati dei “contravventori” e da alcune associazioni dei consumatori oltre ad un sistema di giustizia basato su giudici che lavorano a cottimo non contribuiscono affatto a razionalizzare ed incentivare la sicurezza stradale.
    Mi sembra che anche lei ingegnere, con le sue iniziative non sempre riesce a fare chiarezza sul mondo del controllo stradale.
    Cosa significa infatti “tra i vari miei scritti riferisco come la Corte Costituzionale con sentenza 27 del 2005 ha implicitamente riconosciuto la detrazione dei punti della patente, quale provvedimento restrittivo della libertà delle persona (?) in violazione dell’art 3”
    La corte costituzionale con la sentenza n. 27 ha semplicemente ribadito che la legge sulle sanzioni amministrative, 689/198, prevede la personalità della responsabilità amministrativa (in analogia a quella penale) e ha dichiarato incostituzionale la sola decurtazione dei punti a carico del proprietario del veicolo (non la sanzione amministrativa prevista dall’art. 180 cds) qualora questi ometta di comunicare i dati del conducente per una data violazione. Tutto qui.
    Ecco perché probabilmente i vari GdP hanno “glissato” sulle sue affermazioni riguardo la libertà personale violata. Probabilmente si sono resi conto che aveva preso una cantonata.

  • antonio menegon |

    Giancar
    Non amo le contrapposizioni personali, credo al confronto delle idee anche quando espresse in forma anonima. Ho difeso al tempo su Giallo Fastidio la facoltà di suoi interventi, pur provocatori.
    Tuttavia
    C’è gente che si getta pesce per mettere i bastoni tra le ruote e stando ai risultati ci riesce perfettamente, e una frase denigratoria indirizzata all’offesa della persona, nulla che fare con il confronto delle idee.
    Ritengo Marcon e Menegon, certamente identificabili come prodotti ittici, mentre Giancar è non identificabile. Uno squilibrio con qualche risvolto di credibilità.
    I tempi di giallo.
    Non c’è dubbio che i tempi del giallo siano stati uno strumento, così come uno strumento sono state le omologazioni in violazione del disposto di cui al 41/10.
    Pensare che il giallo assorba tutti gli aspetti della vicenda, evidenzia staticità di pensiero.
    Tra i vari miei scritti riferisco come la Corte Costituzionale con sentenza 27 del 2005
    ha implicitamente riconosciuto la detrazione dei punti della patente, quale provvedimento restrittivo della libertà delle persona in violazione dell’art 3.
    Io ho evidenziato che l’art. 13 della Costituzione prevede che, qualsiasi compressione della libertà personale avvenga per atto motivato dell’autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge.(autorità giudiziaria alla fine di un processo penale)
    Tutti i GDP cui ho proposto il quesito hanno glissato senza rispondere in lesione del c.p.c che vincola il giudice a rispondere alla domanda della parte, anzi a tutta la domanda della parte. Ecco un altro piano intersecante.
    La scorciatoia ha vantaggi immediati di supplenza all’insipienza esecutiva, nel lungo periodo solo deriva e svantaggi preponderanti.
    Sono in procinto di presentare la stessa domanda in via incidentale nel ricorso presentato dal Comune contro la sentenza del GDP di Bassano favorevole al ricorrente e sostenuta dalla CTU dell’ ing Lucio Pardo. Fuochi d’artificio.
    Giancar cito questi passi per marcare il differente approccio filosofico tra me e Lei.
    Noi abbiamo Carta Costituzionale e principi di Giustizia generalmente enfatizzati, di solito proprio da chi predica bene e razzola male.
    Faccio osservare che il dettato Costituzionale prevede che la pena sia fatto eccezionale e motivato dall’esigenza di tutela del superiore interesse sociale e collettivo.
    Le macchinette ai semafori sono state installate senza giustificare con dati di incidentalità, nessuno ha fatto un raffronto successivo ma tutto lascia pensare ad aumento degli incidenti, pur statisticamente pochi al semaforo.
    Al meglio si tratta di provvedimento ingiustificato, superfluo e sproporzionato,quindi immotivato ed irragionevole.
    Delle pene afflittive sono state erogate in abuso di potere, in lesione della Costituzione,
    a vantaggio di interessi burocratici parassitari, in maniera reiterata e meritevole di sanzione penale.
    Con una campagna mistificatoria sulla sicurezza tesa a dare giustificazione morale a provvedimenti iniqui. Got mit uns forse è una esagerazione, ma solo se cambia.
    Per il resto nessuno Le vieta delle oppinioni, permetta tuttavia un distinguo.
    Quando parlo di calcio, di oroscopi di lotterie esprimo delle opinioni, quando parlo di semafori e multe esprimo deduzioni e motivo attraverso passaggi logici.
    Le deduzioni sono attaccabili solo nelle ipotesi e nella logica costruttiva.
    Coraggio Giancar non è mai troppo tardi. Cosa ne pensa di Totti.
    Antonio Menegon

  • giancar |

    Non so rispondere ad icaro. Non so se l’inventore del T-REd è finito in carcere a torto o a ragione, c’è un indagine in corso che dovrà accertare l’accaduto.
    Quello che volevo dire che in italia è molto pericoloso e inusuale perseguire chi sbaglia, cercare di rendere efficenti i controlli, inventare apparecchi di rilievo tecnologicamente avanzati.
    C’è gente che ci si butta a pesce per mettere i bastoni tra le ruote e stando ai risultati ci riesce perfettamente.
    Da più di un anno sono stati disattivati quasi tutti gli apparecchi rilevatori del rosso semaforico ad esclusione di quelli più datati i cui rilievi che finiscono facilmente falcidiati dai GdP.

  • icaro |

    non capisco l’ultima frase di giancar, che vuol dire ? L’ing. Arrighetti è finito ai domiciliari a torto od a ragione secondo Giancar? sul funzionamento dei T RED – Vista Red e simili io almeno non ho dubbi poi se il montaggio è sbagliato ………. Io ho detto più volte ad amici che due spire dopo la linea di arresto con strumenti che fanno solo due foto non rispecchiano quello che dice chiaramente l’omologazione, però tutti i giorni passo di lì e vedo che sono ancora installati e quei Comandi sono tra i pochi utilizzatori di rilevatori di infrazioni semaforiche che si sono salvati dalle varie inchieste e sapete perchè? perchè quegli strumenti sono montati in modo sbagliato, funzionano male e le foto non scattano nemmeno se un automobilista passa col rosso pieno, quindi pochi verbali poche lamentele nessuno che fà esposti o altro. Con strumenti più evoluti, con spire a griglie virtuali, con filmati che documentano tutto il tempo che stà acceso il rosso, non scappa nessuno.
    Ma se qualcuno lascia il giallo a tre secondi e non si rende conto che in una settimana lo strumento, che ha capienza di registrazione illimitata, archivia 5/10.000 eventi allora come si dice da noi se ti vuoi levare la sete col prosciutto fai pure ma i risultati si sono visti.
    Sono anche testimone diretto di quello che avveniva con i traffiphot agli incroci nei pressi dell’ospedale di una città, tutti a far ricorso perchè dietro avevano una automedica, una autombulanza uno addirittura disse che era passato col rosso perchè stava atterrando il Pegaso (l’elicottero del 118). Succesivamente hanno installato uno strumento che faceva il filmato, così senza dire niente, ebbene ci sarebbero state da querelare per falsa dichiarazione duecento persone nei primi due mesi.
    Adesso hanno rimesso i Traffiphot, visto le vicissitudine della strumentazione con il video, e sono ricominciati i ricorsi, regolarmente vinti dal ricorrente.
    Dimenticavo da noi il prosciutto è di quello salato.

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